Con
la conversione in legge del D.L. 47/2014, recante “Misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”
(conversione approvata dalla L. 23/05/2014, n. 80, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2014 ed in vigore dal 28/05/2014),
l’art. 12 del D.L. è stato modificato con l’inserimento delle disposizioni
sostitutive di quelle del D.P.R. 207/2010, già emanate con il D.M. 24/04/2014,
che ha individuato le categorie di lavorazioni che richiedono l’esecuzione da
parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, e che
pertanto di fatto vengono “legificate”.
Come
unica differenza si segnala l’uscita della categoria OS-32 “Produzione in
stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di
elementi lignei pretrattati” sia dal novero delle categorie a qualificazione
obbligatoria che delle categorie superspecialistiche, come era invece previsto
nel D.M. 24/04/2014.
Il
comma 6 dell’art. 12 del D.L. 47/2014 dopo la conversione in legge
espressamente fa salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni
di cui al D.M. 24/04/2014, che di fatto sono rimaste in vigore per un mese.
In
ogni caso il comma 5 dell'art. 12 del D.L. 47/2014 prevede ancora la necessità
di una futura emanazione di norme regolamentari sulla materia, sostitutive di
quelle del D.P.R. 207/2010 oggetto di annullamento.
Entrata in
vigore: 28 maggio 2014
Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli
esecutori dei lavori pubblici
1. Si considerano
strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo
37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto (in
realtà è l'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010 - n.d.r.) con l’acronimo
OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS
13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
2. In tema di
affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti
disposizioni:
a) l’affidatario, in
possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella
categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di
gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo
quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di
cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative
qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
b) non possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la
sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le
lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera
di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo
108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207,
relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto,
nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di
seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS
12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS
28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono
altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai
sensi dell’articolo
37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
il limite di cui all’articolo
170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per
le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente
superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.
3. I commi
1 e 3 dell’articolo 109 del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 sono
abrogati. Sono soppressi l’ultimo periodo delle premesse dell’allegato A al predetto decreto e
la tabella
sintetica delle categorie del medesimo allegato.
I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all’articolo
107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal d.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell’articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all’articolo 109,
commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al
comma 2 del presente articolo.
4. Le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i
quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
5. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono adottate, secondo la procedura prevista dall’articolo
5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli
107, comma 2, e 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010,
annullate dal d.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere
efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4.
6. Restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 26 aprile 2014.
7. Sono fatti salvi i
bandi e gli avvisi di gara per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a
lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del d.P.R. 30 ottobre
2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonché gli atti, i
provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e
avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per
la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie
di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all’articolo
37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.