lunedì 28 gennaio 2013

RITARDI DEI PAGAMENTI


Il Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo economico, Infrastrutture e Trasporti, ha inviato, alle principali associazioni delle imprese di costruzioni, una nota di chiarimento sul Decreto legislativo n° 192 del 2012, recante modifiche per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nelle transizioni commerciali.
La direttiva infatti si applica a tutti i settori produttivi inclusi gli appalti pubblici, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del suddetto decreto che costituisce la principale novità. Lo scopo della direttiva è quello di lottare contro i ritardi dei pagamenti al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle Pmi.

domenica 27 gennaio 2013

LINEE GUIDA CONCERNENTI LA COMUNICAZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEGLI ACCERTAMENTI ANTIMAFIA EFFETTUATI


 Il d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, pubblicato nella G.U.R.I. del 13 dicembre 2012, ha recato una serie di disposizioni correttive e integrative della disciplina della documentazione antimafia, contenuta nel Libro II del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (nel prosieguo anche «Codice antimafia»), stabilendone l'entrata in vigore a decorrere dal 12 febbraio 2013 (cfr. il novellato art. 119, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011) e sancendo, a decorrere dallo stesso termine, l'abrogazione del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, nonché del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252Tra le altre novità introdotte, il citato decreto «correttivo» ha espunto dalle norme destinate ad essere soppresse anche l'art. 1-septies del d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
Si tratta di una disposizione che, come è noto, dopo la cessazione dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (1), attribuisce al Ministro dell'Interno, che ne ha delegato l'esercizio ai Prefetti (2) , il potere di comunicare, alle altre Amministrazioni, elementi di fatto e altre indicazioni utili ai fini della valutazione, nei limiti della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio o il rinnovo di licenze ed altri atti ampliativi in alcuni settori considerati «sensibili» (armi ed esplosivi, albi e pubblici registri ivi compresi quelli per l'autotrasporto ecc.). 
La norma era stata «importata» nel sistema della documentazione antimafia dall'art. 10, comma 9, del citato d.P.R. n. 252/1998, consentendo ai Prefetti di comunicare alle stazioni appaltanti situazioni suscettibili di valutazione discrezionale, anche in quei casi in cui non siano stati accertati tentativi di infiltrazione mafiosa. 
Tali comunicazioni si sono sostanziate in quel tertium genus costituito dalle cd. «informazioni atipiche» o «supplementari», strumento al quale si è fatto un crescente ricorso. Ciò è accaduto anche in virtù della valorizzazione che di questo strumento hanno fatto i protocolli di legalità stipulati per attivare sistemi di prevenzione dei fenomeni di illegalità (non soltanto di matrice mafiosa) nel processo di realizzazione di opere pubbliche di rilevante entità, a cominciare da quelle inserite nel Piano Infrastrutture Strategiche (PIS) oggetto di monitoraggio da parte del Comitato. Tali intese collaborative contengono, infatti, clausole, destinate ad essere riprodotte nei contratti di appalto e nei discendenti sub-contratti, che consentono alle stazioni appaltanti di risolvere i negozi stipulati con imprese nei cui confronti la Prefettura abbia adottato informazioni atipiche, all'esito di una valutazione circa la rilevanza degli elementi partecipati ai fini della prosecuzione del rapporto.
Va anche, tuttavia, preso atto, come nel tempo si sia fatto un uso ridondante o improprio delle informazioni atipiche. Infatti, da un lato si è ricorso a tale strumento per segnalare situazioni che non avevano una significatività precisa riguardo al profilo del soggetto imprenditoriale, e che fossero in grado, quindi, di farne apprezzare la sua possibile inaffidabilità (mettendo in guardia, per così dire, la pubblica amministrazione destinataria dell'informazione), limitandosi, invece, a partecipare elementi conoscitivi scarsamente rilevanti o poco influenti; dall'altro, l'uso delle «atipiche» ha corrisposto ad un criterio fin troppo prudenziale, laddove gli elementi avrebbero potuto, soprattutto se corroborati da ulteriori approfondimenti e riscontri, giustificare l'adozione di un informazione tipica, cioè direttamente interdittiva. E' anche da dire che questa linea comportamentale è stata indotta da una certa preoccupazione di non tralasciare la veicolazione di elementi che venivano, per una qualche ragione, considerati comunque significativi e che sarebbero andati «dispersi» con l'adozione di una mera «liberatoria»; sicché si può convenire sul fatto che le «atipiche» abbiano rappresentato, in determinate situazioni, una sorta di «protesi» a cui si è ricorso soprattutto quando ci si è imbattuti nella cosiddetta area grigia. Non è estraneo a questa dinamica l'andamento oscillante della giurisprudenza amministrativa, che, specie in materia di legami familiari e di frequentazioni a rischio, non sempre ha ritenuto che tali circostanze o situazioni, sia pure consolidate e documentate, fossero sintomatiche ex se del tentativo di infiltrazione, determinando, conseguentemente, una «fuga» verso le «atipiche».
Il codice antimafia, come anche il nuovo «correttivo», non vengono meno all'impostazione secondo cui l'esito degli accertamenti antimafia riconducibili alla disciplina delle informazioni non può che avere un esito binario, nel senso che si potrà concludere o con il rilascio di una liberatoria ovvero con un'interdittiva, riportando a maggiore certezza il sistema stesso nel suo esito saliente. Ciò che si è detto sarà tanto più evidente quando il rilascio delle informazioni avverrà attraverso il collegamento alla banca dati unica nazionale (il cui funzionamento, non a caso, ha trovato nel «correttivo» opportune precisazioni: si vedano, in particolare, gliarticoli 4 e 5 del citato d.lgs. n. 218/2012), concepita, appunto, come strumento deputato a indicare, in tempo reale, se sussistano o meno ostatività, a carico di uno dei soggetti censiti in banca dati, al rilascio di una liberatoria. 

