giovedì 5 dicembre 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 OTTOBRE 2013


-     l'articolo 109, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categoria»);
-       l'articolo 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
-       l’articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3) del medesimo D.P.R. 207/2010.
Nel ricorso l’AGI ha contestato le disposizioni del Regolamento che impediscono all’impresa appaltatrice, in possesso di qualificazione in una categoria di lavorazione generale (OG), di poter eseguire direttamente anche tutte le lavorazioni delle categorie specialistiche nonché «super specialistiche» previste nel bando come scorporabili (artt. 107, comma 2, e 109, comma 2 e Allegato A).
Inoltre, è stato contestato anche l’articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevede un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria.
Con l'emanazione del D.P.R. 30/10/2013 si hanno, dunque, i seguenti effetti:
a)    nella redazione dei bandi di gara occorre considerare come categorie a qualificazione obbligatoria quelle categorie scorporabili non ricomprese nella definizione della categoria di opere generali; questa individuazione va eseguita, per ora, sul dato testuale della descrizione delle varie categorie di opere generali fornita dall’Allegato A del dPR 207/2010;
b)    per le categorie specialistiche a qualificazione non obbligatoria perché rientranti nella descrizione delle categorie di opere generali, non sussiste l’obbligo di ricorrere al subappalto e potranno essere eseguite direttamente dall’impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente;
c)    per l’esecuzione di opere impiantistiche ricomprese nella descrizione della categoria di opere generali potrebbe risultare necessario richiedere le abilitazioni richieste dalla normativa per l’esecuzione degli impianti la cui produzione non è necessaria ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA (es. categoria OG1);
d)  per le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria, non esistendo più le categorie superspecialistiche (sios), qualora l’importo delle stesse da appaltare superi il 15% dell’importo totale dell’appalto, deve comunque applicarsi il limite del ricorso al subappalto del 30%; ciò in quanto la norma dell’art.37 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 è norma legislativa e quindi di rango superiore;
e)    l’art.92 comma 2 del dPR 207/2010 non può essere interpretato nel senso di imporre una percentuale minima di partecipazione all’ATI. Ne deriva che i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti per il 40% dalla mandataria o da una consorziata e la restante percentuale deve essere posseduta dalle altre imprese ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria ha i requisiti in misura superiore a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione all’ATI ma i requisiti devono essere sufficienti a coprire tale quota. Una mandataria, pur in possesso di una qualificazione superiore al 40% dell’importo dei lavori, può decidere di partecipare all’ATI per una quota inferiore e una mandante, pur in possesso dei requisiti per il 10%, può decidere di partecipare per una quota inferiore.
f)    con l'annullamento dell'art. 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3, l’appaltatore potrà utilizzare la quota dei lavori subappaltati, decurtata della parte eccedente il 30% o il 40%, ripartendola tra categoria prevalente e scorporabile, senza particolari limitazioni per quanto concerne la riferibilità alla categoria scorporabile.