B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 49 del 05.12.2013, "Criteri e modalità per
la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio
dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi
infrastrutturali (art. 18, comma 6-ter, l.r. 86/1983)" (deliberazione
G.R. 29.11.2013 n. 990).
Orientamenti per programmare, progettare, approvare, appaltare, realizzare, collaudare, manutenere le opere pubbliche - a cura di giuliano lorenzi
giovedì 23 gennaio 2014
GUIDA ALLE SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO DEL FARE
Il
decreto legge n. 69 del 2013 (cosiddetto “decreto del Fare”), convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, contiene numerose misure di semplificazione. Si tratta
di provvedimenti che sono anche frutto delle attività di misurazione degli
oneri burocratici e di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro
associazioni condotte dal Dipartimento della funzione pubblica.
Oltre
a interventi di carattere generale, indispensabili per dare certezza ai tempi
di conclusione delle pratiche, quale l’indennizzo automatico e forfettario, vi
sono numerose misure che consentono di ridurre i costi burocratici, di
contribuire a rimettere in moto gli investimenti e di agevolare la ripresa in
settori chiave.
Il
provvedimento interviene, infatti, su adempimenti burocratici particolarmente
costosi per le imprese.
mercoledì 22 gennaio 2014
LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI
Il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con Circolare n. 302 del 13/12/2013, ha
inviato ai Consigli degli ordini provinciali, le Linee di indirizzo per
l'applicazione del Regolamento per l'aggiornamento professionale, approvate in
data 13/12/2013, a seguito del parere espresso dall'Assemblea dei
Presidenti del 23/11/2013.
L'obbligo
di aggiornamento della competenza professionale decorrerà dal 01/01/2014.
Rimandando
al testo del provvedimento in oggetto e del Regolamento per ogni
approfondimento, di seguito alcuni dei contenuti delle Linee di indirizzo:
·
è
istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le
attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale,
che permette la diffusione dell’informazione sulla disponibilità della offerta
formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente
riconoscimento in termini di CFP;
·
è
istituita presso il CNI un’Anagrafe Nazionale dei CFP (Crediti Formativi
Professionali), competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali.
Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative,
provvede a inviare telematicamente all’anagrafe stessa l’elenco dei
partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi. In assenza di un soggetto
formatore, permane, in capo all’iscritto, l’obbligo di cui all’art. 10, comma
1, lett. a) del Regolamento. Tale Anagrafe costituisce uno strumento
nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti,
consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall’iscritto,
dagli Ordini territoriali e dal CNI;
·
gli
iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal
settore di iscrizione., ad eccezione dei 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del
Regolamento, relativi a etica e deontologia professionale, che devono
essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell’anno solare
successivo a quello di iscrizione;
·
ai
fini dell’ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all’aggiornamento informale
legato all’attività professionale dimostrabile, di cui all’Allegato A del
Regolamento, gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare
all’Anagrafe Nazionale, tramite apposito modulo predisposto dal CNI,
un’autocertificazione, nella quale si attesti l’aggiornamento professionale
concernente la propria attività;
·
il
riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate agli iscritti
che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico che in
quello privato, dall’ente o azienda di appartenenza può avvenire nel caso
in cui l’ente o l’azienda in questione operi in cooperazione o convenzione con
gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi
e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. Nel
caso di cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a questi ultimi la
responsabilità scientifica e l’assegnazione dei CFP per le attività formative
stesse;
I
criteri di attribuzione dei CFP non espressamente indicati nell’Allegato A del
Regolamento verranno definiti con apposite circolari del CNI.
REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI
Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013, disciplina la formazione continua dei
professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in
attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n.137 (Regolamento di riforma
degli ordinamenti professionali).
Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP (Credito Formativo Professionale). I CFP possono essere conseguiti:
·
con
un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
·
con
le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e
formale, a scelta dell'iscritto.
A
prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP
cumulabili è 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni
iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP,
non vengono attuate ulteriori detrazioni.
Al
momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:
·
in
caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l’Ordine di
provenienza;
·
in
caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento
dell’abilitazione: 90 CFP;
·
in
caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento
dell’abilitazione: 60 CFP;
·
in
caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento
dell’abilitazione: 30 CFP.
I
crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5
CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente
entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. Agli
iscritti all’albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono
accreditati 60 CFP.
Ai
fini del conseguimento di CFP, sono riconosciute le attività formative svolte
dagli iscritti nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore del
regolamento, ossia nel 2012.
Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell’iscritto, i seguenti casi:
·
maternità
o paternità, per un anno;
·
servizio
militare volontario e servizio civile;
·
grave
malattia o infortunio;
·
altri
casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di
forza maggiore.
