giovedì 28 agosto 2014

SICUREZZA SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Il decreto interministeriale 22 luglio 2014, del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro della Salute (Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 183 dell'8 agosto 2014), con il quale sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".
L'articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del Decreto Fare (DL 69/2013 convertito nella Legge 98/2013) ha aggiunto all'articolo 88 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) il comma 2-bis che estende l'applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del ministro del Lavoro di concerto con il ministro della Salute, sentita la commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza “che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.
Il decreto interministeriale 22 luglio 2014 comprende alcuni allegati:
·        informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea (Allegato I);
·   modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) (Allegato II);
·     contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento (Allegato III);
·     elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell'allegato XV del d.lgs. 81Del 2008 (Allegato III.1);
·        informazioni minime sul quartiere fieristico (Allegato IV);
·      contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 del d.lgs. 81/2008 per le manifestazioni fieristiche (Allegato V);
·     contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche (Allegato VI);
·    elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. (Allegato VI.1).


mercoledì 27 agosto 2014

CONTRATTO DI RETE

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014 il Regolamento per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese. Il contratto di rete, introdotto nel 2009, è un istituto innovativo che realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

In vigore dal prossimo 9 settembre, il Decreto 10 aprile 2014, n. 122 del ministro della Giustizia di concerto con i ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico, riporta nell'Allegato A il modello standard sulla base del quale deve essere conformemente redatto il modello di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Secondo i dati resi noti da InfoCamere, e aggiornati al 1 luglio 2014, i contratti di rete stipulati sono 1.643 di cui 159 a soggettività giuridica. Le imprese coinvolte sono 8.095 escluse le recesse.  

LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

E’ in corso la consultazione (fino al 15 settembre) promossa dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) sul documento recante la revisione e l'aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Si tratta delle nuove linee guida sui servizi di architettura e ingegneria (IL TESTO QUI), già elaborate dalla AVCP ora soppressa.
Le linee guida sono accompagnate dalla Relazione AIR (CLICCA QUI) nella quale è contenuta l’analisi di alcune proposte formulate dagli operatori del settore nel corso del tavolo tecnico nonché di talune norme del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 relative ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure di gara.
LIMITAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. Nel documento si ricorda che l’articolo 263, comma 1, del Regolamento stabilisce i requisiti da richiedere ai partecipanti alle procedure di affidamento di servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro; in particolare, l’adeguata esperienza nello svolgimento di servizi analoghi è provata con riferimento:
a) al fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del Regolamento espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base di gara;
b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.
Le nuove Linee guida prevedono di ammorbidire i vincoli di fatturato e di dipendenti per la partecipazione alle gare di ingegneria e architettura. “Con riferimento al fatturato, si deve tenere presente che il consolidato orientamento giurisprudenziale, in linea con le espressioni di parere dell’AVCP, nonché i nuovi assunti della Direttiva 2014/24/CE (cfr. art. 58), ritengono congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell’importo a base di gara”; invece, il Regolamento “prevede limiti superiori, con una forbice tra 2 e 4 volte”.
Le nuove Linee guida precisano inoltre che il requisito di fatturato “non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori”.
CLASSI, CATEGORIE E TARIFFE PROFESSIONALI. Il paragrafo 5, relativo alle classi, categorie e tariffe professionali, prova a fornire una soluzione ai problemi sorti a seguito dell'approvazione del DM Parametri (n. 143/2013) che ha operato, con la tabella Z-1 “categorie delle opere – parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze” una revisione della suddivisione in classi e categorie di cui alla l. n. 143/1949.
La precedente suddivisione in “classi” e “categorie” è sostituita dalla attuale in “categorie delle opere”, “destinazione funzionale” e “identificazione delle opere”; dalla identificazione delle opere, alla quale corrisponde una sigla alfanumerica, consegue l’attribuzione di un parametro G (grado di complessità) da tenere presente nel calcolo degli onorari.
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, l'Autorità ricorda che “già nella determinazione del 29 marzo 2007, n. 4, questa AVCP ha espresso l’avviso che, nell’ambito degli appalti di servizi di ingegneria ed architettura, sia preferibile adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione; infatti, questo modello selettivo consente di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente indicato all’art. 266 del Regolamento, per gli affidamenti superiori a centomila euro, appare, quindi, il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e architettura”.
In questa direzione, osserva l'Authority, si muove anche il legislatore comunitario che, con l’art. 67 della Direttiva 2014/24, rubricato “Aggiudicazione dell’Appalto”, stabilisce quanto segue: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. … Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto.”
Il legislatore comunitario – evidenzia l'Autorità - sembra suggerire alle stazioni appaltanti di valutare le offerte tenendo conto di una serie di criteri, oltre al prezzo, quali gli aspetti di carattere economico ulteriori rispetto ai costi immediati di acquisizione, ad esempio quelli connessi all’intero ciclo di vita del bene, nonché gli aspetti qualitativi attinenti alla tutela ambientale e sociale (cfr. considerando 74, 92 e 93, 97, e art. 68 della Direttiva). La Direttiva, inoltre, riserva al legislatore nazionale la possibilità di prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo come unico criterio di aggiudicazione ovvero che tale possibilità sia limitata a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto. Prevede, altresì, all’art. 67 che “L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”, ipotizzando, quindi, che il confronto competitivo avvenga soltanto sulla base degli elementi qualitativi avendo la stazione appaltante già fissato ex ante il corrispettivo per il servizio.
CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. Il ricorso al criterio del prezzo più basso, “è ammissibile solo per gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro e in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere. Si ritiene che le ragioni per il ricorso al criterio del prezzo più basso debbano comunque essere motivate nella lettera di invito. Nell’ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, onde evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative, non soltanto sulla qualità dell’opera, ma principalmente sui profili della sicurezza, si suggerisce, comunque, l’applicazione dell’art. 124, comma 8, del Codice. Tale norma prevede la possibilità di inserire nei bandi o inviti l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del Codice. Si rammenta, tuttavia, che questa facoltà non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; di conseguenza, qualora la stazione appaltante intenda utilizzare l’esclusione automatica deve invitare almeno dieci soggetti”.
Nel caso in cui si opti per il criterio del prezzo più basso, “l’offerta economica deve ovviamente contenere solo l’indicazione della percentuale di ribasso rispetto al prezzo globale a base di gara e non anche il ribasso sui tempi di esecuzione, in quanto questo elemento non è cumulabile con l’elemento prezzo”.