Le evenienze dubbie, per le quali cioè non è possibile esprimere un giudizio prognostico sfavorevole, non potranno dare adito all'adozione di un'informazione «atipica». Piuttosto la sequenza corretta sarà quella di avviare una fase di approfondimento ulteriore che potrà confluire nell'adozione di un'informazione interdittiva eventualmente anche per la ricorrenza delle circostanze di cui all'articolo 91, comma 6, del codice
Quest'ultima disposizione, infatti, dà la massima evidenza, attraendole senz'altro nell'orbita delle informazioni interdittive, a quelle situazioni tipiche dell'area grigia, rafforzando, a ben guardare, le finalità prevenzionistiche dell'istituto. Saranno infatti pienamente riconducibili alla sfera dell'ostatività pura e semplice situazioni border line, come dimostrano le stesse espressioni lessicali utilizzate dalla norma per definire il grado di compromissione dell'impresa e il suo contributo agevolativo ad attività criminose (peraltro, la disposizione in commento appare fortemente orientata a recepire e positivizzare alcune pronunce giurisprudenziali più rigorose).
Nel nuovo panorama che si va delineando, l'articolo 1-septies può allora considerarsi restituito alla sua originaria dimensione collaborativa, nella quale le esigenze di documentazione antimafia, con i relativi corollari, restano escluse in favore di una corretta veicolazione da parte del prefetto di quegli elementi informativi rilevanti ai soli fini della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico. Il procedimento di emissione della documentazione antimafia diventa uno dei possibili «luoghi» dell'azione del prefetto in cui possono emergere situazioni meritevoli di segnalazione alle autorità competenti, con la differenza che, a breve, esse saranno esclusivamente coincidenti con quelle a cui vengono affidate funzioni di controllo su attività economico-produttive, e non più con le amministrazioni pubbliche aggiudicatrici o affidatarie di contratti pubblici (cioè con le stazioni appaltanti).
Lo strumento delle informazioni atipiche è destinato a venire meno a decorrere dal 12 febbraio 2013, data che, con l'integrale entrata in vigore del Libro II del Codice Antimafia, segnerà l'uscita di scena dell'articolo 10, comma 9, del d.P.R. n. 252/1998, il quale, come precisato, attraeva nel sistema della certificazione antimafia il ricordato articolo 1-septies

