lunedì 28 aprile 2014

CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA E SUPERSPECIALISTICHE


Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47. (GU n.96 del 26-4-2014)

Art. 1 Categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria
1. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35.

Art. 2. Categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le lavorazioni, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32.

Art. 3. Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. I richiami contenuti nelle disposizioni vigenti all'articolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 si intendono riferiti alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. I richiami, contenuti negli articoli 108, comma 1, e 109, comma 1, all'articolo 109, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, si intendono riferiti all'articolo 1 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive delle previsioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013.

Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  

venerdì 25 aprile 2014

PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI

Entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Art. 26. (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti: 
"7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 

7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione."; 

b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti: 

"5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 


5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.".

sabato 19 aprile 2014

IL TERMINE DILATORIO O STAND STILL

Ai fini di definire la fattispecie dello stand still è necessario procedere al corretto inquadramento teorico dell’istituto del termine dilatorio per la stipula del contratto ex art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. stand still), nonché all’accertamento della coerenza sistematica delle modifiche al Codice dei contratti pubblici, intervenute a seguito del recepimento, con D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53, della Direttiva 2007/66/CE (c.d. Direttiva ricorsi), con riguardo alle interferenze di questo istituto con il procedimento che disciplina l’aggiudicazione definitiva, già previsto dal Codice dei contratti pubblici dal combinato disposto degli artt. 11, commi 8, 9, 10; art. 48 e art. 79. 
L’istituto dello stand still, riformato dal recepimento della sopraindicata direttiva, dispone l’impedimento temporaneo della stipulazione del contratto per un termine di “trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79” (art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006). Si tratta di un termine dilatorio, previsto ex lege, che deve intercorrere tra il provvedimento di aggiudicazione e la stipulazione del contratto, allo scopo di garantire agli interessati che, nelle more del termine a disposizione per presentare un ricorso, il contratto non venga stipulato tra l’amministrazione e l’aggiudicatario, frustrando le iniziative dei non vincitori, potenziali ricorrenti. La sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva prescinde dalla concreta proposizione di un ricorso giurisdizionale ed è posta a garanzia dei potenziali ricorrenti, i quali – laddove decidessero di intentare un impugnazione – non sarebbero pregiudicati da una stipulazione già avvenuta. Con riguardo all’aggiudicazione definitiva, occorre precisare che essa non è immediatamente efficace ma “diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” (art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006). Peraltro, se – da un lato - il Codice, dopo l’aggiudicazione, fissa la decorrenza del termine ordinatorio in sessanta giorni a partire dall’aggiudicazione definitiva divenuta efficace (art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006); dall’altro lato, con riguardo al termine (minimo dilatorio) di stand still, dispone che la decorrenza del termine prenda avvio “dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79” (art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006), senza chiarire se si debba far riferimento al provvedimento sic et simpliciter oppure al provvedimento divenuto efficace.