martedì 26 agosto 2014

FISCO E CASA

Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione “L'Agenzia informa”, sono state pubblicate tre nuove guide sul tema “Fisco e casa”.
ACQUISTO E VENDITA
La guida “Fisco e Casa: acquisto e vendita” (CLICCA QUI), in particolare, fornisce un kit completo con le istruzioni, le aliquote, le imposte, gli sconti e le detrazioni, incluse avvertenze ed esempi, per accompagnare e assistere il contribuente nei passaggi chiave che conducono all’acquisto o alla vendita d’una abitazione.
LE LOCAZIONI
Un'altra guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, “Fisco e Casa: le locazioni” (CLICCA QUI), contiene l’Abc fiscale per i contratti di locazione a uso abitativo fra privati. Il nuovo vademecum parte dalla registrazione del contratto fino ad arrivare alle detrazioni per gli inquilini e fornisce, con esempi e tabelle, una panoramica completa delle ultime novità fiscali sulle locazioni e di tutte le informazioni utili ai cittadini per registrare un contratto di locazione o rimediare a eventuali errori.
DONAZIONI E SUCCESSIONI
Una terza guida “Fisco e Casa: successioni e donazioni”  (CLICCA QUI), infine, spiega tutti i passi da seguire per dichiarare, calcolare e versare le imposte relative agli immobili ricevuti in seguito a una successione o una donazione. In particolare, sulle agevolazioni previste per la prima casa e sui limiti al di sotto dei quali l’imposta non è dovuta.

domenica 24 agosto 2014

IRREGOLARITÀ DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE



Art. 39. (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».


2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».


