giovedì 27 febbraio 2014

RESISTENZA AL FUOCO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

La Lettera Circolare 21/01/2014, n. 643, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prescrive che, nelle more dell’aggiornamento del modello PIN-2.3_2012_DICH.PROD. per la dichiarazione della reazione e della resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, per i prodotti immessi sul mercato a decorrere dal 01/07/2013, sarà necessario rendere disponibile, presso l’indirizzo indicato nella SCIA, la Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.), in lingua italiana. I riferimenti delle dichiarazioni di prestazione potranno essere riportati nella casella «Altro» dell’«Elenco allegati» del modello DICH.PROD.. La necessità di aggiornare il modello PIN-2.3_2012_DICH.PROD. nasce in seguito all’introduzione dell’obbligo a carico del fabbricante di redigere, all’atto dell’immissione sul mercato, una dichiarazione di prestazione (D.o.P.) dei prodotti da costruzione rientranti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o conformi ad una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione. Detto obbligo è previsto dall’art. 4 del Regolamento (UE) n. 305/2011. 

VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA

La valutazione tecnica europea è necessaria per permettere ad un fabbricante di un prodotto da costruzione di elaborare una Dichiarazione di Prestazione (DoP) di un prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata. 
L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, stabilisce i requisiti per il contenuto della valutazione tecnica europea. 
Poiché i principi del con­trollo della produzione in fabbrica applicabile sono stabiliti nel relativo documento per la valutazione europea, la valutazione tecnica europea deve contenere solo i dettagli tecnici considerati necessari in base a tali principi, da definirsi a livello della valutazione tecnica europea per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

Il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1062/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013 individua il formato della valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione.


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE ANCHE ON LINE

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 21 febbraio 2014 è stato pubblicato il Regolamento 157/2014 che consente di pubblicare online le dichiarazioni di prestazione dei prodotti da costruzione. 
Questo regolamento integra il regolamento Ue n. 305/2011 sui prodotti da costruzione, entrato in vigore integralmente dal 1º luglio 2013 in sostituzione della direttiva sui prodotti da costruzione n. 89/106/CEE.
Il regolamento 305/2011 sancisce l'obbligo per il fabbricante di redigere per ogni prodotto la dichiarazione di prestazione, il Regolamento 157/2014 stabilisce le condizioni con cui il documento deve essere reso disponibile in versione digitale. 
La dichiarazione di prestazione è obbligatoria per ogni prodotto da costruzione venduto nell'UE e deve essere consegnata a tutti gli acquirenti, siano essi distributori, imprese di costruzioni o consumatori "non professionisti", ad esempio, persone che realizzano progetti di ristrutturazione domestica "fai da te".
Le dichiarazioni descrivono aspetti importanti di un prodotto da costruzione, come il livello di resistenza al fuoco, la resistenza meccanica e l'efficienza energetica, consentendo al fabbricante di fornire al mercato informazioni circa le caratteristiche essenziali del prodotto. È sulla base di queste informazioni che l'utilizzatore deciderà di acquistare, tra tutti i prodotti disponibili sul mercato, quello consono all'impiego previsto.
La possibilità di pubblicare le dichiarazioni di prestazione online, invece dell'obbligo di invio diretto all'acquirente della dichiarazione relativa a ogni prodotto (per posta tradizionale o elettronica), è finalizzata alla riduzione dei costi amministrativi che gravano sui produttori.

Nel rendere disponibile online una dichiarazione di prestazione, i produttori dovranno garantire che il suo contenuto non venga modificato successivamente alla pubblicazione online.
La dichiarazione di prestazione è, per qualsiasi tipologia di prodotto, il risultato del processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto medesimo ed è fornita dal fabbricante in una copia per ciascun elemento commercializzato.
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o in presenza di una valutazione tecnica europea. Pertanto i prodotti che non sono regolati da norme armonizzate non sono toccati dal regolamento.

Il produttore deve garantire che:
- il contenuto della dichiarazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
- il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
- la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento 305/2011;
- verranno date istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione.

Il Regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2014 e sarà applicabile in tutti i Paesi membri dell'Unione. 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Il regolamento determina le condizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione. Definisce anche criteri di valutazione delle prestazioni per questi prodotti e le condizioni di utilizzo della marcatura CE.
Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, deve compilare una dichiarazione di prestazione dove saranno riportate soprattutto le informazioni seguenti:
-       il riferimento del prodotto;
-       i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto;
-       l'uso o gli usi previsti del prodotto;
-       la prestazione dichiarata.
Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul prodotto.
Gli Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione in conformità con il regolamento (CE) n. 764/2008. Questi punti di contatto devono fornire informazioni relative ai requisiti del prodotto da costruzione ed evitare i conflitti d'interesse.
Agli operatori economici vengono imposti determinati obblighi:
Obblighi dei fabbricanti: devono fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica, ed apporre la marcatura CE sul prodotto. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo che consenta la loro identificazione. Essi sono inoltre tenuti a ritirare i loro prodotti dal mercato, se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione di prestazione, o a cambiare questa dichiarazione.
Obblighi degli importatori: verificano che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione tecnica e che rechi la marcatura CE. Essi devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. Essi assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e che il trasporto non alteri la sua prestazione.
Obblighi dei distributori: devono assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti di cui sopra. Qualora ritengano che il prodotto non è conforme, devono astenersi dall'immetterlo sul mercato. I distributori devono inoltre garantire condizioni ottimali di conservazione del prodotto affinché non si degradi.

Le specifiche tecniche armonizzate comprendono le norme armonizzate. Esse sono stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione conformemente alla direttiva 98/34/CE. Le norme armonizzate servono a definire i metodi ed i criteri di valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Esse si riferiscono all'uso previsto dei prodotti cui si riferiscono e includono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. I riferimenti alle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata, un fabbricante ha la possibilità di chiedere una valutazione tecnica europea per ottenere un documento di valutazione europeo redatto dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB).
Gli Stati membri designano uno o più Organismi di valutazione tecnica (TAB) sul loro territorio, per una o più aree di prodotto. L'elenco dei TAB viene comunicato alla Commissione europea che lo pubblica.
I TAB effettuano la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per la quale sono stati designati.
Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Si tratta di organismi indipendenti dotati di personalità giuridica.
Le autorità notificanti sono poste in essere dagli Stati membri. Esse sono responsabili della creazione ed applicazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi notificati.
Le autorità di vigilanza del mercato, conformemente anche al regolamento (CE) n. 765/2008, devono effettuare una valutazione del prodotto per determinare se è opportuno o meno ritirarlo dal mercato.

Il regolamento 305/2011 che abroga la direttiva 89/106/CEE è in vigore dal 1/7/2013.

CONVERSIONE DECRETO LEGGE 145/2013 'DESTINAZIONE ITALIA'


Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 recante: «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.». (GU Serie Generale n.43 del 21-2-2014)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013
Le modifiche del Decreto-Legge convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43) riguardano:

Art. 6, c.6: posticipazione obbligo di stipulazione contratti pubblici con modalità elettronica (art. 11, c.13 Codice)

Art. 13, c. 10: modifiche all'art. 118 del Codice in materia di subappalto


Art. 13, c.11: svincolo garanzie buona esecuzione per le opere in esercizio


Art. 13, c.11bis: partecipazione alle gare per le imprese che hanno depositato ricorso per concordato con continuità aziendale

CONVERSIONE DECRETO MILLEPROROGHE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (definitivamente approvato dal Senato il 26.2.2014 e in attesa di pubblicazione).
Le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 riguardano:

Art. 3, c.1bis: proroga al 1.7.2014 obbligatorietà ricorso alla centrale unica di committenza ex art. 33, c.3bis dlgs. 163/2006 per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Art. 9 comma 15 ter: proroga obbligatorietà Avcpass al 1° luglio 2014.

Art. 13: Termini in materia di servizi pubblici locali

All'articolo 3:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

All'articolo 9: dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.


All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove» sono inserite le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia già avviato le procedure di affidamento» sono inserite le seguenti: «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo».

lunedì 24 febbraio 2014

CENTRALI DI COMMITTENZA

L’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) stabilisce:

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125. (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi così modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013)

La definizione di Centrale di Committenza è contenuta nell’art. 3 comma 34 del D.Lgs. 163/2006:
La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Alle centrali di committenza possono quindi essere attribuite le seguenti funzioni:
a) acquisire forniture, servizi o lavori destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (cfr. 1° alinea del comma 34° dell’art. 3 e comma 1° dell’art. 33 del Codice);
b) aggiudicare appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (cfr. 2° alinea del comma 34 dell’art. 3 e comma 3° dell’art. 33 del Codice).
Quelle elencate al punto b) che precede sono evidentemente funzioni e attività proprie delle stazioni appaltanti. Nei riguardi delle centrali di committenza, infatti, il Codice detta una deroga espressa al generale divieto per le amministrazioni aggiudicatrici di affidare a soggetti pubblici o privati lo svolgimento delle attribuzioni di stazione appaltante (cfr. comma 3° dell’art. 33 Codice dei contratti).

L’associazione o il consorzio tra stazioni appaltanti può tradursi sia in una forma di partenariato forte, quando cioè le attribuzioni di centrale di committenza vengono conferite ad un organismo avente una soggettività autonoma e distinta da quella delle stazioni appaltanti, sia in una forma di partenariato debole che si ha quando le stazioni appaltanti conferiscono, delegando le rispettive funzioni amministrative, ad una stazione appaltante (la c.d. capofila) il ruolo di centrale di committenza.
Nelle ipotesi partenariato forte, in caso di contenzioso, le singole stazioni appaltanti non assumono la veste di interlocutrici processuali, ma ciascuna per proprio conto sarà tenuta «alla stipula dei singoli contratti d’appalto con le imprese aggiudicatarie e alla gestione del relativo rapporto contrattuale, essendo destinatarie di tutti gli effetti, sostanziali e processuali, scaturenti dalle vicende connesse alla procedura di gara. Esse, come beneficiano, da un lato, della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza, sono dall’altro vincolate alle vicende – anche giudiziarie – della gara, vicende che hanno, per disposizione di legge, nella centrale di committenza l’unica protagonista, sul piano sostanziale come su quello processuale, e che possono riverberarsi direttamente, come nel caso dell’art. 122 c.p.a., anche sulla stipula dei successivi contratti» (Cons. St., Sez. III, 9 luglio 2013,  n. 3639; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 18 luglio 2012,  n. 1370).
Nel caso invece di partenariato debole, la veste di centrale di committenza è assunta da una delle stazioni appaltanti. In quest’ultima ipotesi, la centrale di committenza si atteggia come un modulo organizzativo, privo però di autonoma soggettività. La centrale di committenza non costituisce infatti un centro esclusivo di imputazione dei rapporti intercorrenti con le imprese concorrenti nelle gara pubbliche, né con l’imprese aggiudicatarie di appalti pubblici (cfr. Cons. St., Sez. V, 19 aprile 2007,  n. 1800; nonché T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 10 febbraio 2009, n. 291.
Comune ad entrambi i modelli di centrale di committenza sopra descritti è il fatto che la centrale di committenza agisca su delega delle stazioni appaltanti attraverso lo strumento del convenzionamento (cfr. art. 33, comma 3°, Codice, cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, sent. n. 291/2009 cit.)
Dalla giurisprudenza e dalla prassi si ricava inoltre la possibilità che una stazione appaltante assuma le vesti di centrale di committenza, unilateralmente, inserendo cioè la c.d. clausola di adesione negli atti di gara e nel contratto.
In questa ipotesi, la stazione appaltante opera non più soltanto nel proprio interesse, ma anche in quello di altre amministrazioni aggiudicatrici; cosicché «ponendo a loro disposizione i risultati della gara, assume quindi la veste di centrale di committenza» (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 28 marzo 2012,  n. 917).
Questa procedura «non è in contrasto con le norme dettate dal Codice degli appalti per questo tipo di amministrazione aggiudicatrice», poiché né l’art. 3, comma 34, né l’art. 33 del Codice «impone alle centrali di committenza di svolgere tale attività solo a favore di terzi o di concludere contratti distinti per sé e per i terzi, o di concludere solo accordi quadro (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 6.7.2011, n. 1819) o di svolgere tale attività solo in forma associata, con la conseguenza che deve qualificarsi centrale di committenza anche la stazione appaltante che svolga una gara per l’aggiudicazione di un contratto d’appalto di servizi con funzione accessoria ed eventuale di accordo quadro» (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 28 marzo 2012,  n. 917).

Secondo il T.A.R. Sicilia Catania la centrale di committenza costituisce «meramente un modulo organizzativo, vale a dire uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità, e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla “capofila” , ma anche alle altre Amministrazioni che la compongono, le quali dovranno poi singolarmente formalizzare il rapporto con la ditta aggiudicataria, mediante la redazione di apposito contratto. Da ciò scaturisce che la costituita unione d’acquisto non sposta su di sé la legittimazione passiva, dovendosi procedere, per la corretta instaurazione del contraddittorio, alla notifica del ricorso a tutti i soggetti che ne fanno parte avendo aderito alla procedura centralizzata di acquisto (in termini, C. Stato, sez. V. sent. n. 1800 del 19/04/07), in quanto ciascuna delle aziende della costituita centrale di committenza vantano specifico e autonomo interesse ad avvalersi dei risultati della procedura espletata dalla capofila nell’esercizio dei poteri a essa conferiti dalle altre aziende della cordata» (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 10 febbraio 2009, n. 291).

Sempre con riguardo al modulo della “centrale di committenza-stazione appaltante capofila”, osserva il T.A.R. Sicilia Catania che «l’azienda capofila agisce su delega delle varie aziende a sé collegate, esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale» (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, sent. n. 291/2009 cit.). All’esito dell’iter concorsuale i risultati di esso debbono essere trasmessi alle stazioni appaltanti che fanno capo alla capofila affinché ciascuna di esse possa adottare la deliberazione di recepimento e procedere alla formalizzazione del rapporto con l’aggiudicataria (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, sent. n. 291/2009 cit.).

