Le
stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del
contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP,
anche in modalita' Smart, in un momento antecedente all'indizione della
procedura di gara.”
Lo
stabilisce la delibera n. 1 dell'11 gennaio 2017 dell'Autorità anticorruzione,
pubblicata nella GU n.26 del 1 febbraio 2017, che fornisce indicazioni
operative per un corretto perfezionamento del codice identificativo di gara
(CIG).
La
delibera, che entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, dispone che per le procedure che prevedono la pubblicazione del
bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione,
in modo che possa essere ivi riportato.
Per
le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito
prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato; per gli
acquisiti effettuati senza le modalita' di cui ai punti precedenti, il CIG va
acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere
ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli
operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma
urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine).
PERFEZIONAMENTO
DEL CIG. Entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG,
il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire
nell'apposita scheda le seguenti informazioni:
a)
la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di
procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volonta' di
procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro
senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile
dall'atto amministrativo che ha stabilito l'adesione);
b)
la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad
accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i
casi in cui non e' prevista tale indicazione, deve essere indicata una data
successiva a quella di cui alla lettera a);
c)
nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la
procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG,
con le modalita' ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.
Entro
il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente
deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG
precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.
Il
relativo adempimento e' posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a
quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in
caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai
sensi dell'art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 (nuovo Codice Appalti).
COMUNICAZIONE
AI RUP. Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni, l'Autorita'
provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in
forma di «warning», che agiscono in due momenti temporali distinti, con le
seguenti modalita':
-
il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all'atto
dell'acquisizione del CIG, con il fine di attirare l'attenzione del RUP circa
l'obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni,
con l'avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione
del CIG e all'adozione di eventuali misure sanzionatorie;
-
l'invio di un messaggio via mail, all'indirizzo che il RUP ha registrato in
anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dell'approssimarsi della
scadenza del novantesimo giorno, rammentando l'urgenza di agire (perfezionando
o cancellando il CIG acquisito).
MANCATO
PERFEZIONAMENTO DEL CIG. In caso di mancata comunicazione all'Autorita' delle
informazioni entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede
automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito
messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato in anagrafe.
Dalla
data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante
determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni
obbligatorie all'Autorita', sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilita'
dei pagamenti, nonche' possibile responsabilita' penale ed erariale.
Il
mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di
corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento
del contributo, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della
legge n. 266/2005, condizione di ammissibilita' dell'offerta medesima.
L'Autorita'
si riserva la facolta' di valutare il comportamento della stazione appaltante
che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a
essa attribuite dall'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che
istituisce presso l'Autorita' un apposito elenco delle stazioni appaltanti
qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 9, decreto legislativo
n. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni
dell'Autorita'.
L'Anac
si riserva altresi' la facolta' di valutare nell'ambito del Sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, previsto dall'art. 84 del
nuovo Codice Appalti, il comportamento degli operatori economici che non
segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante
non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 67,
della legge n. 266/2005.