Alla
concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del
numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare.
Qualora
un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di
aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio
dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio
di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI
L’Inail
ha pubblicato il dossier aggiornato sulla valutazione del rischio per la protezione dai fulmini.
Nei
luoghi di lavoro la valutazione del rischio fulminazione, eseguita con la versione
precedente delle norme CEI, va rivalutata come richiesto dal d.lgs. 81/08 e
s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal 01.03.2013 la nuova norma
CEI EN 62305-2.
Infatti,
per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata effettuata secondo
le norme precedenti, "il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la
valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se necessario
dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a
ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile
dalla norma".
REGIME GIURIDICO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In
merito al regime giuridico applicabile agli attestati di prestazione energetica
(A.P.E.) con riferimento agli atti di trasferimento di immobili o ai contratti
di locazione, il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha ricordato
che l'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto-legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013 (entrata in vigore il 4
agosto 2013), ha sancito, a pena di nullità, l’obbligo di allegazione
dell’attestato di prestazione energetica.
Successivamente
il decreto-legge 145/2013 (c.d.
Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e ora all'esame del
Parlamento per la conversione in legge), ha soppresso la predetta nullità
dei contratti, prevedendo in caso di omessa dichiarazione o allegazione
dell’attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita
immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi
contratti di locazione di edifici, la sola applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria.
In
seguito l’articolo 1, comma 139, lettera
a), della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013, entrata in vigore il 1°
gennaio 2014) ha riconfermato la nullità, ma con decorrenza differita alla
data di entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la
certificazione energetica degli edifici, decreto previsto dall'art. 6, comma 12
del DL n. 63/2013.
La Legge di stabilità
2014 è intervenuta su una norma non più in vigore, essendo stata sostituita
appena qualche giorno prima dal decreto-legge “Destinazione Italia”. Anche il Ministero dello Sviluppo
economico ha convenuto sull’inefficacia della disposizione contenuta nella
legge di stabilità, “ritenendo che la nullità dei contratti privi
dell’attestazione di prestazione energetica sia eccessiva, mentre la sanzione
pecuniaria è da ritenersi maggiormente adeguata”.
Il
ministro della Giustizia ha quindi preannunciato che sarà valutato, di concerto
con il Ministero dello Sviluppo economico, un intervento di coordinamento
normativo “per l’eliminazione dell’erroneo richiamo al non più vigente comma
3-bis da parte dell’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge di stabilità.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Con
la delibera n. 1216 del 10 gennaio 2014, la Giunta della Regione Lombardia
ha aggiornato la disciplina regionale in materia di certificazione energetica
degli edifici e di efficienza energetica in edilizia al fine di recepire le
disposizioni nazionali introdotte con il DPR n. 75/2013 - che ha ampliato i
titoli di studio idonei per accedere all’attività di certificatore energetico -
e con la Legge 90/2013 (di conversione del decreto legge n. 63/2013), che ha
introdotto il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
Cambio del nome da ACE a
APE
Con
la nuova delibera regionale viene cambiata la denominazione dell’Attestato, che
da "Attestato di certificazione energetica” (ACE) diventa “Attestato di
Prestazione Energetica" (APE), in conformità alla direttiva 2010/31/UE e
al DPR 75/2013. Il cambio di nome dell'Attestato è operativo dal 15 gennaio
2014.
Obbligo di formazione e
titoli di studio idonei
L’obbligo
di formazione, aggiuntivo rispetto al possesso del titolo di studio, viene
mantenuto; inoltre, sono riconosciuti come idonei per l’attività di
certificazione energetica tutti i titoli di studio indicati dal DPR 75/2013,
ammettendo anche la classe di laurea LM 71 (Scienze e tecnologie della chimica
industriale).
Nuova definizione di
impianto termico
La
delibera recepisce anche la nuova definizione di impianto termico, introdotta
dalla legge 90/2013: gli edifici sono certificabili anche con apparecchi di
potenza uguale o superiore a 5 kW e non più a 15 kW.
In arrivo la nuova
disciplina sull'efficienza
Un
aggiornamento più complessivo è previsto con l’approvazione della nuova
disciplina per l’efficienza energetica degli edifici, che introdurrà limiti più
restrittivi per i nuovi edifici.
I requisiti per la
funzione bioclimatica di serre e logge
L'Allegato
alla Delibera dispone che ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004,
art. 4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate
all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come
serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini
volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:
a)
La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di
serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun
subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra
bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie
maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo
alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento
urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente,
degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie
vigenti;
b)
La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui
all’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il
riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è
richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito
di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della
superficie disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o integrata e
siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr
8745/2008;
c)
La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili
e apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;
d)
La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di
raffrescamento;
e)
La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50% da
elementi trasparenti.
ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI – REGIONE LOMBARDIA
La
Giunta Regionale della Lombardia, il 20 dicembre 2013, ha approvato la Delibera n. X/1118 “Aggiornamento delle disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici”, pubblicata sul B.U.R.L. n.
53 - Serie Ordinaria - del 30 dicembre 2013.
Questo
atto sostituisce la precedente DGR n. IX/2601 del 2011.
Si
elencano di seguito le principali novità:
§ Recepimento del DPR 74/2013 e della
Legge 90/2013 che modifica la definizione del D. Lgs. 192/2005;
§ Nuova definizione di impianto termico
e del relativo ambito di applicazione, includendo gli impianti con potenza
maggiore a 5 kW;
§ Inserimento nella regolamentazione di
tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa
installati in modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di
potenza superiore a 12 kW. Per questi ultimi viene inoltre determinata la
temperatura minima di esercizio;
§ Esclusione dalla disciplina regionale
sugli impianti termici di:
§ Radiatori individuali, termocucine,
cucine economiche, caminetti aperti
§ Impianti per la climatizzazione estiva
o invernale costituiti da macchine frigorifere, collettori solari o pompe di
calore con potenza inferiore a 12 kW
§ Impianti coinvolti nei processi
produttivi;
§ Trasmissione dei modelli dichiarativi
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del Catasto Unico
Regionale Impianti Termici (CURIT);
§ Identificazione in modo univoco di
ciascun impianto termico mediante “Targatura”. A partire dall’1 agosto 2014 un
codice univoco consentirà l’identificazione dell’impianto. La targatura degli
impianti avverrà al momento dell’installazione o alla prima manutenzione utile.
Questo agevolerà l’analisi del parco impianti esistente sul territorio
regionale, anche ai fini di un miglior monitoraggio della qualità dell’aria, e la
diffusione di impianti alimentati con energie rinnovabili;
§ Conferma delle tempistiche di
manutenzione già in vigore in Lombardia. Frequenze maggiori sono ammesse solo
per motivi di sicurezza, riportati dall’installatore o dal manutentore sul
libretto di uso e manutenzione;
§ I nuovi impianti a biomassa devono
essere installati secondo quanto previsto dal DM 37/08 e dall’ 1 agosto 2014
dovranno rispettare i rendimenti minimi determinati. Gli stessi dovranno
inoltre essere dotati di “Libretto di impianto”;
§ Dall’ 1 agosto 2014 gli impianti a
biomassa dovranno essere manutenuti, in relazione alla loro potenzialità, con
la seguente cadenza minima:
- Minore di 15 kW ogni 2 anni
- Uguale o maggiore di 15 kW ogni anno;
§ Dall’1 agosto 2014 tutte le Autorità
competenti (Regione, Province e Comuni con più di 40.000 ab.) utilizzeranno
esclusivamente lo strumento del Portafoglio Digitale per l’incasso dei
contributi a loro dovuti. Questo strumento è già in uso presso 7 dei 33 Enti
Locali competenti al controllo e all’ispezione degli impianti termici.
§ Sono esentati dal pagamento dei
contributi: gli impianti di climatizzazione estiva, gli impianti alimentati da
biomassa legnosa, le pompe di calore e gli scambiatori delle reti di
teleriscaldamento.
La
targatura degli impianti, nota come Bollino Blu, agevolerà anche la
realizzazione di analisi del parco impianti esistente sul territorio regionale,
ai fini del miglior monitoraggio della qualità dell’aria e della costante
diffusione degli impianti a fonte di energia rinnovabile.
Entro
il 31 luglio 2014 dunque ogni impianto termico funzionante dovrà essere dotato
di Bollino blu. In caso di nuova installazione, il Bollino verrà apposto
dall’installatore, mentre per gli impianti di riscaldamento esistenti
l’operazione avverrà a cura del manutentore. Solo se l’impianto già dotato di
targa subisce nel tempo modifiche sostanziali, per esempio il passaggio
all’utilizzo di un diverso combustibile (p.e. dal gasolio al gas), dovrà
dotarsi di un nuovo Bollino blu.
Nel
caso di impianti di riscaldamento centralizzati a servizio di condomini, sarà
l’amministratore o il terzo responsabile a dover produrre una targa da apporre
in corrispondenza della centrale termica e che contenga diverse informazioni relative
all’impianto tra cui il codice, gli orari di funzionamento ed il riferimento al
responsabile.
La
trasmissione dei modelli dichiarativi avverrà esclusivamente attraverso la
piattaforma informatica di CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) -
gestita da Finlombarda SpA - ed il coinvolgimento di tutti gli Enti Locali
nell’utilizzo del Portafoglio Digitale, che consentirà in modo indifferenziato
per l’intero territorio regionale di versare in modo semplice e rapido i
contributi di competenza degli Enti Locali. Lo strumento di Portafoglio
Digitale è già in uso presso 7 dei 33 Enti Locali competenti ed attivi
nell’ambito del controllo e della ispezione degli impianti termici.
La
delibera introduce anche una importante novità riguardante il terzo
responsabile dell’impianto, che potrà essere rappresentato soltanto da una
figura giuridica.
CONTRATTI D’APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA
L’articolo
11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti, come modificato dal
D.L. 179/2012) stabilisce che dal primo gennaio 2013 i contratti d’appalto
debbano essere stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti.
Con
circa un anno di ritardo rispetto alla scadenza, la Conferenza unificata nella seduta del 5 dicembre 2013 ha definito le modalità di stipula dei contratti elettronici con apposite linee guida.
Il
documento fornisce le indicazioni per affrontare i diversi aspetti operativi e
organizzativi derivanti dalla stipula in modalità elettronica dei contratti
pubblici relativi ad appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.
Secondo
le nuove regole, il contratto deve essere generato tramite l’uso di software o
attraverso l’acquisizione informatica del contratto cartaceo su supporto
informatico.
Il
contratto stipulato in modalità elettronica deve assumere le caratteristiche di
integrità e immodificabilità, in modo che forma e contenuto non siano
alterabili e ne sia garantita l’integrità nella fase di conservazione.
Le
tipologie di firma elettronica da utilizzare sono
la
firma digitale
la
firma elettronica qualificata
la
firma elettronica avanzata
Per
garantire l’interoperabilità, l’accesso e la leggibilità dei documenti
elettronici, i documenti dovranno essere preferibilmente in uno dei seguenti
formati
pdf
rtf
txt
jpeg
xml.
Vengono,
inoltre, fornite indicazioni in merito a
firma
digitale del pubblico ufficiale rogante
firme
elettroniche qualificate e digitali
acquisizione
digitale della sottoscrizione autografa
atto
pubblico amministrativo a mezzo Ufficiale Rogante
scritture
private autenticate
scrittura
privata
aggregato
documentale informatico
LA DISCIPLINA NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
L’ultimo
lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato intende fare il punto
sulla legislazione nazionale in materia edilizia. Ovviamente la normativa
nazionale dovrà essere coordinata ed integrata con la normativa emanata a
livello regionale, in virtù della competenza concorrente in materia di “governo
del territorio” riconosciuta alle Regioni dall’art. 117 Costituzione.
Ad oggi gli
interventi edilizi, come riassunto nel documento del Notariato, sono
assoggettati ai seguenti titoli edilizi e relativa normativa di riferimento:
- attività edilizia totalmente libera (interventi
edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista
alcuna specifica comunicazione), disciplinata dall'art. 6, c.1, T.U. D.P.R.
380/2001;
- attività edilizia libera previa
comunicazione inizio lavori (interventi edilizi eseguibili senza alcun
titolo abilitativo ma previa comunicazione al Comune dell'inizio lavori),
disciplinata dall'art. 6, c. 2 e 4, T.U. D.P.R. 380/2001;
- attività edilizia soggetta a permesso
di costruire (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione
urbanistica; di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici o,
limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso, nonché gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a
vincoli), disciplinata dagli articoli da 10 a 21 del T.U. D.P.R. 380/2001;
- attività edilizia soggetta a super
D.I.A. (interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o
regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o sostitutiva
rispetto al permesso di costruire), disciplinata dagli artt. 22 e 23 del T.U.
D.P.R. 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett. c, D.L. 70/2011;
- attività edilizia soggetta a S.C.I.A. (i
restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia
totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio
lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività
edilizia soggetta a super- D.I.A.), disciplinata dagli artt. 22 e 23 del T.U.
D.P.R. 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett. b e lett. c, D.L. 70/2011.
GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE
L’Inail
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha
pubblicato un utile Manuale sulla valutazione dei rischi e gestione della sicurezza nelle scuole.
Il
volume, consultabile solo sul sito Inail, rivolto alle scuole di ogni ordine e
grado, fornisce modelli, procedure e regolamenti per una buona gestione della
sicurezza in ambito scolastico, in base alle recenti disposizioni legislative.