CONCESSIONARIA AUTOSTRADALE ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 09/03/2009 n. 2369

Il Collegio, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez.IV, con sentenza n.194 del 13/3/2008, osserva che la società Autostrade può essere qualificata come organismo di diritto pubblico e come tale assoggettata alle regole dettate dal decreto legislativo n.157 del 1995 in tema di affidamento di un appalto di servizi, atteso che: 1) ai sensi della disposizione contenuta nel sesto comma dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("Interventi correttivi di finanza pubblica"), "la costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della Società Autostrade S.p.A.", con la conseguenza che detta società, indipendentemente dalla sua organizzazione giuridica di società per azioni di diritto privato, ha finalità oggettivamente pubbliche e la sua attività, anche per essere esercitata in regime di concessione amministrativa - ha natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato (Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 1998, n. 8854). 2) la costruzione e la gestione delle autostrade (che, costituisce l'oggetto principale della società intimata) costituisce evidentemente attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali, di tal che l'ente cui tale attività è affidata è da qualificare come organismo di diritto pubblico, irrilevante essendo la sua natura giuridica privatistica; è stato sottolineato, proprio con riguardo alla nozione di organismo di diritto pubblico, che un'attività industriale o commerciale svolta in stretta correlazione con un interesse pubblico perde la sua tradizionale connotazione giuridica ed economica per acquistare quella specifica dell'ordinamento comunitario, così che il carattere non industriale va individuato quando sussiste un collegamento ad un interesse che il legislatore ha inteso sottrarre dai mercati improntati esclusivamente da un'ordinaria attività imprenditoriale, industriale o commerciale (C.d.S., sez. V, 22 aprile 2004, n. 2292).

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 07/03/2008 n. 1094

La costruzione e la gestione delle autostrade costituisce evidentemente attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali, di tal che l’ente cui tale attività è affidata è da qualificare come organismo di diritto pubblico, irrilevante essendo la sua natura giuridica privatistica; è stato sottolineato, proprio con riguardo alla nozione di organismo di diritto pubblico, che un’attività industriale o commerciale svolta in stretta correlazione con un interesse pubblico perde la sua tradizionale connotazione giuridica ed economica per acquistare quella specifica dell’ordinamento comunitario, così che il carattere non industriale va individuato quando sussiste un collegamento ad un interesse che il legislatore ha inteso sottrarre dai mercati improntati esclusivamente da un’ordinaria attività imprenditoriale, industriale o commerciale (C.d.S., sez. V, 22 aprile 2004, n. 2292).

TAR Trieste, Sezione I - Sentenza 26/11/2009 n. 808


La qualifica di "organismo di diritto pubblico" è legata a tre (concomitanti) condizioni; il possesso di personalità giuridica, il finanziamento maggioritario da parte dello Stato od altri enti pubblici (ovvero soggezione al controllo di gestione di detti enti), e l’essere stato istituito per il soddisfacimento di "bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale". Per "bisogni di interesse generale", a fini individuativi dell’organismo in parola, (come testualmente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione nella decisione citata, nonché in Cass. SS.UU. n. 97/2000 e 2637/06), "devono intendersi quelli riferibili ad una collettività di soggetti, di ampiezza e contenuto tali da giustificare la creazione di un apposito organismo, sottoposto all’influenza dominante dell’autorità pubblica, deputato alla loro soddisfazione. E che non abbiano, per altro, carattere commerciale e industriale nel senso che non devono essere suscettivi - detti bisogni - di soddisfacimento mediante attività di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialità o scopo di lucro".

domenica 23 febbraio 2014

LE NOVITÀ DEL 2014 PER I LAVORI PUBBLICI

AVCPASS

Il 1 gennaio 2014 ha preso l’avvio, in  regime di obbligatorietà, il sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del  Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.
Per i CIG acquisiti a decorrere da tale data,  relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a  € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti  esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi  dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS. Per l’utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di  gara un nuovo documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE).
Per la generazione di tale documento è necessario  che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei  requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario,  ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed  abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di “Amministratore  dell’operatore economico”.
Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48  ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di  soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all’iscrizione sul registro  delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici  che, seppur tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo  stesso).
E’ pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6 bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di  gara.

Soglie europee per gli appalti 

A partire dal primo gennaio 2014 le stazioni appaltanti devono tenere conto delle nuove soglie al momento di indire le procedure di aggiudicazione. Nel merito, per gli appalti e le concessioni di lavori la soglia passa da 5 milioni a 5.186.000 euro. Per gli appalti di servizi e forniture si passa da 200mila a 207mila euro. A meno che a promuovere l'intervento non sia un'amministrazione dello Stato (come ad esempio un ministero). In questo caso la soglia sale da 130mila a 134 mila euro.

Centrale di committenza per i piccoli comuni

Altro cambiamento importante riguarda i Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Va in vigore la previsione dell'articolo 33 comma 3 bis del Codice appalti, secondo la quale devono affidare obbligatoriamente a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Dopo tre proroghe (l'ultima fino al 31 marzo del 2013) scatta anch'essa il primo gennaio 2014. La legge di Stabilità, però, ha ristretto il perimetro della novità e ha stabilito che questa non si applica per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati in economia tramite amministrazione diretta e per i cottimi fiduciari. 

Dotazione delle imprese 

Dal primo gennaio la norma del Regolamento appalti (articolo 77 comma 6) che disciplina la verifica della congruità del rapporto tra attrezzature, organico e lavori fatturati torna all'origine: il margine di tolleranza scende, in occasione della revisione, dal 50 al 25 per cento. La misura, infatti, serviva a evitare che, per effetto del calo dei lavori dovuto alla crisi, le imprese rischiassero di perdere la loro qualificazione Soa.

Norme anticorruzione

Dal 31 gennaio scatta l'obbligo, fissato dalla legge anticorruzione (190/2012), di trasmettere all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici tutte le informazioni, organizzate in apposite tabelle, relative ai procedimenti di scelta del contraente: le procedure oggetto di pubblicazione sono tutte quelle successive a dicembre 2012. Entro il 30 aprile l'Autorità dovrà comunicare alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di adempiere ai loro obblighi.

Performance bond 

Salvo altri rinvii, il 30 giugno 2014 dovrebbe andare a regime il performance bond. Da quella data, infatti, diventerà obbligatorio assicurare i grandi cantieri contro l'eventualità di inadempimento, perdita dei requisiti o fallimento dell'impresa esecutrice. La garanzia contro il rischio di esecuzione sarà valida per tutti gli appalti affidati a un general contractor, per gli appalti integrati di importo superiore ai 75 milioni di euro e, se prevista nel bando, per gli appalti tradizionali sopra i 100 milioni.

Costo della manodopera  

Il primo ottobre 2014 partirà la verifica di congruità del costo della manodopera sul valore dell'opera per il rilascio del Durc.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI - AFFIDAMENTO A TERZI DEI LAVORI

Dal primo gennaio 2014 le concessionarie autostradali con concessioni già assentite al 30 giugno 2002, devono affidare a terzi una quota di lavori pari al 60%, dall'attuale 40 per cento.

L’art. 4 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012) stabilisce:

Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni
a) al comma 1, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta per cento»;
b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014».

L’art. 51 della legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71) risulta così modificato:

Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni
1 All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta per cento».
(comma così modificato dall'art. 4 della legge n. 134 del 2012)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dai 1° gennaio 2014.
(comma così modificato dall'art. 4 della legge n. 134 del 2012)

L’articolo 253 comma 25 del d.Lgs n.163/2006 risulta così modificato:


In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.
(comma così sostituito dall'art. 29, comma 1-sexies, legge n. 14 del 2009, poi così modificato dall'art. 51, comma 1, legge n. 27 del 2012, a sua volta modificato dall'art. 4 della legge n. 134 del 2012)

martedì 18 febbraio 2014

VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica a campione dei requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi dell’art.48 del Codice dei Contratti, deve avvenire sempre, anche quando non è espressamente previsto dal bando. Lo dice l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Determinazione 1/2014.
La verifica sui requisiti deve essere effettuata a prescindere dalle soglie degli appalti.
I requisiti da verificare sono esclusivamente quelli economico finanziari e tecnico organizzativi, mentre sono esclusi quelli di carattere generale, nonché gli elementi quantitativi e qualitativi delle offerte nelle gare da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Negli appalti di progettazione devono essere verificati i requisiti professionali per la redazione del progetto. Se il progettista è solo indicato, inoltre, la sua responsabilità è circoscritta all’incarico e non si estende a tutta l’offerta.

In caso di avvalimento, è necessario il controllo dei requisiti dell’impresa ausiliaria, pena l’esclusione dalla gara.

ELEMENTI STRUTTURALI IN VETRO

Il Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR) ha pubblicato, sul proprio sito web, il DT 210 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Costruzioni con Elementi Strutturali di Vetro”, sottoposto a inchiesta pubblica nel periodo Luglio 2012 – Dicembre 2012 e poi discusso e approvato definitivamente il 5 dicembre scorso dalla “Commissione di studio per la predisposizione e l’analisi di norme tecniche relative alle costruzioni” del CNR.

Il documento – CLICCA QUI - consta di 362 pagine ed è articolato in 9 capitoli, relativi ai seguenti argomenti: valutazione e caratterizzazione delle proprietà meccaniche del vetro e degli altri materiali utilizzati in composizione con il vetro, quali gli intercalari polimerici impiegati nella stratificazione (cap. 2); i principi di base necessari per la progettazione (cap. 3); gli aspetti delle azioni sulle costruzioni che sono specificatamente di interesse per la progettazione delle strutture di vetro (cap. 4); la calibrazione dei coefficienti parziali necessari per utilizzare il metodo semiprobabilistico agli stati limite (cap. 5); i criteri per effettuare una corretta modellazione di una struttura vetrata (cap. 6); le espressioni necessarie per la progettazione, con le definizioni delle resistenze di calcolo e le verifiche strutturali da effettuarsi (cap. 7); esempi che illustrano i metodi sviluppati (cap. 8); procedure di controllo e indicazioni per l’identificazione, la qualificazione e l’accettazione dei materiali che formano gli elementi strutturali da impiegarsi nell’opera di costruzione (cap. 9).

IL RISCHIO CHIMICO NEL SETTORE EDILE

L'Inail ha pubblicato l'opuscolo “Il rischio chimico nel settore edile. Se lo conosci…lo eviti…”, realizzato tenendo conto delle nuove esigenze di informazione e formazione dei lavoratori introdotte dalle recenti normative quali il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP - classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose) e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 riguardante i contenuti e le modalità della formazione dei lavoratori.

EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI

Sulla gazzetta ufficiale n.266 del 13/11/2013 è stata pubblicata la delibera 25 settembre 2013 dell’AVCP che integra la delibera n. 24 del 23 maggio 2013 concernente le “indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori”.


LAVORI SUBAPPALTATI E QUALIFICAZIONE SOA


Per ottenere la qualificazione Soa si possono utilizzare i lavori subappaltati. Lo ha definitivamente chiarito l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che con il comunicato 1/2014 ha fornito dei chiarimenti sul corretto esercizio dell’attività di qualificazione.
L’Authority è intervenuta sull’annullamento dell’articolo 85, comma 1b nn 2 e 3 del Dpr 207/2010, Codice attuativo del Codice Appalti, avvenuta dopo l’entrata in vigore del DPR 30 ottobre 2013.
Dato che il DL 151/2013 ha congelato per sei mesi il DPR 30 ottobre 2013 per permettere l’adozione di una nuova normativa, ma che nel testo non ci sono riferimenti espliciti all’articolo 85, le Soa si sono ritrovate in una situazione di confusione normativa.

Per permettere il rilascio degli attestati di qualificazione è stato quindi necessario un chiarimento ufficiale.
Sulla stessa falsariga di quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere che ha preceduto l’approvazione del DPR 30 ottobre 2013, è stato quindi chiarito che, nel caso di subappalti che eccedono la quota del 30 e 40%, l’impresa affidataria per ottenere la qualificazione nella categoria scorporabile può usare l’intero importo dei lavori direttamente eseguiti in quella categoria.
Allo stesso tempo l’Autorità di Vigilanza ha spiegato che l’impresa affidataria può avvalersi di una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30 per cento o del 40 per cento) per ottenere la qualificazione o nella categoria prevalente o ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile.

RISCHIO IDROGEOLOGICO


Nel mese di gennaio di quest'anno è caduta il triplo di pioggia in più rispetto alla media al nord (+200%), più del doppio al Centro (+119 per cento) con picchi del 168% in Toscana e il 12 % in più anche nel Mezzogiorno.
Lo ha rilevato il monitoraggio Ucea.

Legambiente e il Dipartimento della Protezione Civile hanno pubblicato il dossier annuale Ecosistema Rischio 2013, che ha monitorato le attività per la mitigazione del rischio idrogeologico di oltre 1.500 comuni italiani tra quelli in cui sono presenti zone esposte a maggiore pericolo. Il dossier rivela che sono ben 6.633 i comuni italiani in cui sono presenti aree a rischio idrogeologico, l’82% del totale; oltre 6 milioni di cittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni. In ben 1.109 comuni (l’82% fra i 1.354 analizzati nell’indagine) sono presenti abitazioni in aree a rischio e in 779 (il 58% del campione) sorgono impianti industriali.

ISTANZE DI PARERE PER EMISSIONE CEL

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha predisposto un formulario al fine di raccogliere gli elementi indispensabili per la predisposizione dei numerosi quesiti che giungono all’Autorità in merito all'emissione dei Certificati Esecuzione Lavori (CEL).

Il modello, che i richiedenti dei pareri sono tenuti a compilare, è pubblicato nella sezione Servizi-Modulistica.
Formulario - .doc 100 kb

DURC

Tra le novità più significative subite nel 2013 dalla normativa italiana in materia di DURC rilevano la validità , la richiesta e la compensazione.
Validità
La validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva è estesa a 120 giorni nei contratti di pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa europea, nazionale o regionale.
Richiesta e rilascio
Il documento deve essere richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni solo per le fasi fondamentali del contratto e non più per ciascuna fase delle procedure. La richiesta avviene tramite strumenti informatici ed il DURC sarà valido anche per i contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. Sarà possibile rilasciare il DURC regolare compensando debiti e crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Qualora nei contratti pubblici il DURC evidenzi qualche irregolarità, le stazioni appaltanti dovranno trattenere dal pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze e versarlo agli enti previdenziali e assicurativi ovvero alla cassa edile.
Contratti pubblici
Nell’ambito dei contratti pubblici, il DURC è necessario nei seguenti casi:
- efficacia dell’aggiudicazione del contratto;
- stipula del contratto;
- pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, delle prestazioni e delle forniture;
- rilascio del certificato di collaudo e dell’attestazione di regolare esecuzione, verifica di - conformità, pagamento del saldo finale.

Dopo la stipula del contratto il DURC deve essere acquisito ogni 120 giorni. Nel saldo finale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. In caso di documento irregolare, gli Enti preposti al rilascio invitano l’interessato, tramite PEC o consulente del lavoro, a regolarizzare le inadempienze entro quindici giorni.

RIMBORSI SPESE IN AZIENDA

Al lavoratore dipendente inviato in trasferta o destinato occasionalmente e temporaneamente a svolgere le proprie mansioni in altro luogo rispetto alla sede di lavoro spettano indennità di trasferta e rimborsi spese. Il diritto scatta per l’allontanamento dalla sede di lavoro abituale e non per le spese di viaggio vere e proprie.
I rimborsi spese di trasferte nello stesso Comune sono imputabili in capo al dipendente ad eccezione di quelle di trasporto comprovate da documentazione rilasciata dal vettore.
Per le trasferte fuori comune (rispetto alla sede abituale di lavoro, distanti almeno 10 km), il rimborso può avvenire in tre modi: rimborso a piè di lista, rimborso forfettario e rimborso misto.
Nel rimborso a piè di lista tutte le spese sostenute vengono riassunte in una specifica nota e analiticamente rimborsate dal datore di lavoro. I giustificativi di spesa devono risultare emessi nel luogo e nei tempi della trasferta. Tali somme non costituiscono reddito tassabile per il lavoratore. Le spese di vitto e alloggio sono deducibili per l’impresa nel limite massimo giornaliero di euro 180,75 per trasferte nazionali ed euro 258,22 per quelle all’estero.
Il rimborso forfetario è un’indennità prestabilita corrisposta a prescindere dalle spese effettivamente sostenute dal dipendente. Per l’impresa sono interamente deducibili senza alcun limite; per il dipendente non sono imponibili entro il limite di euro 46,48 al giorno per trasferte in Italia ed euro 77,47 al giorno per trasferte all’estero. Tali importi vanno considerati al netto delle spese di viaggio e trasporto sostenute e documentate. La quota eccedente tale limite è considerata di natura retributiva.

Con il rimborso misto le indennità nei limiti degli importi previsti per il rimborso forfetario vengono ridotti di un terzo ma vengono riconosciuti al dipendente il rimborso delle spese di vitto e quelle di alloggio. Se l’azienda rimborsa sia le spese di vitto sia quelle di alloggio, gli importi vengono ridotti di due terzi.

INFORTUNIO IN ITINERE

Con la circolare N.52 del 23 ottobre 2013, l’INAIL ha chiarito gli aspetti chiave dell’infortunio in itinere ossia l’incidente subito dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa ovvero durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro. In particolare è stato fatto il punto sull’infortunio in itinere avvenuto sia durante la trasferta o la missione sia nella stanza d’albergo ovvero durante il tragitto che collega l’hotel al luogo di lavoro.
L’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 stabilisce che l’assicurazione comprende anche gli infortuni avvenuti alle persone nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, gli infortuni avvenuti nel percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, gli infortuni avvenuti duranti il normale percorso dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti nei casi in cui non sia presente la mensa aziendale. L’assicurazione interviene salvo i casi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate.
Le interruzioni e le deviazioni si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione interviene anche nei casi di utilizzo del mezzo privato. Sulla base di ciò l’INAIL riconosce l’indennizzo per infortunio subito dal lavoratore in missione o trasferta dall’inizio e fino al momento della sua conclusione.
Non sono indennizzabili gli infortuni che si verificano nello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa ovvero nei casi in cui il lavoratore abbia adottato scelte personali tali da esporlo ad un determinato rischio. In tale ambito l’INAIL ha fatto presente che sono indennizzabili anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’hotel al luogo di lavoro. L’infortunio avvenuto in albergo è considerato connesso con l’attività lavorativa.


