giovedì 31 agosto 2017

LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

Sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2017 è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
La Legge Concorrenza è  entrata in vigore il 29 agosto 2017.

OBBLIGO DEL PREVENTIVO SCRITTO PER TUTTI I PROFESSIONISTI.
La legge impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale (comma 151).

LEGITTIMITÀ DEI CONTRATTI PRIVATI DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA. Prevista anche la possibilità per le società di ingegneria di accettare commesse da privati, assoggettandole ad alcuni requisiti già previsti per altri liberi professionisti.
Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società (commi 149-150).

POLIZZE PER ASSICURAZIONE PROFESSIONALE. Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.

ENERGIA. Importanti innovazioni sono introdotte con riguardo al settore dell'energia, tra queste la cessazione del regime "di maggior tutela" nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato), la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (comma 60). E' inoltre eliminato il regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica (comma 61).


ATTI PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE (COMMI 173-174). Sono introdotte disposizioni che modificano l'art. 6 del testo unico per l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Il TAR Basilicata con l'ordinanza n. 525/2017 ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'UE la questione degli oneri della sicurezza
 ................................................Deve essere rimessa alla Corte di giustizia dell’UE la seguente questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE: 

a) Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lg.vo n. 50/2016, secondo la quale l’omessa separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di appalti pubblici, determina, in ogni caso, l’esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale.

6. Sospensione del giudizio e disposizioni per la Segreteria

6.1 Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” (2016/C 439/01, in G.U.U.E del 25 novembre 2016) della Corte di giustizia dell’Unione europea, si dispone che la Segreteria di questo Tribunale trasmetta alla Cancelleria della Corte di giustizia, mediante plico raccomandato al seguente indirizzo Rue du Fort Niedergrunewald, L-2925 Lussemburgo, copia integrale del fascicolo di causa.


6.2 In applicazione dell’art. 79 cod. proc. amm. e del punto 23 delle Raccomandazioni, il presente giudizio rimane sospeso nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio e ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla pronuncia definitiva.

COSTO DEL LAVORO RISULTANTE DALLE TABELLE MINISTERIALI

I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta.

«La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 31 marzo 2017, n. 1495)» (T.A.R. Marche, I, 10 agosto 2017, n. 698).

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO

Le nuove direttive europee sugli appalti pubblici prevedono che il DGUE - Documento di gara unico europeo - sia fornito esclusivamente in formato elettronico. Per consentire il passaggio all'uso obbligatorio dei mezzi di comunicazione elettronica in tutti gli Stati membri, le versioni elettroniche e cartacee del DGUE possono coesistere nel periodo transitorio fino al 18 aprile 2018.
Lo ricorda la Commissione europea nelle sue Faq sul Documento di gara unico europeo in formato elettronico.

Le Faq pubblicate dalla Commissione Ue – IN ALLEGATO – forniscono risposte alle seguenti domande:
1. Cosa sono il DGUE e il DGUEe?
2. Quali possibilità di usare il DGUEe esistono?
3. Quali sono le funzionalità fornite dal servizio DGUEe?
4. È necessario fornire (come impresa) la prova originale?
5. Il servizio DGUEe può essere utilizzato in un processo a due fasi?
6. Il DGUE può essere utilizzato anche per gli appalti al di sotto della soglia e per le concessioni?
7. Anche i subcontraenti devono presentare un DGUE?
8. Le centrali di committenza sono tenute ad utilizzare il DGUEe in caso di accordi quadro? In che modo?
9. La Commissione conserva i dati comunicati tramite il servizio DGUEe?
10. Esistono esempi di moduli DGUE precompilati in formato XML?
11. Come si crea / importa un DGUEe?
12. Come si esporta il DGUEe e cosa si deve fare con il file?
13. Come si stampa un DGUEe?
14. Come si firma un DGUEe?
15. L'acquirente deve inserire i dati relativi alla procedura nella parte I. del DGUEe?
16. È possibile riutilizzare il DGUEe?
17. Si può accedere al DGUEe utilizzando qualsiasi browser Internet?
18. Il DGUEe avrà un codice sorgente aperto (open source)?
19. È possibile integrare il DGUEe in un sistema di appalti in formato elettronico?
COSA SONO IL DGUE E IL DGUEE. Il DGUE è uno strumento che agevola la partecipazione agli appalti pubblici. Si tratta di un'autodichiarazione relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le competenze delle imprese che funge da prova documentale preliminare in tutte le procedure di appalto pubblico al di sopra della soglia UE.
L'autodichiarazione consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici di attestare che essi:
- non si trovano in una delle situazioni che comportano o potrebbero comportare l'esclusione dalla procedura;
- rispettano i pertinenti criteri di esclusione e di selezione.
Solo l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare i certificati normalmente richiesti agli acquirenti pubblici a titolo di prova. In caso di dubbi potrebbero comunque essere richiesti anche ad altri partecipanti alcuni o tutti i documenti. Qualora la società fornisca i link ai rispettivi registri contenenti la documentazione, gli acquirenti devono potervi accedere direttamente. Ciò permetterà di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi connessi alla dimostrazione dell'ammissibilità dei partecipanti.
Le specifiche tecniche non fanno parte del DGUE. Quest'ultimo è riferito esclusivamente alle condizioni di partecipazione (bando di preselezione) in termini di criteri di esclusione e di selezione.
Il DGUEe è la versione elettronica di tale autodichiarazione, messa a disposizione dalla Commissione europea sotto forma di modulo online.
Esistono quattro possibili modalità d’uso del DGUEe:
a. Il servizio DGUEe fornito dalla Commissione europea;
b. Il modello dei dati DGUE, che permette l'integrazione del servizio DGUEe nei servizi nazionali per gli appalti elettronici e i bandi di preselezione;
c. Versione Open source della prima opzione, ovvero del servizio DGUEe. La versione open source è compatibile con il modello dei dati DGUE e alcuni elementi possono essere modificati per rispondere alle necessità dei diversi paesi.

d. Fascicolo d’impresa virtuale (Virtual Company Dossier; VCD).

LA LEGGE SULLE PROVINCE: UN DISASTRO ANNUNCIATO

Il Documento di Analisi predisposto dall’Ufficio Valutazione Impatto del Senato (QUI), analizza l'attuazione della legge n.56 del 2014, con cui sono state riordinate le Province e istituite le Città metropolitane. Le Regioni a statuto ordinario hanno approvato numerose leggi con cui hanno riallocato le funzioni amministrative (non fondamentali) precedentemente attribuite alle ex Province. I principali esiti dell'analisi sono i seguenti: i) il processo di allocazione può dirsi concluso; ii) nella maggior parte dei casi si è registrato un accentramento in capo alle Regioni delle funzioni; iii) è possibile individuare quattro modelli regionali sulla base dei diversi livelli di centralizzazione. Lo studio offre inoltre un quadro della situazione finanziaria delle Città metropolitane e delle Province.

La riforma Delrio del 2015, che ha trasformato le province in enti di secondo livello (cioè con organi eletti dai sindaci), si è rivelata non solo un'incompiuta ma un disastro. Non solo per il taglio delle risorse che ne è seguito, ma perché sono rimaste sostanzialmente un ibrido pur mantenendo funzioni importanti come la gestione di 130mila chilometri di strade e di 5.100 scuole superiori. Al referendum, che le avrebbe cancellate dalla Costituzione, doveva seguire una legge  per redistribuire quelle competenze tra Regioni e Città metropolitane.
I danni arrecati da questa legge, che ha voluto anticipare una riforma prescindendo dagli esiti non scontati del referendum costituzionale, sono ormai evidenti: distruzione di strutture tecniche e amministrative costruite nel corso degli anni, dispersione di competenze consolidate nei settori tecnici per la costruzione e gestione delle strade, nell’edilizia scolastica, nella pianificazione territoriale di area vasta e nella programmazione delle opere di interesse sovracomunale.
Tutto questo a fronte di nessun risparmio economico in termini di spesa pubblica. Non solo. Con il trasferimento in capo alle Regioni di molte competenze la spesa non potrà che aumentare vista la poca propensione delle Regioni a ridurre le proprie spese. E le province continueranno ad esistere ma prive di risorse umane e finanziarie.

Un grande risultato! 

IL SUBAPPALTO: IL VADEMECUM DELL'ANCE

L'Ance (Associazione dei costruttori edili) ha pubblicato un vademecum sull'istituto del subappalto disciplinato dall'articolo 105 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha sensibilmente innovato la precedente disciplina del subappalto, sotto due aspetti particolarmente rilevanti.
Riguardo al primo aspetto, se il d.lgs. n. 163/2006 prevedeva, all’art. 118, il limite del 30 per cento per le sole “categorie prevalenti”, le nuove disposizioni estendono tale limite all’importo complessivo dell’opera, riducendo così la quota di subappalto a disposizione dell’appaltatore.
Un secondo elemento di novità è contenuto nella disposizione che impone, nei casi previsti, di indicare sin dalla fase di gara una terna di nominativi di (futuri) subappaltatori.
I due aspetti sopra evidenziati, assieme ad altre significative previsioni in materia, sono approfonditi nel vademecum dell'Ance.