Il
documento affronta tutte le tipologie di rischio presenti negli ambienti e
negli spazi in cui si svolgono le attività scolastiche e tratta i diversi
aspetti legati alla sicurezza, tra cui:
normativa
in materia di sicurezza nella scuola
processo
di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione
problematiche
strutturali e di igiene ambientale
gestione
degli agenti chimici
gestione
del rischio fisico
gestione
del rischio biologico
dispositivi
di protezione individuale
aspetti
ergonomici
benessere
organizzativo e gestione dello stress lavoro-correlato
gestione
degli infortuni e delle malattie professionali
sorveglianza
sanitaria
rischi
per le lavoratrici madri
informazione,
formazione e addestramento
gestione
delle emergenze
gestione
del primo soccorso.
venerdì 17 gennaio 2014
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Comma 639. È istituita
l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC
si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Comma 640. L'aliquota
massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati
per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.
Con il comunicato n.7 del 10/1/2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato la scadenza del 24 gennaio per
il versamento della mini
IMU, per la
maggiorazione TARES. Più in particolare il MEF ha comunicato le date inserite
nella Legge di Stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147)
relativamente all’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’IMU, della TARI e della TASI
i seguenti termini di versamento:
·
per quanto riguarda l’IMU restano ferme le scadenze del 16
giugno e del 16 dicembre;
·
per la mini IMU (l’eventuale conguaglio della parte
residuale della seconda rata dell’IMU 2013 a carico del contribuente) viene
confermata la data del 24 gennaio;
·
anche per la maggiorazione standard della TARES viene
confermata la data del prossimo 24 gennaio, a meno che il versamento non sia
stato già effettuato entro il 2013;
·
per la TARI e la TASI ogni Comune dovrà
stabilire almeno due rate a scadenza semestrale anche in maniera anche
differenziata fra i due tributi.
ART.1 L.190/2012: ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL’AVCP
Per
l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art.1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione - è stato
pubblicato dall’AVCP un set di FAQ sugli aspetti di carattere generale,
informatico e di corretta modalità di compilazione della tabella dati
predisposta dall’AVCP.
FAQ
art.1 L.190/2012 adempimenti nei confronti dell’Avcp (aggiornamento 16 gennaio
2014)
ARBITRATO
Pubblicata
la Determinazione dell’AVCP n. 6 del 18 dicembre 2013 che contiene le
indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla
disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre
2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
LINEE GUIDA SU PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE
Un'efficiente
gestione delle commesse pubbliche deve fondarsi sulla preventiva determinazione
delle acquisizioni, che possono essere effettivamente e completamente
realizzate in base alle disponibilità finanziarie e, in caso di lavori, secondo
un ordine di priorità che si fonda sulla valutazione di costi e benefici.
LE NECESSITÀ
Identificare
le esigenze da soddisfare è il primo passo per pianificare le strategie di
approvvigionamento, per ottimizzare la distribuzione di risorse e per
controllare le fasi gestionali.
A
partire dagli atti di gara le prestazioni vanno definite, in quantità e in
qualità, e poi formalizzate nel contratto di appalto, in cui si fissano anche
il corrispettivo e la tempistica. Le successive verifiche nell'esecuzione
dell'appalto, regolate dagli articoli 312/325 del Dpr 207/2010, servono a
confrontare le prestazioni eseguite con quanto disposto nel contratto di
appalto.
IL
PROGRAMMA ANNUALE
Considerata
la peculiarità delle acquisizioni di forniture e di servizi il legislatore ha
optato per la semplificazione: un unico atto, il programma annuale, soggetto a
dettagliate pubblicazioni, al posto dei due imposti per i lavori pubblici. Ciò
vale solo per le amministrazioni aggiudicatrici, in base all'articolo 271 del
Dpr 207/2010: restano fuori gli enti aggiudicatori, operanti nei settori
speciali, che non rivestono anche la qualifica di amministrazioni
aggiudicatrici.
Possono
essere sempre eseguiti gli interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, e le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale. In base al rinvio alle norme sui lavori, i servizi e le forniture
non compresi nella programmazione annuale non possono essere finanziati. Sono
preservate le risorse disponibili in seguito a ribassi d'asta o di economie.
Nel
contenuto minimo del programma annuale, delineato dell'Avcp, è compresa anche
la comparazione delle alternative contrattuali e procedurali per giungere alla
soluzione più efficiente ed efficace, nonchè la scelta tra l'attivazione di
un'autonoma procedura di gara o il ricorso ai meccanismi di centralizzazione
L'Avcp
ammonisce sulle conseguenze della mancanza di programmazione: frammentazione
degli affidamenti, spesa incontrollata, illegittime proroghe contrattuali,
procedure negoziate senza bando avviate solo per l'urgenza di provvedere
precostituita dalla stazione appaltante, l'imprecisa definizione dell'oggetto
del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità.
