venerdì 26 ottobre 2018

SUL TAGLIO DELLE ALI


Consiglio di Stato, Sez. V, 6 agosto 2018, n. 4821. Le offerte uguali all'interno delle ali o al margine delle stesse (20% o 10% rispettivamente per i metodi ex art. 97, comma 2, lettere a) e b) o lettera e), del Codice dei contratti), devono essere considerate come un'unica offerta ai fini dell'accantonamento per il calcolo della soglia di anomalia. (conforme: Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2018, n. 3821); disapplicabile sul punto la delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 (revisione delle Linee guida n. 4) già ampiamente oggetto di critica.

NOTA ANCI SU OBBLIGO DGUE ELETTRONICO


L'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) ha pubblicato la nota operativa per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 aprile 2018, dei mezzi di comunicazione elettronici.
Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre 2018, il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere predisposto esclusivamente in via elettronica, secondo le regole tecniche emanate ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici da AgID.
La nota dell'Anci – IN ALLEGATO - è molto importante soprattutto per le piccole stazioni uniche appaltanti (Piccoli Comuni) che, non essendosi convenzionati con centrali uniche di committenza o soggetti aggregatori che posseggono piattaforme telematiche e/o non avendo risorse per acquistare l'accesso ad altre piattaforme presenti sul mercato, sarebbero in grande difficoltà.
Presentazione delle offerte
In riferimento alla presentazione delle offerte, l’Anci chiarisce le ipotesi in cui le amministrazioni possono ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici. In particolare, l’art. 52 del Codice stabilisce i casi in cui è possibile derogare, a condizione che le stazioni appaltanti indichino nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici sia stato ritenuto necessario.
Utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione
Per adempiere agli obblighi di comunicazione informatica è possibile utilizzare le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento; infatti ai sensi del comma 5 dell’art. 52 del Codice si ha che:
In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
Tuttavia, le piccole stazioni appaltanti, che non hanno avuto tempo e risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento che abbia costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme e-procurement che offrono tale servizio sul mercato.
Distinzione tra utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione e strumenti di comunicazione digitali
Secondo l’Anci è necessario distinguere l’utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione dall’obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali.
In base all’art. 37 comma 2 del Codice per tutte le stazioni appaltanti è prevista la possibilità, in caso indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie.
In definitiva, non è necessario ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica: è possibile utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara.
Questo perché, spiega l’Anci, la direttiva europea 24/2014 da cui discende l’obbligo prevede che, il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici.
non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato.
Altre modalità operative in deroga in materia di digitalizzazione delle procedure
Altra grande novità riguarda la gestione delle offerte: secondo l’Anci anche dopo il 18 ottobre le stazioni appaltanti possono ancora ricorrere a soluzioni alternative in assenza di una piattaforma di e-procurement (ossia di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara), almeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.
L’art. 52 comma 1, lett. e del Codice, in riferimento alla procedura di presentazione dell’offerta, stabilisce infatti che le amministrazioni possono ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l’altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile.
Pertanto vi è la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte: non è ammessa la consegna delle offerte attraverso posta elettronica certificata (PEC).
Tra le possibilità, ad esempio, quella di presentare l’offerta ancora in busta chiusa, sigillata e controfirmata  ma i documenti all’interno devono essere in formato elettronico, su supporto informatico, tipo cd o chiavette; il tutto  a condizione che tale espediente, costituendo una deroga, sia ben motivato nella relazione unica dalla stazione appaltante.

RUMORE DI CANTIERE


Dall'11 ottobre 2018 è in vigore la norma UNI 11728:2018 “Acustica - Pianificazione e gestione del rumore di cantiere – Linee guida per il committente comprensive di istruzioni per l’appaltatore”, che fornisce indicazioni per definire gli obblighi di conformità in carico all’appaltatore da parte del committente, al fine di garantire una gestione corretta e soddisfacente dell’impatto acustico del cantiere.
Le istruzioni della norma possono anche essere fatte proprie dall’appaltatore a titolo volontario, a condizione che lo stesso appaltatore metta a disposizione le risorse per la loro applicazione.
Le finalità per le quali il committente richiede una gestione dell’impatto acustico possono essere diverse e non necessariamente tutte sovrapponibili. Per esempio:
- per evitare lamentele da parte dei ricettori;
- per contenere le proteste affinché queste non interferiscano negativamente con i lavori del cantiere;
- per garantire una buona reputazione nei confronti del pubblico;
- per garantire il rispetto della legislazione vigente.
Pertanto, le finalità devono essere esplicitate nel disciplinare di incarico o nel contratto, fra committente e appaltatore.
La norma è sviluppata nel rispetto delle prescrizioni minime di legge previste in Italia (appendice A) e al contempo ne costituisce un ampliamento, permettendo che il rumore sia oggetto di una gestione sinergica che tiene in considerazione tutti gli ambiti che possono governare il disturbo percepito dalla cittadinanza.
Inoltre, la presente norma può costituire un’applicazione specifica della serie di norme riguardanti i sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 14004) e relativo processo di certificazione (appendice B).