Poste tali premesse, la ratio del meccanismo di stand still si può ricavare dal quarto considerando della Direttiva ricorsi ove si afferma che “(f)ra le carenze constatate, figura in particolare l’assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione d’aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto. Ciò induce talvolta le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di una decisione d’aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma del contratto. Per rimediare a questa carenza, che costituisce un serio ostacolo ad un’effettiva tutela giurisdizionale degli offerenti interessati, vale a dire coloro che non sono stati ancora definitivamente esclusi, è opportuno prevedere un termine sospensivo minimo, durante il quale la stipula del contratto in questione è sospesa, indipendentemente dal fatto che quest’ultima avvenga o meno al momento della firma del contratto”. In tal senso, l’istituto dello stand still deriva dal bilanciamento di due contrapposti interessi: da un lato, l’interesse di tutelare il concorrente post- graduato e potenziale ricorrente dalla cd “corsa” al contratto; dall’altro, quello di consentire all’amministrazione di giungere celermente alla conclusione del procedimento e di sottoscrivere in tempi rapidi e certi l’atto da cui deriva la pretesa dell’esecuzione.
Non a torto, si osserva che i concorrenti potrebbero avere interesse ad impugnare l’aggiudicazione definitiva, anche o meramente, con riferimento agli atti che ne attestino l’intervenuta efficacia (ad es., da parte del secondo in graduatoria che contesti la legittimità dell’accertamento della sussistenza degli stessi in capo all’aggiudicatario) o l’inefficacia (ad es., da parte dell’aggiudicatario che si veda revocata l’aggiudicazione per la constatata insussistenza dei requisiti). 
Tuttavia – nell’economia del bilanciamento di interessi sopra rappresentato – riferire la garanzia realizzata attraverso il termine di stand still esclusivamente al momento in cui il contratto sia validamente stipulabile, i.e. al momento dell’aggiudicazione divenuta efficace, determina una eccessiva compressione dell’interesse dell’amministrazione (e non solo) alla celerità del procedimento e si scontra con alcune, insuperabili, obiezioni.
In primo luogo, si può ritenere che, in tal modo, verrebbe sacrificata l’esigenza di un termine certo che il legislatore comunitario ha inteso introdurre con lo stand still, segnando un punto fermo a partire dal quale l’amministrazione può validamente stipulare il contratto, poiché il termine per la stipulazione verrebbe a dipendere – in ultima analisi – dalla maggiore o minore celerità dell’azione amministrativa nell’attività di accertamento dei requisiti.
In secondo luogo, non sembra si possa disattendere la constatazione per cui – con riguardo al termine di stand still – il legislatore ha previsto che esso decorra sic et simpliciter “dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione” (art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006), senza in alcun modo menzionarne l’efficacia. In tal senso, laddove il legislatore avesse inteso riferirsi al provvedimento efficace di aggiudicazione definitiva, lo avrebbe chiaramente espresso, come peraltro si riscontra nella previsione che detta il termine massimo ordinatorio di sessanta giorni (art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006). Detta interpretazione appare, peraltro, confermata dalla disposizione dell’art. 79, co. 5, lett. a), a tenore della quale l’amministrazione è tenuta a comunicare “l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni (…)”. Anche in questa disposizione, che concerne il medesimo atto, non si fa riferimento alcuno all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva; e soprattutto si chiarisce che la comunicazione deve essere tempestiva. 
Più in generale, si consideri che il termine di stand still (minimo dilatorio) e quello di stipula del contratto (massimo ordinatorio) perseguono finalità non coincidenti: lo stand still è orientato a garantire l’efficacia della tutela processuale del ricorrente, mentre il termine per la stipulazione garantisce la certezza e celerità del procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dei requisiti per la valida sottoscrizione del contratto. Peraltro, non si può trascurare che generalmente la lesione dell’interesse del concorrente che segue in graduatoria appare nella maggior parte dei casi già chiara al momento dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ancorché questa sia soggetta a una fase di integrazione dell’efficacia: in tal senso, sussistono valide ragioni per ritenere che l’interesse a ricorrere sorge, in generale, in conseguenza della suddetta aggiudicazione, fermo restando che – ancor più laddove nel successivo provvedimento che dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva emergano elementi nuovi per l’impugnazione – l’azione possa essere integrata con atto di motivi aggiunti (sul punto, cfr. Tar Lazio, Sez. I-bis, 8 luglio 2009, n. 6681). 