In questa fase transitoria l'adozione delle informazioni atipiche resta ancorata ai rigorosi canoni giurisprudenziali, secondo i quali (Cons. Stato, sezione IV 1° marzo 2001, n. 1148, nello stesso senso, Cons. Stato, sezione VI, 17 aprile 2009, n. 2336) i provvedimenti in questione sono prioritariamente rivolti a portare all'attenzione della stazione appaltante situazioni che inducono a ritenere un pericolo di condizionamento della criminalità organizzata, pur se nelle informative stesse si affermi o si dia atto che gli elementi acquisiti non consentono, allo stato, una valutazione certa con riguardo al giudizio probabilistico circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Si possono considerare come rientranti nella casistica corretta, quelle evenienze in cui gli elementi emersi non denotano con sufficiente evidenza indiziaria l'esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, e, pur tuttavia, rappresentano un sintomo negativo di affidabilità dell'impresa alla luce di una serie di considerazioni basate comunque su elementi di fatto (Cons. Stato, sezione V, 31 dicembre 2007, n. 6902) e non su mere congetture o semplici sospetti. A mero titolo di esempio, sono per costante giurisprudenza riconducibili a tale stregua situazioni in cui non è possibile ragionevolmente fugare il rischio dell'esistenza di una permeabilità dell'operatore economico o di sue cointeressenze, societarie o gestionali, con esponenti della criminalità o con persone con essa colluse (vedasi TAR Campania Napoli, sezione I 23 gennaio 2007, n. 596 e 9 luglio 2007, n. 6591).

(1) Avvenuta per effetto del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 345. 
(2) Con D.M. 1. Gennaio 1993.

LINEE GUIDA PER I CONTROLLI ANTIMAFIA PER GLI INTERVENTI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA




LINEE GUIDA PER I CONTROLLI ANTIMAFIA PER GLI INTERVENTI NELLA REGIONE ABRUZZO


Pubblicate nella G.U.R.I. n. 56 del 7 marzo 2012 a cura del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE, le Linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione civile.». (Deliberazione C.C.A.S.G.O. del 26 aprile 2012).

sabato 19 gennaio 2013

IMPIANTI TERMICI


Art. 34. Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche: 
«Art. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32 - 1. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288». 

53. L'articolo 5, comma 9, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: «9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni».

SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI


Art. 34. Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

SUPERAMENTO DEL DISSENSO ESPRESSO NELLA CONFERENZA DI SERVIZI



Art. 33-octies. Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi


1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate».

PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO


Il D.L. 179/2012, Decreto Crescita-bis, convertito dalla L. 221/2012, prevede ai commi 4 e 5 dell'art. 15, che a decorrere dal 01/01/2014 i soggetti privati che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (imprese e professionisti), sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
Dal tenore letterale della norma emerge che l'unico metodo di pagamento sia la sola carta di debito, escludendo, dunque, la possibilità di utilizzo dellle carte di credito e delle carte prepagate, come ipotizzato nel corso del dibattito in sede referente.
Tuttavia, ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 15, l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili (e dunque anche a carte di credito e ricaricabili) potrà essere disposta con i previsti decreti ministeriali recanti la disciplina di attuazione della disposizione in commento.
L'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici è un metodo per il contrasto dell’evasione fiscale ma rappresenta comunque un nuovo onere a carico dei professionisti.

giovedì 17 gennaio 2013

LA COMMISSIONE NON PUÒ INTEGRARE IL BANDO DI GARA

La commissione non può integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso, ossia di criteri valutativi.
L'esclusione della facoltà, da parte della commissione, di integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso, ossia di criteri valutativi, è avvalorata anche dalla giurisprudenza comunitaria che statuisce la necessità che "...tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte ... infatti i potenziali offerenti devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte, l'esistenza e la portata di tali elementi ... pertanto un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti ... gli offerenti devono essere posti su un piano di parità durante l'intera procedura, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara debbano costituire oggetto di un'adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici" (sentenza della Corte di Giustizia CE C-532/2006, 24.01.2008.). Pertanto, nel caso di specie, la commissione ha violato i suddetti principi, nel prevedere nuovi criteri di valutazione dell'offerta tecnica rispetto alla lex specialis, per di più omettendo un adeguato discorso giustificativo, che, anche per via schematica (griglie motivazionali), consenta di ricollegare l'attribuzione del punteggio alle "caratteristiche premianti" da essa predefinite.
Consiglio di Stato, Sez. III, 10/1/2013 n. 97

AUTENTICA MESSA A DISPOSIZIONE DI RISORSE NELL’AVVALIMENTO


CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 10 gennaio 2013 n. 90
L’avvalimento nelle gare di appalto, così come configurato dalla legge (art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006), deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell’istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo l’affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati; va pertanto esclusa dalla gara una ditta che, ai fini della partecipazione, abbia prodotto contratto di avvalimento nel quale manchi del tutto l’autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, rinviata ad un inammissibile futuro contratto da stipularsi in caso di aggiudicazione
Si rileva  inoltre che la responsabilità solidale, che viene assunta con il contratto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria nei confronti dell’amministrazione appaltante relativamente ai lavori oggetto dell’appalto, e che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio per l’effettiva partecipazione dell’impresa ausiliaria all’esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2956, secondo cui l’impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un’obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, obbligazione che si perfeziona con l’aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti), non si può rinvenire nel caso di specie, mancando del tutto l’autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, rinviata ad un inammissibile futuro contratto da stipularsi in caso di aggiudicazione (per tutto Cons. Stato, V, 18 novembre 2011, n. 6079);

ONERI DELLA SICUREZZA


T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 14 gennaio 2013 n. 56
In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, le disposizioni che prescrivono l’indicazione degli oneri di sicurezza nelle gare di appalto (art. 86 comma 3-bis, e l’art. 87 comma 4, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163; l’art. 26 comma 6, d. lg. 9 aprile 2008 n.81) sono norme di ordine pubblico in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori; pertanto, è obbligatoria la specifica indicazione degli oneri di sicurezza nella predisposizione delle offerte, a prescindere dalla circostanza che la lex specialis rechi alcuna indicazione al riguardo (principio che trova applicazione anche negli appalti di servizi).
Le disposizioni che prescrivono l’indicazione degli oneri di sicurezza nelle gare di appalto (art. 86, comma 3-bis, e l’art. 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006; l’art. 26, comma 6, del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) sono norme di ordine pubblico in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori.
In questa prospettiva si colloca anche il c.d. decreto sviluppo (d.l. n. 70/2011), il quale, con l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 81 d.lgs. n. 163/06, ha chiarito, in chiave rafforzativa, la necessità di indicare gli oneri per la sicurezza, specificando che l’offerta migliore è determinata, tra l’altro, al netto di tale voce.
Ne consegue, secondo una giurisprudenza cui il Collegio aderisce, l’obbligatorietà della specifica indicazione degli oneri di sicurezza nella predisposizione delle offerte, a prescindere dalla circostanza che la lex specialis rechi alcuna indicazione al riguardo, che trova applicazione anche negli appalti di servizi (Cons. Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n.1172; Cons. Stato, sez. III, 03-10-2011 n.5421).

ACCESSO AGLI ATTI DI UNA GARA


TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - sentenza 15 gennaio 2013 n. 116
E’ illegittimo il rigetto di una istanza ostensiva avanzata dalla ditta seconda classificata in graduatoria, tendente ad ottenere copia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, che sia motivato con riferimento alla necessità di tutelare la segretezza del know-how aziendale e quella relativa ai rapporti commerciali, nel caso in cui, da un lato, la domanda di accesso sia stata avanzata a fini difensivi, e dall’altro, l’attività da svolgere a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto sia sostanzialmente priva di un segreto tecnico o commerciale.
Ricopre quindi una posizione qualificata all'esercizio del diritto di accesso, a tutela di un interesse evidentemente funzionale ad una eventuale azione giudiziaria, avverso gli atti di gara.
Nel provvedimento di diniego viene richiamato l’art 13 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 163 del 2006, in base al quale: "Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".
Secondo la prevalente interpretazione la disposizione ha introdotto un'ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di presentazione dell'offerta (Cons. St., Sez. VI, 30.7.2010 n. 5062, 19.10.2009, n. 6393).
Nella specie, la Provincia ha richiamato la disposizione sopra riportata, senza tuttavia rappresentare quali fossero le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale, in riferimento a precisi dati tecnici, dati che avrebbero già dovuti essere indicati in sede di offerta.
Mentre di tale indicazione non vi è alcuna prova.
La disposizione si riferisce infatti a documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, in modo da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l'accesso per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato.
E’ difficile immaginare in un servizio di manutenzione del verde, in cui sono utilizzati ordinari mezzi agricoli e viene utilizzato personale tecnico con funzioni di operatore giardiniere, quale possa essere il "segreto tecnico o commerciale" da tutelare, dal momento che ciò che assume maggiore rilevanza, anche in termini di punteggio nella gara, è l’aspetto organizzativo del servizio (cioè la ripartizione del lavoro, la tipologia di interventi operativi, il contratto di lavoro applicato e il piano di formazione dei dipendenti) ambito in cui non è configurabile un know-how commerciale o industriale.
Pertanto, a fronte dell'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, in assenza di una esplicita e comprovata esistenza di segreto industriale o commerciale custodito negli atti di gara, il diritto di accesso non poteva essere escluso.

