mercoledì 29 agosto 2012

DETEMINAZIONE COMPENSI PROFESSIONISTI


La previsione dell’art. 9, comma 2 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012, n. 27 (decreto liberalizzazioni) è stata attuata con il D.M.20/07/2012, n. 140, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22/08/2012, in vigore dal23/08/2012. Con l'entrata in vigore del D.M. 140/2012 termina dunque il periodo transitorio, definito dal D.L. 1/2012, entro il quale, nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, era possibile applicare le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
Il D.M. 20/07/2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», è entrato in vigore dal 23/8/2012 e si applica alle liquidazioni successive a tale data.
Il Capo V reca le disposizioni concernenti le seguenti professioni dell'area tecnica: agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.
Il compenso per la prestazione dei professionisti è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
·         il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
·    il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
·         la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
·         la specificità della prestazione, definita parametro «Q».
Il compenso è calcolato, di regola, moltiplicando tra loro detti parametri, determinati in base alle Tavole allegate al decreto.
Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi:
·         definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
·         progettazione;
·         direzione esecutiva;
·         verifiche e collaudi.
ed attengono alle seguenti categorie di opere:
·         edilizia;
·         strutture;
·         impianti;
·         viabilità;
·         idraulica;
·         tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
·         paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
·         agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
·         territorio e urbanistica.