In conclusione, sembra ragionevole sostenere che, per quanto espresso in motivazione, in ossequio alle esigenze di celerità e certezza dell’azione amministrativa sottese alle modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte dal recepimento della Direttiva ricorsi, il dies a quo, dal quale decorre il termine dilatorio di trentacinque giorni, previsto nel novellato meccanismo di stand still, coincide con l’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, lett. a).

SUBAPPALTO NECESSARIO O FACOLTATIVO

Consiglio di Stato - Sentenza n. 1224 del 13/03/2014.
Va esclusa dalla gara d’appalto l’impresa che, in sede di qualificazione, non ha indicato il nominativo dell’operatore economico cui intende affidare i lavori in subappalto, nel caso in cui, il concorrente stesso, risulti sprovvisto dei requisiti richiesti dal bando per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso in esame, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori stradali, la terza classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione e deduceva l’erronea mancata esclusione dei primi due concorrenti in graduatoria, perché in sede di gara non avevano indicato il nominativo dell’impresa cui intendevano affidare i lavori in subappalto.
In primo luogo i giudici del CdS evidenziano la sussistenza di una fondamentale distinzione tra il subappalto necessario e quello facoltativo. Nel subappalto necessario vi è l’obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore in quanto il concorrente è privo dei requisiti richiesti dal bando per l’esecuzione in proprio delle lavorazioni; l’omissione determina la necessaria e legittima esclusione del concorrente dalla gara. Nel subappalto facoltativo invece l’appaltatore è in grado di eseguire i lavori in completa autonomia ma dichiara di voler comunque far ricorso all’istituto del subappalto in sede di esecuzione dei lavori; in questa ipotesi l’omissione del nominativo del subappaltatore determina l’impossibilità per l’aggiudicatario di far ricorso al subappalto nella fase di esecuzione dei lavori, ma non la sua esclusione dalla gara.

Il Collegio ritiene dunque che le imprese che intendono acquisire un lavoro ma non ne hanno le qualifiche necessarie, dovendo subappaltare, debbano necessariamente indicare il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori allineandosi, pertanto, a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la stazione appaltante deve essere posta in condizione di valutare sin dall’inizio l’idoneità di un’impresa, che dimostri di possedere in proprio, o attraverso l’apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l’aggiudicazione del contratto.

giovedì 10 aprile 2014

PROVINCE


Entrata in vigore: 8 aprile 2014


Art. 1.
1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:
a) il presidente della provincia; 
b) il consiglio provinciale; 
c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
e) gestione dell'edilizia scolastica; 
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; 
b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

CITTA' METROPOLITANE


Entrata in vigore: 8 aprile 2014

Art. 1.
1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:
a) il sindaco metropolitano; 
b) il consiglio metropolitano; 
c) la conferenza metropolitana.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano; 
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO

Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013

Ai  fini  del  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  e  di responsabilita'   amministrativa   di vertice    nelle    pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto  privato in controllo pubblico si  osservano  le  disposizioni  contenute  nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19  e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori  ruolo  o in aspettativa.
Il decreto si applica agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico. (vedi TABELLA)
 Per «enti di diritto privato in controllo pubblico», si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (Art. 1 co. 2 lett. c).

 Alcune disposizioni del decreto in materia di incompatibilità trovano applicazione anche per enti di diritto privato regolati o finanziati definiti dall’art. 1 comma 2 lett. d come le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici. 

martedì 8 aprile 2014

IL PROGETTISTA INDICATO NON PUÒ AVVALERSI DI UN SOGGETTO TERZO

Il progettista indicato, nella accezione e terminologia usata dall’articolo 53 comma 3 del Codice dei Contratti (“..avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell’offerta..”), non può fare ricorso ad un progettista terzo, utilizzando a sua volta l’istituto dell’avvalimento.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato, sezione terza, con la sentenza n 1072/2014 depositata il 7 marzo, nella quale viene ribadito che “pur essendo pacifico in giurisprudenza il carattere generalizzato dell’istituto dell’avvalimento, finalizzato a favorire la massima partecipazione nelle gare di appalto e la effettività della concorrenza secondo i principi di rilievo comunitario, tale istituto deve essere pur sempre contemperato con la esigenza di assicurare idonee garanzie alla stazione appaltante per la corretta esecuzione degli appalti.”
Solo il concorrente assume infatti obblighi contrattuali con la pubblica amministrazione appaltante tanto che l’ausiliario, a mente dell’art. 49 comma 2 lett. d) si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente mediante apposita dichiarazione; inoltre l’ausiliario diventa ex lege responsabile in solido con il concorrente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 49 comma 4).
La responsabilità solidale, che è garanzia di buona esecuzione dell’appalto, può sussistere solo in quanto l'impresa ausiliaria sia collegata contrattualmente al concorrente: e infatti l’art. 49 prescrive l’allegazione, già in occasione della domanda di partecipazione, del contratto di avvalimento mentre tale vincolo contrattuale diretto con il concorrente e con la stazione appaltante non sussiste nel caso in cui sia lo stesso ausiliario che ricorre ai requisiti posseduti da terzi (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5161 del 1 ottobre 2012).