Per
una efficace strategia di approvvigionamento sarebbe preferibile, secondo
l'Avcp, l'obbligo di programmazione triennale anche negli appalti di servizi e
forniture, per usufruire di visione globale dell'intero ciclo di realizzazione
dell'appalto. Tutto ciò sarebbe utile per acquisti mirati specie nel settore
informatico, soggetto a rapida obsolescenza.
PROGETTAZIONE
La
regola è un unico livello di progettazione. Il progetto deve dettagliare le
prestazioni occorrenti per gli specifici fabbisogni della stazione appaltante e
occorre anche quantificare gli oneri per la sicurezza, stimare il costo del
servizio e dei tempi di svolgimento.
L'Avcp
indica di far riferimento all'articolo 43 del Dpr 207/2010 per lo schema di
contratto e di capitolato speciale d'appalto per i contratti di lavori.
ESECUZIONE
Esiste
una stretta correlazione tra la programmazione, la progettazione, la redazione
degli atti di gara e l'esecuzione. Infatti, dalla mancata definizione delle
esigenze di approvvigionamento conseguono quali vizi derivati la scorretta
identificazione dell'oggetto e dell'entità della prestazione, la non precisa
formulazione del progetto e del capitolato, l'approssimazione dei termini
contrattuali, le penali mancanti o di importo irrisorio, l'insufficiente
controllo delle stazioni appaltanti.
DIRETTORE
La
tradizionale figura del responsabile unico del procedimento, nominato tra i
dipendenti di ruolo della stazione appaltante, cura e vigila su ogni singola
acquisizione, e sovraintende al ciclo dell'appalto. Egli svolge anche le funzioni
di direttore dell'esecuzione del contratto, fatta salva diversa indicazione
della stazione appaltante. Il direttore dell'esecuzione del contratto deve
essere persona diversa solo per gli interventi di importo superiore a 500.000
euro e nel caso di interventi di particolare rilevanza e complessità.
Per
l'Avcp sono complessi i servizi di pulizia/sanificazione, in particolari
ambienti sanitari, la gestione/manutenzione degli immobili, degli
impianti/infrastrutture idriche, le prestazioni inerenti la realizzazione e
gestione dei servizi ICT, i servizi e le forniture nel settore energetico e
idrico, la manutenzione di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico,
la fornitura e la manutenzione di impianti per il funzionamento degli uffici.
Caratterizzano
la rilevanza e la complessità dei servizi e delle forniture l'elevata
componente tecnologica, le complesse modalità di esecuzione del contratto, la
trasversalità del servizio. L'Avcp suggerisce di mantenere separate le due
figure, quando l'incarico di Rup sia affidato a un funzionario o ad un
dirigente che gestisce la procedura di gara, sprovvisto delle competenze e
conoscenze specifiche proprie del settore in cui la prestazione va eseguita.
CONTROLLI
L'area
soggetta al controllo del direttore dell'esecuzione comprende tra gli altri
aspetti la qualità del servizio/fornitura, l'adeguatezza delle prestazioni o il
raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei tempi e dei luoghi di consegna,
l'adeguatezza dei reports sulle prestazioni e le attività svolte; la
soddisfazione del cliente/utente finale (per quei beni/servizi non strumentali
– per esempio servizi alla persona e all'infanzia), il rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e di quella sul
lavoro e dei contratti collettivi.
La
verifica di conformità in corso di esecuzione resta una facoltà in base
all'articolo 313 del Dpr 207/2010 secondo criteri di misurabilità della qualità
come quelli evidenziati in precedenza e non limitati, quindi, al generico
richiamo alle regole dell'arte.
REVISIONE
PREZZI
La
clausola di revisione periodica dei prezzi, in base all'articolo 115 del Dlgs
163/2006, va inserita nei contratti a esecuzione continuata e periodica. L'Avcp
propone di rendere omogenei i comportamenti delle amministrazioni contraenti,
attraverso il rispetto di puntuali indicazioni, magari stabilite dal contratto
o dalla convenzione quadro stipulati tra centrale di committenza ed esecutore.
Nella
fase di progettazione e di redazione dei documenti di gara l'Avcp raccomanda
che siano disciplinate le modalità di svolgimento dei servizi e di consegna
delle forniture, quanto a tempi, modalità e qualità e siano dettagliati gli
strumenti di verifica e controllo correlati all'irrogazione di penali per
sanzionare eventuali inadempimenti. Esiste uno stretto legame tra le verifiche
sull'esecuzione qualitativa delle prestazioni e la successiva partecipazione
alle gare di appalto. Scatta, infatti, l'esclusione prevista dall'articolo 38,
lettera f) del Dlgs 163/2006 per gli operatori economici che, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante.
