Entrata in
vigore: 8 aprile 2014
Art.
1.
1.
La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3.
Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi
da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti
con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57
e da
85 a 97.
49. In considerazione
della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi
internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale
concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche
mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni
azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che
operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella
realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione
universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli
affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni
esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale,
alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente
periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono
trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana.
51.
In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e
delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla
presente legge.
54.
Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:
a)
il presidente della provincia;
b)
il consiglio provinciale;
c)
l'assemblea dei sindaci.
55.
Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il
consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e
controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani,
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente
della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su
proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di
bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del
parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno
un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci
dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di
controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta
o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni
con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella
provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
56.
L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla
provincia.
85.
Le province di cui ai commi
da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti
funzioni fondamentali:
a)
pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e
valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b)
pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e
controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente;
c)
programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della
programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali;
e)
gestione dell'edilizia scolastica;
f)
controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione
delle pari opportunità sul territorio provinciale.
88.
La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di
predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio
dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive.
91. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in
modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni
di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.
92.
Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto
dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di
concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio
delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97,
dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla
scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse
finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della
Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per
l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle
funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88.
Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle
funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.
95.
La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il
termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
96.
Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti
disposizioni:
a)
il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con
riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in
godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata;
le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in
particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del
trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo
quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire
specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito
dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e
dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le
indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato
integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo
nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente
legge;
b)
il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri
fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni
societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione
con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
c)
l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi
in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto
anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti
non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli
enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento,
nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento,
può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni
compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e
livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei
strumenti di monitoraggio.