D’altro canto, osserva il Consiglio di Stato, l'estensione della categoria di “concorrente” sino a comprendere l’ausiliario e/o il soggetto indicato dal concorrente per la progettazione, comportando potenzialmente una catena di avvalimenti di “ausiliari dell’ausiliario”, non consente un controllo agevole da parte della stazione appaltante in sede di gara sul possesso dei requisiti dei partecipanti.

RINEGOZIAZIONE DELLE OFFERTE

La stazione appaltante può concordare con l’aggiudicatario uno sconto maggiore rispetto a quello offerto in gara, senza che ciò costituisca una nuova aggiudicazione o una distorsione della concorrenza, a condizione che l’adeguamento sia minimo e, pertanto, non sfoci in un “nuovo appalto”.
Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n.943 del 28 febbraio 2014, in linea con precedenti pronunciamenti  (Sez. VI, 23 aprile 2007, n. 1827; V, 23.8.2004, n. 5583; VI, 14.5.2002, n. 60004), sostiene che “una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara ed individuata l'offerta migliore, non vi sono ragioni logico-giuridiche che impediscano all'amministrazione di avviare un'ulteriore trattativa con il vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere un risultato ancora più conveniente; tale non è neppure la tutela della par condicio” (Cons. St., V 23 agosto 2004, n. 5583; Consiglio di Stato, sez. VI, 23/04/2007, n.1827).

Il giudice di primo grado, richiamando la sentenza n. 6868 del 24 luglio 2012 del Tar Lazio, Sez. III - quater, aveva invece escluso la rinegoziabilità dell’offerta, ritenendo che il divieto di rinegoziazione delle offerte non può essere messo in discussione con considerazioni che si diffondano sulla misura ridotta dello sconto praticato posteriormente allo svolgimento della selezione.

venerdì 4 aprile 2014

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO DELL’AVCP

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato sul suo sito internet il Regolamento unico che disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive (ai sensi dell’articolo 6, comma 11, articolo 7, comma 8, articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione).
Composto da 49 articoli, il Regolamento – CLICCA QUI - dopo aver definito i principi e le disposizioni comuni, delinea il procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (articolo 6, commi 9 e 11, del Codice).
Le nuove regole entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dall’entrata in vigore del Regolamento sono abrogati i seguenti atti:
a) “Regole del procedimento per l'iscrizione nel casellario dell'annotazione nei confronti dell’operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell'articolo 38 del d.lgs n. 163 del 2006” (allegato alla Determinazione n. 1/2010 dell’Autorità pubblicata in data 12 gennaio 2010);
b) “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 163/2006” (depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2010);
c) “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4-4-2011- Suppl. Ordinario n. 91);
d) “Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9 – quater, del D.Lgs. 163/06 per l’accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 168 del 21 luglio 2011).

Le SOA (Società Organismi di Attestazione) che, nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, riscontrano che il CEL presentato dall’impresa ai fini della qualificazione non è presente nel Casellario Informatico, ne danno, entro 15 giorni, diretta comunicazione alla stazione appaltante ed all’Ufficio competente dell’Autorità che, effettuate le necessarie verifiche, invia gli atti all’U.O.R. per l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 6, comma 11 del Codice. L’U.O.R. procede ai sensi del presente Titolo.
Il Regolamento definisce il procedimento sanzionatorio nei confronti delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di adempiere agli obblighi informativi ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (articolo 7, comma 8, del Codice).
Viene disciplinato il procedimento sanzionatorio per violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione (art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice). In particolare, sono individuati: il procedimento sanzionatorio per mancata risposta alle richieste, afferenti la qualificazione, formulate dall’Autorità ai sensi dell’art. 6, comma 9 del Codice; il procedimento sanzionatorio su segnalazione delle SOA; la segnalazione dell’Autorità alla SOA per produzione di informazioni e documenti non veritieri in materia di qualificazione.
Viene regolato il procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione (articolo 38, comma 1-ter; articolo 48, commi 1 e 2, del Codice); quello nei confronti degli operatori economici che abbiano reso false dichiarazioni o presentato falsa documentazione alle SOA ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione (articolo 40, comma 9-quater, del Codice); e infine il procedimento sanzionatorio nei confronti delle SOA (articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione).
Il Regolamento disciplina anche la durata della pubblicazione nel Casellario dell’annotazione e modalità di inserimento delle annotazioni relative a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Oltre alla Parte V con le disposizioni finali (moduli segnalazioni, accesso agli atti del procedimento, computo dei termini, entrata in vigore e abrogazioni), il Regolamento dell'Autorità contiene anche un allegato che fornisce il metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex art. 73, D.P.R. 207/2010.

