mercoledì 15 febbraio 2017

FOGLI DI CALCOLO DEI COMPENSI

Nella sezione Lavoro del sito web dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma sono stati pubblicati e resi disponibili per tutti gli ingegneri i nuovi Fogli di Calcolo dei compensi.
In particolare i Fogli di Calcolo saranno utili per il calcolo dei compensi sulla base:
1) del D.M. Giustizia del 20/07/2012, n. 140 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27"
2) del D.M. Giustizia del 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

Per scaricare i Fogli di Calcolo: https://www.ording.roma.it/lavoro/calcolo-parcelle

RATING D’IMPRESA: DA RIVEDERE GLI INDICATORI COSTITUTIVI

L’attuale quadro normativo non consente “la costruzione di un sistema di rating d’impresa di semplice e certa applicazione, coerente con la ratio dell’istituto - così come essa è desumibile anche dal pertinente principio della legge delega - e capace di incrementare il tasso di efficienza del mercato dei contratti pubblici, garantendo qualità delle prestazioni, rispetto dei tempi e dei costi, in fase esecutiva”.
Lo afferma l'ANAC nell'Atto di segnalazione n. 2 del 1° febbraio 2017, inviato al Governo e al Parlamento.
Secondo l'Anac, il sistema di rating d’impresa attualmente disciplinato deve essere rivisto “in considerazione:
- sia dell’attuale esclusivo collegamento di quest’ultimo alla qualificazione, in luogo del più opportuno suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell’offerta qualitativa;
 - sia della sua strutturazione, basata su elementi che non possono essere ritenuti, in alcuni casi, chiari indici di past performance, e che, peraltro, recano con sé un aggravio di oneri amministrativi e burocratici al sistema nel suo complesso (imprese, amministrazioni e Autorità);
 - sia della necessità di coordinarlo correttamente con il diverso istituto del rating di legalità, che presenta precisi limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione”.
Per l'Autorità “indeclinabile si appalesa l’esigenza – anche nel caso di mantenimento dell’attuale opzione di collegamento dell’istituto con la qualificazione degli operatori economici (che deve essere, in ogni caso chiarito nei termini sopra ampiamente illustrati) – di rivedere gli indicatori costitutivi del rating di impresa avendo come obiettivo di individuarne pochi, facilmente misurabili, oggettivi ed effettivamente espressivi della past performance dell’impresa esecutrice”.
MODIFICHE AL NUOVO CODICE APPALTI. In considerazione di quanto sopra esposto, l’Anac segnala pertanto “la necessità di un intervento di modifica, nei termini sopra illustrati, alle disposizioni di cui agli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50”.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, all’art. 83, comma 10 prevede che sia istituito «presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente co. tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 213, co. 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti».
Il rating di impresa, ricorda l'Anac, “occupa un ruolo chiave nel processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici: esso è infatti finalizzato a valutare, valorizzare e di riflesso promuovere la performance contrattuale degli operatori economici e, al tempo stesso, la qualità nell’esecuzione dei contratti pubblici e il conseguente efficientamento del mercato di riferimento. Si tratta di obiettivi raggiungibili attraverso la selezione dei più affidabili e corretti perfomer cui garantire l’accesso alla gara proprio tramite il più idoneo utilizzo del rating di impresa, garantendo, in tal modo, qualità, rispetto dei tempi e dei costi in fase esecutiva. Per l’incremento del tasso di efficienza del mercato dei contratti pubblici, infatti, è parimenti rilevante l’abbattimento non solo dei costi di transazione connessi all’affidamento del contratto ma anche di quelli per l’appunto connessi all’esecuzione dell’accordo”.

Il rating d’impresa, ai sensi dell’art. 84, comma 4 del nuovo Codice Appalti, “si inserisce quale quarto pilastro fondamentale tra gli elementi su cui si è tradizionalmente basato il sistema di qualificazione, venendo giustapposto ai requisiti di moralità di cui all’art. 80, alla capacità tecnico-professionale ed economico-organizzativo di cui all’art. 83 e alla certificazione di qualità”.

STATO DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Sul sito web del ministero delle Infrastrutture e Trasporti è pubblicata una pagina – CLICCA QUI - dedicata all'attuazione del Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016), con i documenti, la tabella sullo stato dei provvedimenti attuativi, i pareri, le comunicazioni e le faq.
Nella sezione documenti è presente anche la Strategia per la riforma del sistema degli appalti pubblici, della quale è parte integrante il nuovo codice degli appalti. Tale Strategia è stata approvata nel dicembre 2015 dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) e successivamente trasmessa alla Commissione Europea, oggi inserita dalle autorità italiane tra le azioni del Piano d'Azione delle Condizionalità ex-ante “Appalti pubblici”, allegato all'Accordo di partenariato italiano 2014 – 2020 in ragione della centralità che il settore degli appalti pubblici riveste nel contesto dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE).