CIRCOLAZIONE SU STRADA DI CARRELLI ELEVATORI

Il decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014 riporta le modalità per consentire la circolazione per “brevi e saltuari spostamenti” dei carrelli elevatori su strade aperte al traffico senza l’obbligo d’immatricolazione, così come disposto dalla Legge 145 del 23 dicembre 2013.
In primo luogo viene stabilito che i carrelli devono possedere una scheda tecnica firmata in originale dal costruttore del carrello, che contenga il nome di fabbricante, il tipo, il numero di serie, le dimensioni, le masse, gli pneumatici ammessi, l’anno di costruzione, il tipo di motore e d’alimentazione e (solo se con motore termico) i dati dell’omologazione.
Successivamente vengono elencati i dispositivi obbligatori per i carrelli che viaggiano su strade pubbliche, tra cui ci sono i dispositivi d’illuminazione previsti per le macchine operatrici, i pannelli retroriflettenti, un retrovisore, un sistema di frenatura che consenta un graduale arresto ed certificati di corrispondenza alla direttiva macchine.

Infine vengono fissate le norme per la circolazione come l’obbligo di accompagnamento di personale a terra, tranne in alcuni casi a seconda del carico trasportato, una velocità non superiore ai 10 chilometri orari e il possesso di una specifica autorizzazione saltuaria (valida per un anno e prorogabile) emessa dall’ufficio della Motorizzazione Civile competente per il territorio. (vedi anche città di Torino).

domenica 16 febbraio 2014

MODIFICHE RIFORMA DEL CONDOMINIO

La Legge 220/2012 (Riforma del Condominio) è entrata in vigore il 18 giugno 2013 ed ha già subito alcune modifiche dal Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013).
Nello specifico, le modifiche apportate dal Decreto Destinazione riguardano:
la formazione professionale degli amministratori
l’approvazione dei lavori di riqualificazione
il registro di anagrafe condominiale
il fondo speciale per i lavori di manutenzione straordinaria ed innovazioni
le infrazioni al regolamento condominiale
In allegato un documento di sintesi con le modiche introdotte alla Riforma del Condominio.


CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La disciplina relativa alla Certificazione Energetica degli Edifici contenuta nel D.Lgs. 192/2005 ha subito di recente diverse modifiche, anche a distanza di breve tempo l’una dall’altra.
 In particolare sono intervenuti sul tema:
Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013, convertito con Legge 90/2013)
Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013)
Legge di Stabilità (Legge 147/2013)
Decreto Milleproroghe (D.L. 151/2013)
In questo articolo proponiamo uno Speciale di approfondimento a cura di BibLus-net che cerca di riassumere e fare chiarezza su tutti gli interventi normativi e sul regime giuridico applicabile all’APE in tema di allegazione ai contratti immobiliari.

GUIDA PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI E NEI LUOGHI DI LAVORO

Il CPT di Taranto ha elaborato una guida per la sicurezza in edilizia che ha lo scopo di fornire agli operatori del settore edile uno strumento utile per il controllo dell’applicazione delle misure di sicurezza, della congruenza dei documenti e dell’organizzazione aziendale in materia di prevenzione e protezione dai rischi.
In dettaglio, il documento analizza i seguenti argomenti:
figure della sicurezza
documentazione attestante l’attuazione di adempimenti a carico del datore di lavoro
adempimenti e documenti a cura del committente
dispositivo di protezione individuale
segnaletica di sicurezza
dotazione della tessera di riconoscimento ai lavoratori
comunicazione telematica d’infortunio all’INAIL

La Regione Piemonte in materia di sicurezza ha selezionato e raccolto i quesiti più interessanti sul proprio sito, che viene periodicamente aggiornato.
Le FAQ sulla sicurezza sono raggruppate in maniera omogenea in base ai seguenti argomenti:
applicazione generale del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
luoghi di lavoro, macchine e DPI
sicurezza nei cantieri
segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali
agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive

giovedì 13 febbraio 2014

OFFERTA A PREZZI UNITARI

Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (nei termini di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 554/1999), vi è l'obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantità delle lavorazioni dedotte dagli elaborati grafici di progetto. Se il termine assegnato dalla stazione appaltante per compilare la lista delle categorie non appare manifestamente irragionevole o sproporzionato, anche alla luce della natura della procedura e delle conseguenti esigenze di rapidità manifestate dalla stazione appaltante, la procedura stessa non può ritenersi illegittima.


Ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del d. P.R. n. 207/2010 (che riproduce il previgente art. 90, comma 2, del d.P.R. n. 554/ 1999), “il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”. 
La lettura della norma porta a concludere che con essa si è stabilito un criterio di chiusura, volto a dare prevalenza, in tutti i casi di discordanza fra i dati indicati in calce al modulo di offerta (riferiti sia al prezzo sia alla percentuale di ribasso), al ribasso percentuale indicato in lettere in modo tale da precludere alla Commissione di gara ogni intervento correttivo sull’offerta, ai fini dell’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2003 n. 4145). Pertanto,in applicazione della regola sancita dal menzionato art. 119, secondo comma, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.