LE NUOVE DIRETTIVE UE IN MATERIA DI APPALTI

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. del 28 marzo 2014, n. L 094: 

- la Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

- la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE 

- la Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto nei settori speciali e che abroga la direttiva 2004/17/CE 

Si tratta della Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (CLICCA QUI); della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (CLICCA QUI); e infine della Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (CLICCA QUI).
Le nuove direttive entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. A partire da tale data, gli Stati membri avranno 24 mesi per trasporre le disposizioni delle nuove norme nel diritto nazionale (30 per quanto riguarda l'attuazione degli appalti in formato elettronico).
Le nuove regole Ue in materia di appalti sono state approvate nel gennaio scorso dal Parlamento europeo con 479 voti favorevoli, 184 contrari e 17 astensioni.
Tra le novità del nuovo pacchetto di norme, un forte accento è posto sulla semplificazione: grazie a un “documento unico europeo di gara” standard, basato sull’autocertificazione, la procedura è destinata a diventare più semplice per le imprese. Solo il vincitore sarà tenuto a fornire la documentazione originale (certificati e attestati). Inoltre i termini minimi per presentare le offerte sono accorciati. Il tutto con una riduzione di oltre l'80% dell'onere amministrativo per le imprese (stime della Commissione Europea). La nuova normativa prevede anche l'istituzione di meccanismi per meglio bilanciare le richieste di controllo pubblico con quelle di politiche orizzontali, come la tutela ambientale, l'innovazione e l'integrazione delle persone in difficoltà.
Nuovo criterio di "offerta economicamente più vantaggiosa" (MEAT)
Grazie al nuovo criterio di "offerta economicamente più vantaggiosa" (MEAT) nella procedura di aggiudicazione, le autorità pubbliche saranno in grado di mettere più enfasi su qualità, considerazioni ambientali, aspetti sociali o innovazione, pur tenendo conto del prezzo e dei costi del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi. Inoltre, nelle forniture di beni o servizi e nei contratti di concessione, gli Enti pubblici potranno scegliere l’offerta che ritengono più adatta, invece di accettare quella più bassa.
Appalti elettronici e accesso facilitato per le Pmi
Inoltre, le nuove norme promuovono gli appalti elettronici, in grado di generare importanti risparmi e migliorare i risultati delle procedure, riducendo contemporaneamente sprechi ed errori; prevedono una modernizzazione delle procedure, attraverso l'abbreviazione di termini o la distinzione tra criteri di selezione degli offerenti e di aggiudicazione dell'appalto; il miglioramento dell'accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle imprese in fase di avviamento, tramite ad esempio la semplificazione degli obblighi di informazione, la maggiore accessibilità agli accordi-quadro conclusi nei settori di pubblica utilità e la possibilità di pagamento diretto dei subappaltatori.
Partenariati per l'innovazione

Viene introdotta inoltre una procedura che punta a rafforzare soluzioni innovative negli appalti pubblici. Si tratta dei nuovi “partenariati per l’innovazione”, che intendono consentire alle autorità pubbliche di indire bandi di gara per risolvere un problema specifico, senza pregiudicarne la soluzione, lasciando quindi spazio alle autorità pubbliche e all’offerente per trovare insieme soluzioni innovative.