mercoledì 28 maggio 2014

QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI PUBBLICI

Con la conversione in legge del D.L. 47/2014, recante “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” (conversione approvata dalla L. 23/05/2014, n. 80, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2014 ed in vigore dal 28/05/2014), l’art. 12 del D.L. è stato modificato con l’inserimento delle disposizioni sostitutive di quelle del D.P.R. 207/2010, già emanate con il D.M. 24/04/2014, che ha individuato le categorie di lavorazioni che richiedono l’esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, e che pertanto di fatto vengono “legificate”.
Come unica differenza si segnala l’uscita della categoria OS-32 “Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati” sia dal novero delle categorie a qualificazione obbligatoria che delle categorie superspecialistiche, come era invece previsto nel D.M. 24/04/2014.
Il comma 6 dell’art. 12 del D.L. 47/2014 dopo la conversione in legge espressamente fa salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 24/04/2014, che di fatto sono rimaste in vigore per un mese.
In ogni caso il comma 5 dell'art. 12 del D.L. 47/2014 prevede ancora la necessità di una futura emanazione di norme regolamentari sulla materia, sostitutive di quelle del D.P.R. 207/2010 oggetto di annullamento.

Entrata in vigore: 28 maggio 2014

Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici

1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto (in realtà è l'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010 - n.d.r.) con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.
3. I commi 1 e 3 dell’articolo 109 del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono soppressi l’ultimo periodo delle premesse dell’allegato A al predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all’articolo 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal d.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell’articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all’articolo 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista dall’articolo 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, annullate dal d.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014.

7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del d.P.R. 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

DISPOSIZIONI SUI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Con la conversione in legge del D.L. 47/2014, recante “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” (conversione approvata dalla L. 23/05/2014, n. 80, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2014 ed in vigore dal 28/05/2014), l’art. 12 del D.L. è stato modificato con la disposizione di abrogazione dell’art. 37 comma 13 del Codice e con la sostituzione dell’art. 92 comma 2 del Regolamento in materia di RTI.

Entrata in vigore: 28 maggio 2014

Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici


9. All’articolo 92 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’
articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».


10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

DISPOSIZIONI SU AFFIDAMENTI INCARICHI DI VERIFICA DEI PROGETTI

Con la conversione in legge del D.L. 47/2014, recante “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” (conversione approvata dalla L. 23/05/2014, n. 80, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2014 ed in vigore dal 28/05/2014), l’art. 12 del D.L. è stato modificato con l’introduzione di una modifica dell’art. 357 comma 19 del Regolamento in merito agli affidamenti di incarichi di verifica dei progetti.

Entrata in vigore: 28 maggio 2014

Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici


11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella qualificazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, all’articolo 357, comma 19, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

domenica 25 maggio 2014

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE “SOVRABBONDANTI”

Indicazioni alle stazioni appaltanti in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti”
Nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4 “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”, l’Autorità ha rilevato come la costituzione di un raggruppamento che, nel concreto, presenti connotazioni tali da potersi ritenere “macroscopicamente” anticoncorrenziale si porrebbe in violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che, al pari dell’art. 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o restringere la concorrenza. Seguendo anche quanto riportato dalla giurisprudenza amministrativa, si è evidenziato che non è il sovradimensionamento del raggruppamento in sé ad essere illecito, bensì l’inserimento di tale sovradimensionamento in un contesto di elementi di fatto che denotano i fini illegittimi perseguiti con lo strumento, ovvero la sussistenza di una volontà collusiva delle imprese partecipanti al raggruppamento. Viene, quindi, precisato che la possibilità di escludere i concorrenti deve fondarsi sulla verifica delle concrete possibilità di frapporre ostacoli alla corretta dinamica concorrenziale da parte del raggruppamento “sovrabbondante”.
Alla luce di quanto sopra illustrato, le indicazioni contenute nella determinazione n. 4/2012 devono essere intese nel senso che è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche sovrabbondanti, e che l’eventuale esclusione può avvenire solo in alcuni casi particolari, cioè qualora ciò sia proporzionato e giustificato in relazione alla tipologia o alla dimensione del mercato di riferimento.

In ogni caso, si rammenta che l’esclusione non potrà mai essere automatica e che la stazione appaltante, qualora ravvisi possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, ha l’onere di valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi non solo su elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva, ma su ogni altro fattore rientrante nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come l’opportunità ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto. Nell’ambito della valutazione di tali elementi, la stazione appaltante dovrà, quindi, accertare se la formazione del raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o restringere la concorrenza, e solo in caso di esito positivo dovrà essere disposta l’esclusione dalla gara.

MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE

Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 - Nuove modalità operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)

Premessa
Con la legge n.196/2009 è stata istituita la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica. Il successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 26/02/2013 (attuativo dell’art.5 del D.Lgs.n.229/2011), ha definito – nell’Allegato A - il dettaglio delle informazioni da comunicare.
Allo scopo di ridurre gli oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori e di eliminare la duplicazione delle richieste di adempimenti,  l’AVCP ha stipulato, in data 2 agosto 2013, un protocollo d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, assumendo l’impegno di  trasmettere alla BDAP i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori (opere pubbliche) dalla fase di assegnazione del CIG, già in suo possesso, per effetto delle disposizioni contenute nell’art.7, comma 8, del D.Lgs.n.163/2006. 
In sintesi, il set informativo richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – R.G.S., che mantiene comunque una propria specifica finalità, viene ad essere significativamente ridotto, in ragione dei dati acquisibili direttamente dall’AVCP.
Tuttavia, come specificato anche nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 08/04/2014 n.14, condizione necessaria per evitare di dover procedere ad un ulteriore invio alla BDAP degli elementi informativi già acquisiti dall’AVCP, è che i dati dei contratti siano corredati oltre che del CIG anche del Codice Unico di Progetto (CUP) cui si riferiscono.

Nuove modalità operative a decorrere dal 12 maggio 2014
Creazione di un nuovo CIG
A partire dal 12/5/2014 sarà obbligatorio indicare sul sistema SIMOG, in sede di creazione del CIG, il CUP identificativo del progetto nell’ambito del quale si colloca lo specifico appalto. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG. 
Al momento dell’inserimento del CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l’oggetto del progetto.
Per tutte le fattispecie sopra citate, la mancata indicazione di un CUP (ovvero l’indicazione di un CUP non valido) determinerà l’impossibilità di acquisire il CIG e/o di perfezionarlo. Nel caso di temporanea impossibilità di verificare la validità del CUP sulla banca dati del CIPE, il CIG verrà comunque rilasciato ma non sarà possibile completarne il perfezionamento/pubblicazione fino ad avvenuta validazione.
Comunicazione delle Schede di Aggiudicazione
A partire dal 12/5/2014, per tutti i CIG creati anteriormente a tale data per i quali non sono stati ancora trasmessi i dati relativi alle aggiudicazioni, in sede di compilazione della Scheda di aggiudicazione sarà obbligatorio indicare uno o più CUP qualora l’appalto rientri in una delle fattispecie sopra citate. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG. Al momento dell’inserimento del CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l’oggetto del progetto.
Per tutte le fattispecie sopra citate, in assenza di validazione dei CUP inseriti, il sistema SIMOG non consentirà di completare la conferma della scheda di aggiudicazione.

Nuove modalità operative a decorrere dal 14 luglio 2014
Per tutti i contratti per i quali alla data del 12 maggio 2014 risultino già trasmesse le relative schede di aggiudicazione, il RUP dovrà verificare che per le fattispecie per le quali è necessaria l’acquisizione del CUP, quest’ultimo risulti associato al CIG cui si riferisce, nell’ambito del sistema SIMOG. A tal fine, a partire dal 14/07/2014 sul sistema SIMOG sarà disponibile, per tutti i RUP, una nuova funzionalità che consentirà di visualizzare tutti i CIG di propria competenza relativi agli appalti  oggetto di monitoraggio ai sensi del DM 26/2/2013 e s.m.i., con indicazione degli eventuali CUP già riportati. Ciascun RUP dovrà verificare che, in tutti i casi di obbligatorietà del CUP, questo sia stato inserito, procedendo, laddove necessario, ad una modifica/integrazione dei codici CUP. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG.
Al momento della modifica o dell’inserimento di un CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l’oggetto del progetto. In assenza di validazione dei CUP inseriti in relazione a ciascun CIG, il sistema SIMOG non acquisirà come valide le nuove informazioni di integrazione CIG-CUP e continuerà a mantenere il CIG nella lista di quelli da integrare.
Si precisa che tale attività dovrà essere svolta da tutti i RUP sul sistema SIMOG, anche per i contratti i cui dati vengono trasmessi all’Osservatorio per il tramite delle Sezioni Regionali, e dovrà essere completata entro il 30/08/2014. 
Si ribadisce che, laddove nel sistema SIMOG siano presenti entrambe le informazioni relative al CUP ed al CIG, le amministrazioni saranno esonerate dal trasmettere alla BDAP i dati già inviati all’Osservatorio; saranno tenute a trasmettere alla BDAP soltanto le informazioni dell’Allegato A del DM non inviate o non presenti nel sistema SIMOG.

