giovedì 10 settembre 2015

ABUSO D'UFFICIO



La Cassazione penale (Sez. III, sentenza n. 19182 del 8.5.2015) ha richiamato l'attenzione sulla casistica dell'abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.
Recentemente, la prova della devianza dell'azione amministrativa si era fatta più difficile, dovendo la pubblica accusa sostenere l'esistenza di una volontà intenzionale di danneggiare o favorire privati.
Secondo la Cassazione, in tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto.
In linea con detta premessa, non e' più richiesto l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto la prova dell'intenzionalità del vantaggio ben può discendere dal grado della violazione di regole certe riscontrabile nella singola vicenda amministrativa.

IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI



Il provvedimento entra in vigore dal 18/11/2015, novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e contiene disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151.
Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività”.
Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico. L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.
                
ALLEGATO TECNICO. L’allegato è strutturato in quattro sezioni:
- Sezione G Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
- Sezione S Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
- Sezione V Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
- Sezione M Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.

Attività cui le nuove norme tecniche si applicano
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono applicare alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, individuate dai seguenti numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
Si tratta in pratica delle cosiddette “attività non normate”. Per comodità del lettore, in allegato alla presente notizia è riportato un file PDF recante lo stralcio del menzionato Allegato I del D.P.R. 151/2011, concernente le attività appena elencate.
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono altresì applicare alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività sopra elencate, nei casi in cui le stesse non rientrino nei limiti di assoggettabilità previsti dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
Per le attività sopra elencate già in possesso del Certificato di prevenzione incendi (CPI) ovvero in regola con gli obblighi previsti dagli artt. 3, 4 e 7 del D.P.R. 151/2011, il D.M. 03/08/2015 non comporta alcun adempimento.

Alternatività con la regolamentazione tecnica esistente
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono applicare in alternativa ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi emanati in attuazione dell’art. 15 del D. Leg.vo 08/03/2006, nonché in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi elencate nella seguente tabella (art. 3 del decreto).

D. Min. Interno 30/11/1983
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.
D. Min. Interno 31/03/2003
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
D. Min. Interno 03/11/2004
Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
D. Min. Interno 15/03/2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinare da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
D. Min. Interno 15/09/2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
D. Min. Interno 16/02/2007
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
D. Min. Interno 09/03/2007
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
D. Min. Interno 20/12/2012
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

 Nuove realizzazioni e ristrutturazioni
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono applicare sia alle attività di nuova realizzazione che in caso di intervento sulle attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 03/08/2015 (18/11/2015). Per le modalità applicative in tale seconda ipotesi si veda la seguente tabella.
Ristrutturazione parziale o ampliamento
Applicazione limitata alla parte interessata dall’intervento, qualora le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte dell’attività - non interessata dall’intervento stesso - risultino a giudizio del Progettista compatibili con la ristrutturazione o con l’ampliamento da realizzare.
Applicazione all’intera attività, qualora le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte dell’attività - non interessata dall’intervento stesso - risultino a giudizio del Progettista non compatibili con la ristrutturazione o con l’ampliamento da realizzare.


Documentazione tecnica da allegare alle istanze
Ai fini della documentazione tecnica da allegare alle istanze restano valide - anche in caso di applicazione del D.M. 03/08/2015 - le disposizioni recate dal D.M. 07/08/2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).
La documentazione tecnica dovrà peraltro includere le informazioni indicate nel D.M. 03/08/2015.

Tariffe per i servizi resi dai VV.F.
Restano valide le disposizioni concernenti la determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali del Vigili del Fuoco contenute:
- nell’art. 11, comma 3, del D.M. 07/08/2012, il quale a sua volta rinvia ai commi 2 e 3 dell’art. 7 ed alla tabella di cui all’Allegato 6 del D.M. 04/05/1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchè all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco);
- negli artt. 3 comma 3, 4 comma 2 e 6 comma 4 del D.M. 09/05/2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio).

Nota: i commi 2 e 3 dell’art. 7 e la tabella di cui all’Allegato 6 del D.M. 04/05/1998 continuano ad applicarsi fino all'adozione del D.M. di cui all'art. 2, comma 8, del D.P.R. 151/2011, il quale dispone: “Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. A sua volta l’art. 23, comma 2, del D. Leg.vo 139/2006 dispone che “Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente”.
Vedi anche: