martedì 6 agosto 2013

DPCM 18 APRILE 2013 SULLE WHITE LIST

Le modalità di istituzione dettate dal decreto diverranno effettivamente operative a partire dal trentesimo giorno dalla loro pubblicazione in G.U. e, quindi, a far data dal prossimo 14 agosto, come stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto presidenziale.
Come si ricava dallo stesso art. 1, comma 52, della legge 190/2012,  l'istituzione di elenchi di imprenditori presso ogni prefettura è prevista ai fini dell'efficacia dei controlli antimafia, anche se è opportuno evidenziare sin da subito che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Dpcm, l'iscrizione alle white list ha carattere assolutamente facoltativo.
Le white list avranno un ambito territoriale di applicazione a carattere provinciale, poiché gli elenchi dovranno essere istituiti presso ciascuna Prefettura.
Dal punto di vista soggettivo, invece, i soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nelle white list saranno in sostanza rappresentati da tutti i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori appartenenti alla filiera di imprese partecipanti al processo realizzativo dell'opera. In tal senso, l'elenco sembra dunque destinato a ricomprendere tutti i soggetti che a qualunque titolo contribuiscono all'esecuzione del lavoro, sia in qualità di appaltatori che di subappaltatori.
Sennonché, l'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 definisce l'ambito di applicazione oggettivo degli elenchi, individuando le attività imprenditoriali, ritenute a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, rispetto alle quali sarà consentita l'iscrizione nelle white list. La legge anticorruzione si riferisce infatti ai seguenti settori lavorativi: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo e macchinari; fornitura di ferro e lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi e, infine, guardiania di canteri.
Considerato il carattere tassativo dell'elencazione, ciò implica che solo i soggetti operanti in questi settori di attività sono titolati a richiedere l'iscrizione nelle white list anche se, a tal riguardo, è comunque prevista la possibilità che l'elencazione dei diversi settori imprenditoriali, contenuta nel comma 53, sia aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno con un apposito decreto del Ministro dell'interno.
Resta dunque il fatto che tali attività si identificano in linea generale con prestazioni tipicamente appartenenti alla categoria dei subcontratti e che, di conseguenza, l'utilizzo delle white list sia circoscritto ai soli subaffidamenti effettuati dall'aggiudicatario di un contratto di appalto pubblico, piuttosto che agli affidamenti posti in essere dalla stazione appaltante.

Il procedimento di iscrizione nelle white list è disciplinato dall'art. 3 del DPCM, il quale stabilisce che gli elenchi sono istituiti presso ogni prefettura e sono unici, nel senso cioè che ciascuna prefettura possiede un solo elenco, suddiviso, al suo interno, in sezioni corrispondenti alle diverse attività a rischio.
La prefettura competente presso cui presentare l'istanza coincide con quella della provincia dove l'impresa ha lapropria residenza o sede legale; mentre, per le imprese costituite all'estero e che hanno una sede stabile in Italia, oppure per le imprese che non hanno una sede stabile nel nostro territorio, la prefettura competente è individuata in quella in cui si chiede l'iscrizione.
L'istanza è presentata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'impresa costituita in forma societaria; dopodiché, la prefettura avvia un procedimento di verifica analogo a quello normalmente seguito per il rilascio della comunicazione antimafia.
Una volta ottenuta l'iscrizione, la permanenza nella white list avrà una validità di dodici mesi, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del DPCM.
In ogni caso, l'art. 5, comma 1, del decreto prevede che l'iscrizione possa essere rinnovata su istanza di parte, nel senso cioè che l'impresa può comunicare alla prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di scadenza, il suo interesse a permanere nell'elenco. Ne consegue che, se l'istanza di rinnovo non viene inoltrata entro il suddetto termine, l'impresa sarà automaticamente cancellata dall'elenco.
A seguito dell'istanza di rinnovo, la prefettura effettuerà ovviamente una nuova verifica sulla permanenza delle condizioni, a suo tempo accertate, che hanno consentito l'iscrizione dell'impresa nell'elenco.

Gli effetti legati all'iscrizione in una white list sono già stati anticipati dalla legge n. 190/2012 la quale, al comma 52 dell'art. 1, ha disposto che l'iscrizione negli elenchi «soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività».
Tale disposizione è stata ora completata dall'art. 7, comma 1, del DPCM, il quale ha invece precisato che «ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge, l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione medesima».
In altri termini, il combinato disposto delle due norme ha sancito la sostanziale equiparazione tra l'informazione antimafia e l'iscrizione nella white list. Di conseguenza, ciò significa che, ai fini dell'autorizzazione di un subcontratto relativo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le stazioni appaltanti sono esonerate dal disporre di volta in volta le verifiche antimafia, se l'impresa interessata risulta iscritta in un elenco prefettizio. Ed, infatti, l'art. 7, comma 2, del DPCM, consente ai committenti pubblici di verificare l'iscrizione nelle liste attraverso i siti istituzionali delle prefetture, in alternativa all'acquisizione dell'informazione antimafia.

Con riferimento agli effetti, è opportuno evidenziare che le disposizioni citate prevedono l'equiparazione dell'iscrizione nella white list alla sola informazione antimafia che, come noto, si affianca alla comunicazione antimafia.
La differenza tra le due tipologie di documenti è rappresentata sia dal diverso ambito di verifica di non mafiosità dei soggetti interessati, sia dalle diverse soglie di importo contrattuale cui si riferisce la verifica stessa; da un lato, infatti, la comunicazione antimafia è diretta ad accertare l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, relativamente ai contratti di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria; dall'altro lato, invece, l'informazione antimafia estende l'accertamento anche alla eventuale esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, non solo per i contratti di appalto di importo superiore alla soglia comunitaria, ma anche per i subcontratti di importo superiore a 150 mila euro.
Stando alle disposizioni contenute nella legge anticorruzione e nel DPCM applicativo, l'iscrizione in una white list non è però equiparata anche alla comunicazione antimafia, ossia proprio a quel livello di verifica "più leggero", che è assorbito peraltro dall'informazione antimafia. Con l'effetto che, nei confronti delle imprese iscritte nelle liste prefettizie, deve essere comunque acquisita la comunicazione antimafia.
All'apparenza, sembra trattarsi di una conclusione illogica dal momento che, se l'impresa ha ottenuto l'iscrizione nella white list, è implicito che abbia superato i controlli anche con riferimento a quelle situazioni rilevanti ai fini del rilascio della comunicazione antimafia. Sennonché, la ragione di tale scelta legislativa è con ogni probabilità riconducibile alla circostanza che la white list è stata in realtà istituita per le sole attività tipicamente classificabili come subaffidamenti, e cioè per le attività soggette al rilascio dell'informazione, e non della comunicazione antimafia.
Non è tuttavia da escludere che l'iscrizione nella white list possa essere equiparata anche alla comunicazione antimafia, laddove l'impresa presente in elenco risulti aggiudicataria di un appalto, anziché di un subcontratto. A tal riguardo, infatti, non vi è alcun motivo di porre la stazione appaltante nella condizione di dover richiedere la comunicazione antimafia per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, considerato che l'iscrizione nella white list, seppur riferita ad attività diverse, presuppone l'accertamento della insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto, derivanti dall'applicazione di una misura di prevenzione. E, peraltro, non irrilevante sarebbe l'effetto acceleratorio e semplificatorio delle verifiche antimafia condotte attraverso le white list relativamente alla stipula dei contratti di appalto appartenenti a tale fascia di importo.

per approfondire vedi qui e qui

CONTROLLI ANTIMAFIA PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE LOCALITÀ COLPITE DAL SISMA IN ABRUZZO DEL 2009

Sulla G.U. n. 174 del 26/07/2013 è stato pubblicato un Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza grandi opere, recante Linee Guida per l’aggiornamento delle modalità di svolgimento dei controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.L. 28/04/2009, n. 39.
Il documento in commento aggiorna le disposizioni contenute nelle Linee Guida di cui ai Comunicati del 12/08/2010 e 31/12/2010 nella parte in cui definiscono, in attuazione del citato art. 16, comma 4, del D.L. 39/2009, le modalità di svolgimento dei controlli antimafia sulle imprese affidatarie di contratti, subappalti e altri subcontratti concernenti la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle località colpite dal sisma in Abruzzo del 2009.
Si ricorda che l'art. 16, comma 4, del D.L. 39/2009 stabilisce che le verifiche antimafia si uniformano alle Linee Guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere (C.C.A.S.G.O.), anche per quanto concerne il rilascio della documentazione antimafia.
Le indicazioni fornite dalla Linea Guida trovano applicazione per lo svolgimento delle verifiche antimafia che devono essere espletate nei confronti delle imprese della filiera impegnate nell’esecuzione di:
- appalti pubblici (cd. «ricostruzione pubblica»);
- appalti commissionati da privati con l’impiego dei previsti contributi pubblici (cd. «ricostruzione privata»), secondo le modalità di «controllo selettivo» stabilite dal paragrafo 10 «Indicazioni relative all’indirizzo dell’attività di controllo» delle Linee Guida del 31/12/2010.

Le nuove Linee Guida si applicano a decorrere dal 26/07/2013 anche con riguardo ai procedimenti in corso che sono stati avviati sulla base delle Linee Guida pubblicate il 12/08/2010 come successivamente modificate ed integrate.