Accesso alla BDAP istituita in seno al MEF-RGS
Nel mese di settembre, il MEF renderà disponibile l’accesso alla BDAP ad opera delle amministrazioni pubbliche, le quali potranno:
·         prendere visione dei dati delle opere pubbliche di propria pertinenza (identificate con il CUP) già trasmessi al SIMOG;
·        verificare la presenza e/o la correttezza delle informazioni presenti in BDAP mutuate dal SIMOG e da altre banche dati alimentanti;
·     effettuare le integrazioni o le correzioni necessarie esclusivamente sul SIMOG e sulle altre banche dati alimentanti.

Nei casi in cui l’associazione CUP-CIG o altre informazioni non siano state integrate neI sistema SIMOG, le amministrazioni dovranno procedere ad un nuovo invio integrale dei dati alla BDAP a partire dal 30/09/2014 entro i successivi 30 giorni (30 settembre-31 ottobre). La comunicazione di tali informazioni alla BDAP è un presupposto per l’erogazione del finanziamento dello Stato.
A seguito della rilevazione dei dati da parte del MEF, l’Autorità procederà ad un riscontro tra i dati presenti nel sistema SIMOG e quelli trasmessi direttamente alla BDAP dalle amministrazioni, valutando la sussistenza dei presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. 

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE

Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale). L’AVCP ritiene  che:
-       al di fuori dei confini indicati dal citato articolo 186-bis, le imprese sottoposte a concordato preventivo “ordinario” rientrano nell’operatività della causa ostativa prevista dall’art. 38, comma 1, lett. a) del Codice, con conseguente incapacità di conseguire l’attestazione in forza del rinvio contenuto nell’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 ai requisiti di carattere generale previsti per la partecipazione alle gare;
-       le imprese già qualificate, sottoposte a concordato preventivo “ordinario”, sono soggette ai procedimenti ex art. 40, comma 9-ter del Codice di decadenza dell’attestazione per sopravvenuta perdita del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice;
-    la causa ostativa in caso di concordato preventivo “ordinario” decorre dalla domanda di ammissione al concordato, e cessa con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell’articolo 180 L.F.;
-       la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato “con continuità aziendale”, impedendo la risoluzione dei contratti in corso e consentendo, previa autorizzazione del Tribunale, la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, non comporta la decadenza dell’attestazione di qualificazione; in tale ipotesi, la domanda di ammissione non costituisce altresì elemento ostativo ai fini della verifica triennale o del rinnovo (per le imprese attestate) o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (per le imprese non attestate), fermo restando l’obbligo della SOA di monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in atto e di verificare il mantenimento del requisito con l’intervenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale;

-  successivamente al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, le imprese possono dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 38, c. 1, lett. a) in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, con la precisazione che le prescrizioni di cui all’art. 186-bis, comma 5 L.F. sono espressamente riferite alla sola fase di gara.

AVVALIMENTO CUMULATIVO DI PIÙ ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE PER CIASCUNA CATEGORIA

Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12.
Il Comunicato del 20 marzo 2014 precisa che è ammessa, in sede di gara, in recepimento della Direttiva 2004/18/CE, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente più attestati di qualificazione per ciascuna categoria, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara.
In pratica, è possibile avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese.

Questa segnalazione arriva in seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 ottobre 2013, con la quale viene rilevata l'incompatibilità con la Direttiva 2004/18/CE dell'articolo 49, comma 6, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) che vieta in via generale agli operatori economici partecipanti a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese.

L’IMPRESA APPALTATRICE RISPONDE DELLE IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE PER DUE ANNI DALLA FINE DEI LAVORI SVOLTI IN SUBAPPALTO

L’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, prevede che il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Il dubbio interpretativo è relativo al termine da cui decorrono i due anni, ossia l’ultimazione dell’intera opera o l’ultimazione delle sole lavorazioni svolte dalla singola impresa subappaltatrice.
Nel primo caso l’impresa principale resterebbe legata all’impresa subappaltatrice per tutta la durata del cantiere, quindi per un tempo indefinito: ciò comporterebbe rischi imprevedibili.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’impresa appaltatrice risponde solo delle eventuali irregolarità contributive dell’impresa subappaltatrice per due anni dalla fine dei lavori svolti in subappalto; se il cantiere continua oltre questo termine, quindi, per la verifica della regolarità contributiva dell’impresa principale non deve essere preso in considerazione il comportamento della società che ha effettuato i lavori in subappalto.

LINEE GUIDA PER I CONTROLLI ANTIMAFIA

Le linee-guida sono state adottate, anche in deroga alla vigente normativa antimafia (ai sensi della legge 166/2009), per far fronte ai controlli antimafia circa la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO in programma a Milano nel 2015.
La terza edizione riguarda i controlli sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture relativi all’allestimento degli stand e attività organizzativa degli eventi.