STRUTTURE PREFABBRICATE


Le “Linee di Indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici” sono state sviluppate grazie allo sforzo sinergico tra Assobeton, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Dipartimento della Protezione Civile e ReLUIS. Si compendiano i risultati di ricerche e di esperienze derivanti dal mondo scientifico, da quello professionale e dal mondo dell’industria dei prefabbricati, rinviando per gli approfondimenti ritenuti necessari ai riferimenti bibliografici richiamati nel testo.

Documentazione tecnica

domenica 13 gennaio 2013

MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI


Con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 294 del 28 dicembre 2012), sono state apportate modifiche al Codice dei Contratti pubblici ed al relativo regolamento riguardanti:
1.  La dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta
2.    Istituzione dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l’AVCP
3.   Svincolo delle garanzie
4. Opere poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa
5.   Revisione triennale dell’attestato SOA.

Art. 33-bis. Requisito della cifra d'affari realizzata
1. All'articolo 357 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è inserito il seguente: «19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando».

Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Art. 33-quater. Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione 
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 113, comma 3, la parola: «75» è sostituita dalla seguente: «80» e la parola: «25» è sostituita dalla seguente: «20»; 
b) dopo l'articolo 237 è inserito il seguente capo: 
«CAPO IV-bis. - OPERE IN ESERCIZIO. ART. 237-bis. - (Opere in esercizio). 
1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 
2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottottanta giorni.

Art. 33-quinquies. Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA
Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013.

MISURE PER L'INNOVAZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO


Con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 294 del 28 dicembre 2012), all’art.8 sono state dettate disposizioni per l’innovazione dei sistemi di trasporto riguardanti:
      ·         Bigliettazione elettronica nel trasporto pubblico locale
·         diffusione e utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale
·         servizi relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio effettuati  anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione
·         requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico
·         formazione di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da parte degli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale
·         istituzione di un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

Art. 8. Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto
1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dal presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.
3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.
4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:
a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.
5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:
a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.
5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.».
6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.
7. Le questioni relative alla responsabilità, riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS , figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformità a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE nonché alla legislazione nazionale di riferimento.
8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.
9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.
9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.

ITALIA DIGITALE


Con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 294 del 28 dicembre 2012) sono state introdotte disposizioni in tema di amministrazione digitale comprese le modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale. In particolare:
Art. 3-bis. Domicilio digitale del cittadino.
(articolo introdotto dall'art. 4, comma 1, legge n. 221 del 2012)
Art. 6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
(articolo introdotto dall'art. 5, comma 1, legge n. 221 del 2012)
Art. 9. Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
Art. 9-bis. Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione
Art. 15. Pagamenti elettronici

Art. 3-bis. Domicilio digitale del cittadino.
(articolo introdotto dall'art. 4, comma 1, legge n. 221 del 2012)
1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, quale suo domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui al comma 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
(articolo introdotto dall'art. 5, comma 1, legge n. 221 del 2012)
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'IN1-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito Web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9. Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole "dispositivo di firma" sono inserite le seguenti: "elettronica qualificata o digitale";
0b) all'articolo 21, comma 2-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli atti di cui all'articolo 1350, primo comma, n. 13, del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. ";
0c) all'articolo 23-ter, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo del presente comma sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità»;
a) l'articolo 52 è sostituito dal seguente: 
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni) ...»
(omissis)
b) l'articolo 68, comma 3 è sostituito dal seguente: 
«3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: 
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; 
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque,
anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fomite dalla Direttiva Europea sul riutilizzo dell'Informazione Pubblica (Dir. 2003/98/CE), recepita con decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».
2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserita la seguente: «n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;».
3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet»; 
b) all'articolo 4:
1) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»; 
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: 
«5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».
5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantità di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».
parola: "affissione" è sostituita dalla seguente: "pubblicazione".
6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»; 
b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 
«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»; 
d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente: «accessibili,»; 
e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»; 
f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».
6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili».
6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7:
a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 9-bis. Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione
1. All'articolo 68, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
c-bis) software fruibile in modalità cloud computing;
d) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
e) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, effettueranno una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto».

Art. 15. Pagamenti elettronici
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è sostituito dal seguente: 
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) ... »….omissis
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell' Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica».
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 
«4-bis. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi».