Art. 2 Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC.
1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi e
bandi di gara con le modalita' di cui agli articoli 72 e 73 del codice. La pubblicazione sulla piattaforma ANAC (di cui all'art. 73, comma 4, del codice),
e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte della stessa Autorita' e riporta la data di
pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle
offerte.
Gli avvisi e i bandi
sono inoltre pubblicati, non oltre due
giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l'indicazione
della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.
2. La pubblicazione
di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle
indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo del
committente, non puo' comportare oneri finanziari a carico delle stazioni
appaltanti e sono liberamente accessibili in via telematica.
3. Gli avvisi e i
bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente
almeno fino alla loro scadenza.
4. Ai sensi dell'art.
29 del codice, gli stessi sono altresi'
pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le
piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione
applicativa.
5. L'ANAC, con proprio
atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le soglie d'importo, le
modalita' operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in
cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le
piattaforme regionali di e-procurement.
6. Fino alla data di
funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5,
gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al
comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a
lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima
data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.
Fino alla medesima
data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano
a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di
lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione
nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui
al primo periodo del presente comma, per le finalita' di cui all'art. 29 del
codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni
lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma
informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.
Art. 3 Pubblicazione sui quotidiani.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di
trasparenza e di conoscibilita' delle procedure di gara e di favorire la
concorrenza attraverso la piu' ampia partecipazione delle imprese interessate,
anche nelle realta' territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei
bandi, nonche' degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, e' altresi' effettuata per estratto dopo
dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione
dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di
lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui
all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla
pubblicazione avente valore legale:
a) per gli avvisi ed
i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo
compreso tra euro 500.000 e l'importo di
cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale
nel luogo ove si eseguono i contratti;
b) per gli avvisi ed
i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35,
commi 1 e 2, del codice, per estratto su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
2. Per area
interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il
territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito
del quale si esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice.
Art. 4 Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione.
1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice,
relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati:
a) avvisi di
post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 98 del codice e
per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due
quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque giorni in caso di
urgenza, dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;
b) avvisi di
post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o
uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro
cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il
contratto;
c) avvisi di
post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a
500.000 euro: sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro
trenta giorni dal decreto di aggiudicazione.
Art. 5 Effetti giuridici e spese di pubblicazione.
1. Gli effetti giuridici che il presente decreto o le norme processuali vigenti
annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini,
derivano solo dalle forme di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in
cui la pubblicita' obbligatoria ha luogo. Le stazioni appaltanti e le centrali
di committenza possono prevedere forme aggiuntive di pubblicita' diverse da
quelle di cui al presente decreto.
2. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di
gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
3. Con successivo
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'ANAC e la
Conferenza unificata sono definite le modalita' di pubblicazione degli avvisi e
dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro
500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del
codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 36, comma 9 del codice.