In particolare, vengono definiti i soggetti, le attività e le procedure con semplificazioni che, per agevolare un iter più rapido delle opere, ammorbidiscono i controlli per gli appalti tra 50.000 e 100.000 Euro.

sabato 24 maggio 2014

LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta "legge obiettivo") è stato aggiornato su base annuale in concomitanza con la trasmissione dei documenti di programmazione economica e finanziaria al Parlamento e, da ultimo, con il 10° Allegato infrastrutture.


Gli interventi in materia di infrastrutture, definiti sostanzialmente nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) previsto della cosiddetta “legge obiettivo” (legge n. 443 del 2001), riguardano, per la quasi totalità dei progetti, le opere di realizzazione delle reti di trasporti europee (TEN-T) e dei corridoi paneuropei.

L'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche
A partire dal 2003, il Governo trasmette al Parlamento informazioni circa lo stato di attuazione della “legge obiettivo”, in cui sono elencate le infrastrutture strategiche, in un allegato ai documenti programmatici di economia e finanza (cd. “Allegato infrastrutture”). Tali documenti hanno mutato denominazione nel corso della legislatura e, sulla base delle modifiche introdotte dalla L. 39/2011, si chiamano ora documenti di economia e finanza (DEF) e definiscono la programmazione economica e finanziaria nell’ambito della nuova procedura del “semestre europeo”.
Con successive risoluzioni 6-00004 dell’8 luglio 2008, 6-00028 del 29 luglio 2009,6-00051 del 13 ottobre 2010, 6-00080 del 28 aprile 2011, 6-00092 dell' 11 ottobre 2011 e 6-00019 del 26 aprile 2012, sono state individuate, tra l'altro, talune priorità ed è stata richiamata l’esigenza di potenziamento della dotazione infrastrutturale dell'Italia.
Il 10° Allegato infrastrutture alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2013-2015, trasmesso alle Camere il 1° ottobre 2012, reca l’ultimo aggiornamento dello stato di attuazione del PIS. In proposito, la Tabella 0 Programma delle Infrastrutture Strategiche contiene l’elenco di tutti gli interventi compresi nel PIS ed il relativo quadro finanziario (costo, disponibilità e fabbisogno residuo) aggiornato al mese di giugno 2012. Il costo totale delle opere indicato dalla Tabella 0 è pari a 235,3 miliardi di euro, di cui disponibili 96,6 miliardi.
L'Allegato reca, inoltre, gli esiti della due diligence sullo stato di avanzamento e sull’effettiva valenza strategica degli interventi, nonché una tabella che riporta gli impatti del PIS sul Programma nazionale di riforma (PNR) e le priorità da finanziare nel triennio 2013-2015. Si ricorda, infatti, che il PNR ha, da un lato, la funzione di verificare – in termini di effetti, portata e conformità con gli obiettivi europei - le riforme messe in campo dopo l’approvazione del PNR dell'anno precedente, e, dall’altro, costituisce un’agenda di interventi funzionali al conseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 e all’attuazione degli indirizzi di policy che le istituzioni europee hanno diretto all’Italia.
Con riferimento alla programmazione, infine, in linea con il dettato dell’art. 41 del D.L. 201/2011 (v. infra), l'Allegato fornisce elementi di informazione in ordine alle reti di trasporto transeuropee, ai fondi europei e al nuovo quadro strategico delle priorità in cui un ruolo rilevante è attribuito, tra l'altro, ai porti e agli aeroporti.