3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO


TITOLO IV - MISURE PER LO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
CAPO I - PROCESSO AMMINISTRATIVO
Art. 38. (Processo amministrativo digitale)
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.
1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il comma 2-bis dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente: "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 39. (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».
2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 40. (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)
1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: 
"6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello"; 
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: 
"8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne può subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119"; 
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: 
"9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

Art. 41. (Misure per il contrasto all'abuso del processo)
a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.", 


b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.".

VARIANTI IN CORSO D'OPERA


Art. 37. (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall’articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’ANAC entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Vedi:

MONITORAGGIO FINANZIARIO DEI LAVORI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE


Art. 36. (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)
1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.
2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.
4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualità con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NORME ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE


Art. 29. (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)
1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 è sostituito dai seguenti:
"52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.".
2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Art. 32. (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)
1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione; 
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi. per l'intera durata della misura.
4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento. L’autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l’informazione antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni dì sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

Art. 35. (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)
1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.

2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

AGENDA DIGITALE ITALIANA


Art. 24-ter. (Regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana)
1. Le regole tecniche previste per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana, come definita dall’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le modalità previste dall’articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole tecniche per l’attuazione del codice dell’amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
2. Al comma 1 dell’articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole".

Art. 24-quater. (Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall’articolo 63 e dall’articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all’Agenzia per l’Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l’elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

Art. 24-quinquies. (Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni)
1. Il comma 2 dell’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e). L’Agenzia per l’Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi".
2. Il comma 3 dell’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"3. L’Agenzia per l’Italia digitale provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato".

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MODULI STANDARD


Art. 24. (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)

1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell’Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione.
4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.
4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compila delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.
4-ter. All’articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all’ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali".

Art. 24-bis. (Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni)
"Art. 11. – (Ambito soggettivo di applicazione)
1. Ai fini del presente decreto, per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
b) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI


Art. 23-bis. (Modifica all’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni)
1. Al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione".

Art. 23-ter. (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell’Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

RIFORMA DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE


Art. 23. (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 14:
1) le parole da: ", comunque" fino a: "‘testo unico’," sono soppresse; 
2) al quarto periodo, dopo le parole: "Restano a carico della provincia" sono inserite le seguenti: ", anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo," e le parole: "di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato ‘testo unico’";
a) al comma 15, al primo periodo, le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014" e al  comma  15,  all'ultimo  periodo  le  parole  "il  consiglio metropolitano"  sono  sostituite  con  le  seguenti: "la  conferenza metropolitana"; 

a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: "di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico"; 

a-ter) al comma 26, dopo le parole: "non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere" sono inserite le seguenti: "e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere";

b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, dopo le parole: "Provincia di Milano" sono inserite le seguenti: "e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza". 
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale."; 
3) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza";

c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti: 
"49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla
stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi". 

c-bis) dopo il comma 61 è inserito il seguente: "61-bis. All’articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: ‘legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,’ sono inserite le seguenti: ‘nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,’"; 

c-ter) al comma 74, primo periodo, le parole: "ai singoli candidati all’interno delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "a liste di candidati concorrenti"; 

c-quater) al comma 76, le parole: "un solo voto per uno dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "un voto" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34"; 

c-quinquies) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. L’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38";

d) al comma 79, le parole "l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta" sono sostituite dalle seguenti "l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge" e alla lettera a) le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014"; 

e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;

f) il comma 82, è sostituito con il seguente: "82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariati, il commissario a partire dal r luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78". Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole ", secondo le modalità previste dal comma 82";
f-bis) al comma 84 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico"; 

f-ter) dopo il comma 118 è inserito il seguente: 
‘Art. 20. – (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali)'. ... (omissis)

f-quater) dopo il comma 130 è inserito il seguente: "130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni";

g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo "Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito".
1-bis. All’allegato A annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alla lettera e), le parole: ", con approssimazione alla terza cifra decimale," sono soppresse e dopo le parole: "medesima fascia demografica," sono inserite le seguenti: "approssimato alla terza cifra decimale e".
1-ter. In considerazione dell’anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;
 b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni;
 c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1º gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell’articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
1-quinquies. All’articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014".

Art. 23-quater. (Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)

1. All’articolo 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre".