mercoledì 20 gennaio 2016

LA MANCATA PRESENTAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA COMPORTA REVOCA AGGIUDICAZIONE



L’articolo 113 del Codice Appalti, al primo comma prevede l’obbligo per l’aggiudicatario ed esecutore dell’appalto di costituire una garanzia fideiussoria, con l’ulteriore previsione (comma 4) che la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento.
“Trattasi, com’è agevole intuire dalla natura e finalità connesse a tale prestazione, di un adempimento dovuto, la cui inadempienza va collegata al mero fatto dell’affidatario senza alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltate in ordine alle conseguenze del mancato adempimento”.
Lo ha ribadito la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 34/2016 depositata lo scorso 8 gennaio.
Per quanto riguarda i tempi di presentazione di tale garanzia “la normativa del T.U. degli appalti alcunché precisa; nondimeno appare ragionevole ritenere, avuto riguardo alla ratio della cauzione, chiaramente ravvisabile nella garanzia della puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, che il termine ultimo entro il quale produrre il documento in questione sia quello che coincide con la stipula del contratto di appalto”.
Il Consiglio di Stato precisa che “la decadenza opera in via automatica, senza che residuino, a fronte della constatata inerzia a carico del soggetto aggiudicatario, margini di discrezionalità e/o poteri di esperire al riguardo altre indagini”.

NUOVI MODELLI DI FORMULARI PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 L del 12/11/2015 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 11/11/2015, n. 1986, che stabilisce i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici la cui adozione è obbligatoria a partire dal 18/04/2016.
Il Regolamento è stato emanato ai sensi delle tre Direttive del 2014 in materia di appalti pubblici e concessioni (Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari; Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali; Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni) e adegua ai contenuti richiesti dalle Direttive stesse i modelli di formulari allegati al precedente Regolamento di esecuzione (UE) 842/2011, aggiungendone di nuovi. Conseguentemente il Regolamento 842/2011 è stato abrogato e sostituito.
A seguito dell’entrata in vigore delle Direttive in questione, fissata al 17/04/2016, e dunque per tutti i bandi di gara e gli avvisi pubblicati o inviati a partire del 18/04/2016, dovranno essere usati soltanto i modelli di formulari stabiliti dal Regolamento 1986/2015, in quanto solo questi garantiscono la conformità ai requisiti giuridici delle Direttive.

L'ACCORPAMENTO DI DIVERSI SERVIZI IN UN UNICO APPALTO COMPROMETTE LA CONCORRENZA



Dall'Autorità nazionale anticorruzione arriva una nuova bocciatura della maxi-gara – importo a base d’asta 157.294.390,86 euro, stazione appaltante il Comune di Bologna – per l'affidamento del servizio pluriennale per la gestione degli impianti tecnologici, manutenzione delle strutture edili, climatizzazione ed energia degli immobili destinati ad attività scolastica, ad uffici giudiziari, musei, biblioteche ed altri immobili di importanza cittadina, appartenenti al patrimonio del Comune di Bologna.

Con il nuovo parere di precontenzioso n. 207 del 25 novembre 2015, l'Autorità anticorruzione ritiene che “è illegittimo e restrittivo della concorrenza l’oggetto contrattuale dell’affidamento in oggetto, il quale si riferisce ad appalti di tipologia sensibilmente differente che avrebbero dovuto essere aggiudicati con separate procedure di gara ovvero con una ragionevole suddivisione in lotti funzionali”.
Nel caso di specie la S.A. ha ritenuto opportuno e conveniente accorpare in un unico appalto tutti i servizi in oggetto, comprensivi di servizio energia, manutenzione edile e impiantistica ordinaria e straordinaria per scuole, musei, uffici giudiziari ecc, con l’obiettivo di conseguire risparmi sia sui costi del personale interno sia sui singoli interventi, e ottenere la gestione univoca del patrimonio immobiliare e impiantistico con l’idea di agevolare l’attuazione di un programma di interventi manutentivi a canone su oggetti e beni specifici peculiari della città (sistemi di limitazione del traffico, fontane storiche, cippi, lapidi, aree di mercato).
Tale scelta, tuttavia, “ha comportato un appalto avente un oggetto esteso, comprensivo di prestazioni eterogenee, difficilmente confrontabile con Convenzioni Consip settoriali, ma che si sarebbe ben prestato ad una suddivisione in lotti funzionali o all’affidamento con gare separate, trattandosi di interventi funzionalmente autonomi, per i quali sarebbe da attendersi un elevato livello di concorrenza e di partecipazione delle PMI.
Nel caso di specie, l’integrazione delle prestazioni richieste nel bando – osserva l'Anac - ha chiaramente determinato una restrizione significativa del numero dei potenziali concorrenti, e ha compromesso lo sviluppo di un adeguato livello di concorrenza in gara, dimostrato dal fatto che la partecipazione è stata limitata a soli tre concorrenti. Peraltro l’appalto risulta aggiudicato al gestore uscente, che aveva già usufruito di due proroghe annuali”.
Secondo l'Autorità “la procedura seguita ha avuto l’effetto di compromettere l’accesso delle piccole e medie imprese, e di ledere l’interesse pubblico a un confronto concorrenziale adeguato rispetto all’oggetto”.
Quanto all’esigenza rappresentata dal Comune di Bologna di evitare le difficoltà di gestione delle interferenze, nonché il dispendio di risorse interne da dedicare alla gestione di fornitori diversi, l'Anac osserva che “la soluzione delle suddette problematiche va ricercata, non già nell’affidamento unitario di tutte le attività ad uno stesso soggetto, bensì attraverso un’adeguata attività di coordinamento delle attività in essere (cfr. determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dove si evidenzia che è cura delle stazioni appaltanti dare indicazioni operative e gestionali su come superare i rischi da interferenza)”.