Il monitoraggio della "legge obiettivo"
A partire dal 2004, il Servizio Studi della Camera, per conto della Commissione ambiente, svolge una costante attività di monitoraggio sull'attuazione della"legge obiettivo", che si traduce nella presentazione di rapporti annuali alla medesima Commissione.
A partire dal 2010 è stata avviata una collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) con l'obiettivo di svolgere una ricostruzione dello stato di attuazione delle opere rientranti nel Programma deliberate dal CIPE e di monitorare nel tempo lo stato di avanzamento dei lavori.
La settima edizione del Rapporto è stata presentata all'VIII Commissione ambiente nel mese di dicembre 2012 e reca l'analisi dello stato di attuazione del Programma riferito al 30 settembre 2012, che - sulla base della ricostruzione del monitoraggio - contempla un numero di opere maggiore rispetto a quelle elencate nei documenti programmatici trasmessi dal Governo in quanto sono ricomprese opere riportate nei precedenti allegati e non confermate nel 10° Allegato.
L’analisi prende in considerazione, pertanto, 1.341 lotti, tra opere, interventi, sottointerventi e ulteriori dettagli, relativi alle 390 opere, il cui costo complessivo presunto di realizzazione è pari a 374,8 miliardi di euro. Rispetto all’universo delle opere comprese nel PIS il valore delle 190 opere deliberate dal CIPE, ovvero con progetto preliminare o progetto definitivo e quadro finanziario approvati, è di 142,5 miliardi di euro, pari al 38% del costo dell’intero Programma. L’analisi dei costi e delle disponibilità finanziarie, che valuta complessivamente i finanziamenti pubblici e privati disponibili, evidenzia come, rispetto all’intero Programma, le disponibilità finanziarie ammontano a 155,2 miliardi di euro. Tali risorse consentono, quindi, una copertura finanziaria pari al 41% del costo dell’intero Programma; il fabbisogno residuo ammonta a 219,6 miliardi (59%).
Quanto all’impatto del Programma sul territorio il Rapporto evidenzia che la distribuzione dei costi dell’intero Programma per macroaree, a distanza di poco più di un anno dall’ultimo monitoraggio, continua a confermare una maggiore concentrazione nelle 12 regioni del Centro Nord, pari a 225 miliardi di euro contro i 147 del Mezzogiorno.
L’analisi dei dati relativi all’avanzamento programmatorio e finanziario rilevato negli ultimi due monitoraggi (6° e 7° Rapporto) fa emergere una particolare attenzione per le infrastrutture da realizzare con i capitali privati, in quanto, sul totale dei circa 375 miliardi di euro del costo presunto complessivo delle infrastrutture del PIS, quelle per le quali è prevista una contribuzione privata valgono oltre 70 miliardi, pari a poco meno del 20% del costo dell’intero Programma. Emerge, inoltre, una nuova attenzione per le infrastrutture volte a migliorare l’offerta trasportistica nel Mezzogiorno, riunite nel Piano Nazionale per il Sud (PNS).
Il 7° Rapporto si compone di tre volumi recanti rispettivamente: a) la Nota di sintesi del Rapporto e alcuni focus tematici dedicati a specifici approfondimenti; b) lo stato di attuazione del Programma; c) una tabella che elenca gli interventi monitorati e i relativi dati. Completano il rapporto le schede delle opere deliberate dal CIPE che sono contenute nel sistema SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche). Il Rapporto e le schede sono accessibili sul portale e sul sito web della Camera.

Le risorse finanziarie
Specifiche disposizioni hanno riguardato, nel corso della legislatura, l'istituzione di nuovi Fondi e lo stanziamento di risorse finanziarie per la realizzazione delle infrastrutture strategiche.
L’art. 6-quinquies del decreto-legge 112/2008 ha istituito un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale (cd. Fondo Infrastrutture), comprese le reti di telecomunicazione e energetiche, alimentato con gli stanziamenti del Quadro strategico nazionale 2007-2013. Le risorse assegnate al Fondo sono attualmente ridimensionate a seguito delle riduzioni e rimodulazioni approvate dal CIPE con delibera n. 6 del 20 gennaio 2012.
L’art. 21 del decreto-legge 185/2008 ha, inoltre, autorizzato la concessione di duecontributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per la realizzazione delle opere strategiche ripartiti con successive delibere del CIPE.
Il decreto-legge n. 98 del 2011, all’articolo 32, comma 1, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo a opere di interesse strategico (sulla denominazione di tale Fondo ha infine inciso l'art. 1, comma 187, della legge di stabilità 2013), con una dotazione di 930 milioni per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare con la procedura per i lotti costruttivi (v. infra) e ai contratti di programma con RFI S.p.A. e ANAS S.p.A. 
L'istituzione di diversi fondi ha determinato, di fatto, una segmentazione delle fonti di finanziamento del Programma a motivo anche del finanziamento di alcune infrastrutture strategiche nell'ambito delle risorse per la politica di coesione, e precisamente del Piano nazionale per il Sud (delibera CIPE 62/2011) e del Piano di azione e coesione. A questa specifica tematica è dedicato uno dei focus del 7° Rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo". Si rinvia, inoltre, al tema Il Fondo per lo sviluppo e la coesione per informazioni sulla programmazione delle risorse finanziarie di tale Fondo e sulle sue disponibilità.
Specifica importanza hanno assunto le disposizioni volte a revocare gli stanziamenti non utilizzati e a destinarli alle finalità del Programma in un contesto di progressiva riduzione delle risorse pubbliche disponibili, che ha richiesto un migliore utilizzo delle medesime.
L'articolo 46 del D.L. 78/2010 ha, infatti, disciplinato la revoca di mutui assunti dalla Cassa depositi e prestiti con oneri interamente a carico dello Stato ed interamente non erogati ai soggetti beneficiari, al fine di destinare le risorse alla prosecuzione del Programma delle infrastrutture strategiche.
Successivamente il medesimo articolo 32 del predetto decreto legge n. 98 del 2011, ai commi da 2 a 7, ha disciplinato i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal CIPE, alle condizioni specificate nella norma, che è stata modificata dall'art. 34, comma 14, del D.L. 179/2012.
Da ultimo, si segnala che l'articolo unico della L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) reca specifiche autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione(comma 208), per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema MO.S.E. (commi 184-188), per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria, con priorità per quelli da realizzare con la tecnica degli interventi realizzati per lotti costruttivi (comma 176). Si prevede, inoltre, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro destinata al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per l’attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. Alle stesse finalità sono destinate ulteriori risorse fino a un importo massimo di 50 milioni di euro a valere sulle somme rivenienti da revoche relative a finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (comma 213). Al riguardo, si fa presente che il D.L. 187/2012, successivamente confluito nell’articolo 34-deciesdel D.L. 179 del 2012, ha disciplinato la procedura da seguire per l’esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera Ponte sullo Stretto di Messina e previsto, in mancanza del rispetto delle fasi disciplinate, la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria.