La Strategia ha l’obiettivo di proporre soluzioni ed azioni migliorative volte a superare le principali criticità del sistema degli appalti pubblici in Italia: tramite l'attuazione delle disposizioni contenute nel codice gran parte delle azioni previste nella strategia saranno implementate.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER EDILIZIA

Pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 il d.m. (ambiente) 11 gennaio 2017: Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (allegato 1), per l'edilizia (allegato 2) e per i prodotti tessili (allegato 3).

WHITE LIST CON FINALITÀ ANTIMAFIA

Pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017 il d.p.c.m. 24 novembre 2016, che modifica il d.p.c.m. 18 aprile 2013 in materia di white list con finalità antimafia.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 ha definito le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2017, il predetto Dpcm 18 aprile 2013 viene modificato alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato la disciplina dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, operanti nei settori esposti a maggior rischio, istituito presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
Nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni:
a) l'assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;
b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.
OBBLIGHI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 83, COMMI 1 E 2, DEL CODICE ANTIMAFIA. La consultazione dell'elenco, secondo le modalita' stabilite dall'art. 7, è la modalita' obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.
Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalita' previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attivita' diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.
I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.
NUOVO CODICE APPALTI. Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:
a) per l'esercizio delle attivita' per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;
b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco;

d) all'art. 8, comma 3, le parole «di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

PERFEZIONAMENTO DEL CIG

Pubblicata in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2017 la delibera ANAC 11 gennaio 2017, n. 1 (Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG).

Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalita' Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara.”
Lo stabilisce la delibera n. 1 dell'11 gennaio 2017 dell'Autorità anticorruzione, pubblicata nella GU n.26 del 1 febbraio 2017, che fornisce indicazioni operative per un corretto perfezionamento del codice identificativo di gara (CIG).

La delibera, che entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dispone che per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato.
Per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato; per gli acquisiti effettuati senza le modalita' di cui ai punti precedenti, il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine).
PERFEZIONAMENTO DEL CIG. Entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni:
a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volonta' di procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall'atto amministrativo che ha stabilito l'adesione);
b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non e' prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalita' ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.
Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.
Il relativo adempimento e' posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice Appalti).
COMUNICAZIONE AI RUP. Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni, l'Autorita' provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di «warning», che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalita':
- il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all'atto dell'acquisizione del CIG, con il fine di attirare l'attenzione del RUP circa l'obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l'avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all'adozione di eventuali misure sanzionatorie;
- l'invio di un messaggio via mail, all'indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dell'approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l'urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).
MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CIG. In caso di mancata comunicazione all'Autorita' delle informazioni entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato in anagrafe.
Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorita', sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilita' dei pagamenti, nonche' possibile responsabilita' penale ed erariale.
Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, condizione di ammissibilita' dell'offerta medesima.
L'Autorita' si riserva la facolta' di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che istituisce presso l'Autorita' un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 9, decreto legislativo n. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dell'Autorita'.

L'Anac si riserva altresi' la facolta' di valutare nell'ambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, previsto dall'art. 84 del nuovo Codice Appalti, il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

NUOVO CASELLARIO INFORMATICO E MODELLI DI COMUNICAZIONE

Approvata la delibera ANAC 21 dicembre 2016, n. 1386 (Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Contenuto del nuovo Casellario informatico e Modelli di comunicazione), nella quale sono riportati i nuovi modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio dell'Anac, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.

Dice il Comunicato del Presidente ANAC del 21 dicembre 2016 (Modelli di segnalazione all’ANAC per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico): “Al fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto all’Autorità dal d.lgs. 50/2016 e, nelle more delle emanande Linee guida di cui all’art. 83, comma 2, del nuovo codice, il Consiglio dell’Autorità ha adottato i nuovi modelli di segnalazione, destinati agli Operatori del settore (Stazioni appaltanti, SOA, Operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che danno luogo all’esercizio del potere sanzionatorio previsto dal menzionato art. 213 del d.l.gs 50/2016.
Riguardo alla procedura ex art. 48 del d.lgs. 163/2006, se è vero che la relativa disciplina è stata abrogata e non è più prevista dal nuovo codice, e conseguentemente non è più necessario il sorteggio obbligatorio, ad opera della S.A., successivamente alla fase di ammissibilità delle domande di partecipazione, di un numero minimo pari al 10% del totale dei concorrenti, e sui primi due concorrenti classificati, per la verifica di veridicità delle autodichiarazioni presentate sul possesso dei requisiti di ordine speciale, resta comunque obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario (art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo previsto dall’art. 71, comma 1, del d.p.r. n. 445/2000, che ricade nella discrezionalità della stazione appaltante.

Le conseguenze, in caso di esito negativo di tale controllo, si ritrovano sempre nell’art. 80, c. 12, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, che conferisce all’Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000.”