PENALI
Per
favorire la corretta esecuzione delle prestazioni possono essere utili le
penali, quantificate dall'articolo 145, commi 1-3, del Dlgs 163/2006 per il
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia,
all'entità e alla complessità della prestazione, nonché al suo livello
qualitativo. È obbligo del direttore dell'esecuzione verificare e segnalare al
responsabile del procedimento eventuali ritardi o disfunzioni rispetto alle
prescrizioni contrattuali.
Le
penali consistono nella riduzione delle somme erogate come corrispettivo delle
prestazioni eseguite e fanno scattare preclusione dalla partecipazione a gare
successive bandite dalla stessa stazione appaltante, in base all'articolo 38,
comma 1, lettera f) del Dlgs 163/2006.
ll
Dpr 207/2010 non chiarisce se le penali possano essere previste anche nei casi
in cui i beni o servizi forniti non corrispondano agli standard di qualità
previsti, o non siano conformi alle prescrizioni contrattuali oppure la
consegna avvenga in luoghi diversi.
Le
penali vanno indicate nel capitolato per ciascuno dei termini contrattualmente
previsti e devono tener conto del sinallagma contrattuale, per evitare
squilibri a danno dell'esecutore. Nel capitolato, cioè, va disposto che
l'importo delle penali può essere decurtato dalla cauzione definitiva, che
dovrà essere reintegrata entro il termine ritenuto congruo dalla stazione appaltante.
La
stazione appaltante può prevedere penali strettamente correlate ai livelli di
servizio, ma anche ai livelli di servizi migliorativi ovvero aggiuntivi
derivanti dall'offerta dell'aggiudicatario.
VARIANTI
Le
varianti, disposte dal direttore dell'esecuzione del contratto e approvate
preventivamente dalla stazione appaltante, sono applicabili nei casi previsti
dall'articolo 311 del Dpr 207/2010, che non sono applicabili analogicamente. Le
fattispecie delle varianti sono le stesse previste per i lavori, con esclusione
della sorpresa geologica e dell'errore progettuale con le note differenziazioni
della inclusione o meno nel quinto dell'importo contrattuale.
Sono
ammissibili le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del
contratto, purché non comportino modifiche sostanziali, e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto e siano contenute entro il 5% dell'importo
contrattuale.
RINNOVO
La
prestazione oggetto del contratto e il suo valore economico non possono essere
modificati. Di qui il divieto delle proroghe e dei rinnovi taciti o espressi
per gli appalti di servizi e forniture. Si può solo far ricorso
all'applicazione dell'articolo 57, comma 5, lettere a) e b), del Dlgs 163/2006,
per i servizi analoghi e complementari.
Oltre
a ciò è vietato il rinnovo tacito del contratto, poiché rappresenta una forma
di trattativa privata al di fuori dei casi ammessi dal diritto comunitario.
L'articolo 57, comma 7, Dlgs 163/2006 dispone il divieto di rinnovo tacito di
tutti i contratti riguardanti forniture, servizi e lavori, e commina la nullità
di quelli rinnovati tacitamente
La
proroga non comporta una nuova negoziazione con lo stesso soggetto, ossia un
rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione
dell'efficacia del contratto che sposta in avanti il solo termine di scadenza
del rapporto. Milita a favore dell'ammissibilità del rinnovo contrattuale, se
espressamente previsto dalla lex di gara, la previsione dell'articolo 29 del
Dlgs 163/2006, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e
dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione
o rinnovo del contratto.
Alla
base di tali divieti si pone la finalità di scongiurare affidamenti reiterati
allo stesso soggetto in elusione al principio di concorrenza, che più di ogni
altro garantisce la scelta del miglior contraente, sia sotto il profilo della
qualificazione tecnica dell'operatore, sia della convenienza economica del
contratto.
Nondimeno
la decisione del Consiglio di Stato del 5 luglio 2013 n. 3580 ha sottolineato
che non si riscontra la lesione della libera concorrenza allorché la
possibilità della "proroga" contrattuale sia resa nota ai concorrenti
sin dall'inizio delle operazioni di gara. Tale fattispecie pro-concorrenziale è
analoga a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi
in cui la stazione appaltante avesse optato per la più lunga durata del
contratto (sei anni, anzichè tre più tre).
L'inserimento
della clausola di rinnovo consente all'amministrazione di rivalutare la
convenienza del rapporto in essere alla sua scadenza e di confermare il
medesimo contraente, del quale è già comprovata l'idoneità tecnica e la
capacità economica.
La
giurisprudenza è favorevole alle "proroghe dei contratti affidati con
gara, se già previste ab origine, e comunque a determinate condizioni. Invece
quando il contratto scade e lo si proroga senza che tale facoltà sia stata
stabilita senza che essa sia prevista ab origine, o oltre i limiti temporali
consentiti, la proroga è da equiparare a un affidamento senza gara.
MODIFICHE
A
presidio del principio della corrispondenza tra impresa partecipante,
aggiudicataria e poi contraente è posto il divieto previsto dall'articolo 37,
comma 9, del Dlgs 163/2006, che riguarda solo la modificazione soggettiva,
qualora in sede di aggiudicazione risultino nuovi soggetti componenti il
raggruppamento, rispetto a quelli indicati in sede di partecipazione.
E'
possibile solo il mutamento per esigenze organizzative: il servizio sarà
assunto dal o dai rimanenti componenti dello stesso, previa verifica del
possesso dei requisiti indicati nella lex specialis, per l'esecuzione della
prestazione.
Per
i consorzi stabili e di cooperative di produzione e lavoro è consentita la
variazione soggettiva anche in senso additivo, in quanto vicenda interna al
consorzio, che non impatta sul rapporto con la stazione appaltante, ma solo per
motivi sopravvenuti: non può essere eluso il necessario controllo della
moralità professionale ex articolo 38 del Dlgs 163/2006 e non possono essere
aggirati gli esiti negativi di un controllo durante la gara.
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LINEE GUIDA SULLE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO E SUL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ
Il
legislatore nazionale è intervenuto più volte, nel corso degli ultimi anni,
sulle fattispecie contrattuali ascrivibili alla cd. public-private partnership (PPP)
sia per la possibilità di integrare le competenze del settore pubblico e del
settore privato sia in considerazione delle ridotte risorse finanziarie a
disposizione delle stazioni appaltanti.
In
particolare, si evidenziano l’introduzione nel sistema dei contratti pubblici
del contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario), inserito
nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 all’art. 160-bis, dall’art. 2, comma 1, lett.
pp), d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e, più recentemente, la previsione del
contratto di disponibilità, introdotto nel Codice all’art. 160-ter dall’art.
44, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla l. 24 marzo 2012, n. 27
e, successivamente, dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto
2012, n. 134.
L’attuale
assetto normativo prevede, dunque, una serie di strumenti di partenariato
pubblico-privato (cfr. art. 3, comma 15-ter del Codice), che vanno dai
contratti di concessione finanziati sia in corporate financing sia in project
financing, al contratto di disponibilità e al leasing. Con riferimento
alle opere con tariffazione a carico dell’amministrazione, che rappresentano il
principale ambito di riferimento di questo documento, i primi due sono
riconducibili al modello internazionale DBFO (design, build, finance and
operate); il terzo al modello BLT (build, lease and transfert).
Indipendentemente dal modello finanziario sottostante, ai fini della
riconduzione dell’operazione nell’alveo del PPP, occorre strutturare il
contratto in modo tale che i rischi siano allocati alla parte che è meglio in
grado di controllarli.
L’applicazione
di questi strumenti contrattuali ha posto dubbi di carattere interpretativo
connessi, soprattutto, ad aspetti delicati del disegno di gara, quali, ad
esempio, la tipologia di soggetti ammessi alle procedure competitive, la
ripartizione dei rischi tra pubblico e privato, la corretta strutturazione
delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico-finanziario.
Il
documento dell’AVCP fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni operative sui
principali aspetti dell’iter di affidamento.
PARTECIPAZIONE DELLE RETI DI IMPRESA ALLE PROCEDURE DI GARA
Il
d.l. 18 ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese”), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, tra le diverse misure volte a favorire una maggiore diffusione
delle reti di impresa, contempla anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.
In particolare, il novellato art. 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici «le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»; la
medesima disposizione soggiunge, poi, che «si applicano le disposizioni
dell'articolo 37».
Nello
specifico, il nuovo comma 15-bis del citato art. 37 ribadisce che «le
disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto
compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis)».
L’Autorità,
anche in considerazione dell’avvenuta introduzione del principio di
tassatività delle cause di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, del Codice
(cfr., sul punto, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 “BANDO- TIPO.
Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli
articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti
pubblici”), ha fornito alcune indicazioni circa le concrete modalità di
partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara.
LA CIRCOLARE DEL CNI SULLA STIPULA DELL'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
Il
CNI ha pubblicato una circolare informativa sull'obbligo di stipula di
polizza professionale. In essa vengono riepilogate le indicazioni già elaborate
dal Centro studi. La circolare propone anche una tabella comparativa delle
diverse polizze offerte dal mercato.
Il
testo completo della circolare nel link qui sotto.
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