L'attività deliberativa del CIPE
L’attività di approvazione da parte del CIPE, per quanto riguarda l’avanzamento progettuale e finanziario, è decisiva per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori e per la stipula dei contratti.
L'art. 41 del D.L. 201/ 2011 reca, ai commi da 3 a 5, norme volte ad introdurre termini certi per l’adozione delle delibere CIPE e dei conseguenti decreti ministeriali di autorizzazione delle risorse per la loro realizzazione. Sotto il primo profilo, si prevede che le delibere del CIPE relative ai progetti di opere pubbliche vengano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma che dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla seduta in cui è assunta la delibera; per le delibere del CIPE sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti i termini previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 20 del 1994 sono ridotti di un terzo.
Nel corso del 2012, anche in conseguenza dell'entrata in vigore della predetta modifica, si è registrata una riduzione dei tempi di pubblicazione delle delibere del CIPE. Nell'ultima seduta dell'8 marzo 2013 - secondo quanto si apprende dalcomunicato ufficiale del CIPE - sono state adottate deliberazioni riguardanti, tra l'altro, il Programma delle infrastrutture strategiche.
Il partenariato pubblico privato e i nuovi strumenti di finanziamento
Le innovazioni normative intervenute in materia di partenariato pubblico-privato per le quali si rinvia al tema Il Codice dei contratti pubblici hanno una forte incidenza sulla disciplina delle infrastrutture strategiche. Ulteriori norme in materia di PPP sono inoltre destinate esclusivamente alle infrastrutture strategiche e ad esse si accenna di seguito con l'avvertenza che delle recenti innovazioni normative intervenute in tale ambito si parla più diffusamente in uno dei focus tematici del 7° Rapporto.
Per quanto concerne la finanza di progetto (project financing), l'art. 41, comma 5-bis, del D.L. 201/2011 ha disciplinato una specifica procedura che si applica alla lista delle infrastrutture inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) qualora intendano ricorrervi i soggetti aggiudicatori. In relazione alla possibilità di presentare proposte, analogamente a quanto previsto per le procedure di finanza di progetto ordinarie, l’articolo 42 del decreto legge n. 1 del 2012 ha introdotto il diritto di prelazione per il proponente che apporta le eventuali modifiche intervenute in fase di approvazione del CIPE.
L'art. 41 del D.L. legge n. 1/2012, come modificato dall'art. 1 del D.L. 83/2012, ha introdotto una nuova disciplina riguardante l’emissione di obbligazioni e titoli di debito volti alla realizzazione di specifici progetti infrastrutturali (project bond) allo scopo di agevolare l’effettivo utilizzo di tali strumenti; per una descrizione della disciplina fiscale ad essi applicabile si rinvia al tema La tassazione di transazioni e strumenti finanziari.
Ulteriori disposizioni di interesse contenute nel D.L. 1/2012 hanno riguardato, inoltre, l'integrazione della documentazione a corredo del Piano economico e finanziario (PEF), ai fini di un più rapido finanziamento da parte del CIPE delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico (art. 45), e la previsione in base alla quale per l’affidamento delle concessioni relative a infrastrutture strategiche possa essere posto a base di gara anche il progetto definitivo (art. 55).
Nuove misure per agevolare il finanziamento delle opere da parte dei privati riguardano la cosiddetta defiscalizzazione introdotta dall'art. 18 della L. 183/2011(legge di stabilità 2012), modificata in più occasioni nel corso del 2012 e da ultimo dall'art. 33, comma 3, del D.L. 179/2012. In particolare, al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato, possono essere previste, per le società di progetto nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, misure agevolative, che consistono nella possibilità di compensare l’ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell’infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest’ultimo, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato.
L’art. 33, comma 1, del D.L. 179/2012, al fine di agevolare la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, riconosce, in via sperimentale, ai soggetti titolari di contratti di PPP, ivi comprese le società di progetto, un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera stessa. Tali opere devono essere di importo superiore a 500 milioni di euro e realizzate mediante l’utilizzazione dei contratti di PPP. Devono, inoltre, essere approvate – in relazione alla progettazione definitiva - entro il 31 dicembre 2015, non devono usufruire di contributi pubblici a fondo perduto; ne deve essere, infine, accertata, in esito a una specifica procedura che coinvolge il CIPE, la non sostenibilità del piano economico finanziario (PEF).
Da ultimo,si segnala che è stata introdotta la possibilità per le imprese di assicurazione di utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, anche attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture (art. 42, commi 6 e 7, delD.L. 201 del 2011) e l'emissione di obbligazioni "di scopo”, vale a dire finalizzate al finanziamento di specifiche opere pubbliche, da parte degli enti locali (art. 54 del D.L. 1/2012).

Le misure acceleratorie
Nel corso della legislatura, e soprattutto a partire dal decreto legge n. 70/2011,numerose modifiche del quadro normativo hanno inciso direttamente e indirettamente sulla disciplina riguardante le infrastrutture strategiche.
Sono state adottate misure specificamente volte ad accelerare le procedure di realizzazione delle opere e a facilitare l'avvio di progetti strategici.
L'art. 20 del DL 185/2008 (come modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009) ha introdotto norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: in estrema sintesi, si prevede l’individuazione, con DPCM, di investimenti pubblici da assoggettare a procedure derogatorie nonché l’istituzione di un commissario straordinario con poteri di impulso e anche sostitutivi.
La legge finanziaria 2010, all'articolo 2, commi 232-234, ha introdotto la nozione di “lotto costruttivo” nella realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN -T, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro e tempi di realizzazione superiore a quattro anni, da individuarsi con DPCM. Per tali progetti, il CIPE può autorizzare la realizzazione del relativo progetto definitivo per “lotti costruttivi”, assumendo contestualmente l’impegno programmatico di finanziare l’intera opera ovvero di corrispondere l’intero contributo finanziato subordinatamente alla sussistenza delle condizioni indicate nella norma. La procedura per “lotti costruttivi” ha trovato finora applicazione per le seguenti opere: Nuovo Valico del Brennero – quota italiana; Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia; Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi.
L'art. 41 del D.L. 201/2011 ha, infine, disciplinato una nuova procedura di approvazione unica del progetto preliminare relativo alle infrastrutture strategiche da parte del CIPE (comma 2), al fine di accelerare la loro realizzazione, eliminando l’esame del progetto definitivo qualora sia verificata la coerenza dello stesso rispetto al progetto preliminare. Per l’applicazione di tale nuova procedura, è necessaria la proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affinché il CIPE possa valutare solamente il progetto preliminare ai fini dell’approvazione unica dello stesso, "assicurando l’integrale copertura finanziaria del progetto”.

Le modifiche normative introdotte dal D.L. 70/2011
L’articolo 4, comma 2, del  decreto legge 70/2011 ha modificato il Codice dei contratti pubblici con riguardo alla disciplina riguardante le infrastrutture strategiche. E' stata prevista la diminuzione del limite di spesa previsto (dal 5% al 2% dell’intero costo dell’opera), nel progetto preliminare, per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale, che devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell’opera; tale limite di spesa è comprensivo degli oneri di mitigazione di impatto ambientale. Sono stati posti vincoli anche alla possibilità di apportare varianti alla localizzazione richiedendo, per un verso, che siano strettamente correlate alla funzionalità dell’opera e, per l’altro, che non comportino incrementi del costo rispetto al progetto preliminare originario. Ulteriori modifiche hanno riguardato l’estensione della durata del vincolo preordinato all’esproprio a sette anni, la riduzione dei termini procedurali per l’approvazione del progetto definitivo, la sottoposizione a conferenza di servizi del progetto preliminare.

Ulteriori modifiche del quadro normativo
Tra le ulteriori modifiche aventi impatto sulla disciplina delle infrastrutture, si segnalano, per la loro rilevanza, i decreti legislativi n. 228 e 229 del 2011, emanati in attuazione della delega di cui ai commi 8 e 10 dell’articolo 30 della legge di contabilità e finanza pubblica, concernenti rispettivamente la valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche e le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.
L’art. 1 del D.Lgs. 228/2011 ha previsto l’obbligatorietà, per i singoli Ministeri, delle attività di valutazione ex ante ed ex post, per le opere pubbliche o di pubblica utilità  finanziate a valere sulle proprie risorse poste a bilancio o su quelle oggetto di trasferimento a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, nonché per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato. La finalità di tale disposizione è, come indicato nella citata delega, quella di garantire la razionalizzazione, la trasparenza e l’efficacia/efficienza della spesa in conto capitale per le opere pubbliche dei singoli Ministeri, che sono tenuti ad elaborare un nuovo documento, il Documento Pluriennale di Pianificazione, allo scopo di migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio (il contenuto di tale documento è stato integrato dall'art. 34, comma 15 , lett. b), del D.L. 179/2012). Per le infrastrutture strategiche, il Documento è costituito dall’Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza.
Il D.Lgs. 229/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti statali per la realizzazione di opere pubbliche sono obbligati, nell'ambito della propria attività istituzionale, alla tenuta ed all’alimentazione di un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, inclusi ovviamente gli stanziamenti in bilancio e i costi complessivi effettivamente sostenuti nella realizzazione.
L'art. 41 del D.L. n. 201/2011 ha ridefinito le modalità ed i criteri di programmazione delle opere strategiche per permettere la selezione delle opere prioritarie (comma 1) e a tale norma fa riferimento anche il 10° Allegato infrastrutture. In particolare, si prevede che, nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche, il Documento di economia e finanza individui, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie in base a tre criteri: 1) coerenza con l’integrazione con le reti europee e territoriali; 2) stato di avanzamento dell'iter procedurale; 3) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato. Si dispone che per le opere prioritarie individuate nell’elenco debbano essere indicate le opere da realizzare, il relativo cronoprogramma di attuazione, le fonti di finanziamento pubbliche e private.
In linea con i più recenti orientamenti europei, la normativa italiana ha rivolto una nuova attenzione alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici. L'art. 44 del citato decreto legge n. 201, oltre a modificare le disposizioni transitorie del D.L. 70/2011 relative alle varianti e alla conferenza di servizi (commi 3 e 4), ha previsto che la realizzazione delle grandi infrastrutture,comprese le infrastrutture strategiche, nonché delle connesse opere integrative o compensative, dovrà garantire modalità di coinvolgimento delle PMI (comma 7).
L'articolo 44-bis del medesimo decreto ha introdotto la disciplina delle opere pubbliche incompiute finalizzata, in particolare, alla creazione di un elenco-anagrafe di tali opere.

Da ultimo, il comma 4 dell’articolo 34 del D.L. 179/2012 ha introdotto nella procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) delle grandi opere, un termine di trenta giorni - dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente - entro i quali i soggetti pubblici ed i privati interessati possono rimettere eventuali osservazioni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini delle valutazioni di propria competenza. La riduzione di tale termine è compatibile con la riduzione già operata dal decreto legge n. 70 del 2011 per i termini stabiliti per la conclusione della conferenza di servizi propedeutica all’approvazione del progetto preliminare.

SISTEMA INFORMATIVO LEGGE OPERE STRATEGICHE (SILOS)

8° RAPPORTO         
SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche) è un sistema nel quale sono contenuti dati e informazioni riguardanti tutte le opere oggetto del Programma delle infrastrutture strategiche (P.I.S.) di cui alla legge n. 443 del 2001 ("legge obiettivo") e contenute nella delibera CIPE n. 121 del 2001 e successive integrazioni.
I dati e le informazioni consentono di visualizzare per ogni opera e segmento di essa lo stato di attuazione procedurale, economico-finanziario e fisico. Inoltre, per ogni opera approvata dal CIPE, è disponibile una scheda informativa di dettaglio che, oltre a fornire dati storici, permette di conoscere lo stato attuativo rispetto alle diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.
Il sistema ha un'interfaccia di facile consultazione in quanto consente di visualizzare l'elenco generale delle opere sul territorio nazionale e l'elenco delle opere per ciascuna regione cliccando sulla regione stessa.
SILOS fornisce, pertanto, un quadro trasparente e periodicamente aggiornato sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche.

Il sistema infine consente una rapida consultazione dei rapporti annuali predisposti dal Servizio Studi della Camera dei deputati nei quali, oltre ad essere riportate le informazioni su ciascuna opera, è presentato lo stato di avanzamento del Programma sulle opere strategiche nel suo complesso.

martedì 20 maggio 2014

TESTO UNICO PREVENZIONE INCENDI

Lo scorso mese di aprile è stata presentata la bozza del nuovo Testo Unico Prevenzione Incendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Principi base del nuovo Testo Unico di Prevenzione Incendi sono:
semplificazione delle procedure;
uniformità delle metodologie di progettazione della sicurezza antincendio per tutte le attività;
standardizzazione del linguaggio adottato, che risulta conformato agli standard internazionali;
approccio prestazionale: il progettista può individuare autonomamente specifiche soluzioni progettuali alternative a quelle prescritte, ma nel rispetto degli obiettivi di sicurezza prefissati.