LINEE GUIDA ANAC N. 2 NON SONO VINCOLANTI


In merito all'eventuale discrasia fra la legge di gara e le prescrizioni di cui alle linee guida dell’ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 (in tema di ‘Offerta economicamente più vantaggiosa’), la quinta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6026 del 22 ottobre 2018, ha osservato che “trattandosi pacificamente di linee guida ‘non vincolanti’ (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell’articolo 213 del nuovo ‘Codice dei contratti’), esse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara”.
Nella suddetta sentenza il CdS ha anche ricordato che “la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la possibilità di applicare in modo attenuato il tendenziale divieto di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente, alla duplice condizione a) che taluni aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente ‘illuminare’ la qualità della offerta e b) che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo (in tal senso: Cons. Stato, V, 3 ottobre 2012, n. 5197)”.

REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO DELLA LOMBARDIA


La Regione Lombardia ha adottato il regolamento edilizio-tipo (RET) che recepisce l'Intesa tra Governo, Regioni e Autonomie Locali. I Comuni dovranno adeguarsi entro e non oltre 180 giorni e il mancato adeguamento comporterà comunque la diretta applicazione delle definizioni uniformi che prevarranno sulle disposizioni comunali.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Con la sentenza n. 252/2018 pubblicata il 18 luglio, la prima sezione del Tar Friuli Venezia Giulia ricorda che l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti) “consente alle stazioni appaltanti la facoltà di dare corso alla procedura semplificata nel caso di affidamento di contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00”.
Come testualmente previsto dalla disposizione richiamata, detta procedura negoziata deve essere preceduta dalla “consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.
In relazione allo svolgimento di tale attività di consultazione degli operatori economici, le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione 1° marzo 2018, n. 206, precisano che “la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni” (punto 5.1.4)”.
Nel caso di specie esaminato dal Tar Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione “ha omesso di dare corso alla prescritta pubblicazione dell’avviso, adempimento del quale (al di là di un generico cenno all’interno della memoria di costituzione - p. 11) non viene fornita prova alcuna”.
“Come correttamente evidenziato dal ricorrente, neppure sussistono nel caso di specie i presupposti (al di là del laconico riferimento all’urgenza di affidare il servizio) per dare corso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, D. Lgs. n. 50 del 2016”.
L’Amministrazione “non ha neppure indicato quelle ragioni di “estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice” che, se sussistenti, avrebbero consentito di derogare agli adempimenti previsti dalla procedura adottata ((art. 63, comma 2, lett. c)”.
La deroga, peraltro, “appare del tutto incompatibile con la prevista facoltà di proroga annuale dell’affidamento, dovendosi considerare che l’esenzione dall’obbligo di pubblicazione appare consentita solo “nella misura strettamente necessaria” ad affrontare la specifica situazione emergenziale, la quale costituisce la causa ovvero l’occasione dell’affidamento, ciò che precluderebbe la possibilità di disporre un eventuale rinnovo a favore dell’aggiudicatario, allorché le condizioni di urgenza siano inevitabilmente venute meno”.
In conclusione, “la rilevata carenza della prescritta pubblicità dell’avviso rende del tutto inattendibile la procedura di selezione del contraente posta in essere dall’Amministrazione e, nel contempo, si dimostra direttamente lesiva della posizione del ricorrente, avendone illegittimamente precluso la partecipazione, nonostante egli risultasse in possesso dei titoli prescritti”.
In allegato la sentenza n. 252/2018 del Tar Friuli Venezia Giulia

SUL COMPUTO DEL FATTORE DI CORREZIONE



Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 30 agosto 2018, n. 13: una conclusione definitiva sul metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, sia la media delle offerte che la prima cifra decimale dopo la virgola che discrimina il calcolo della soglia (pari alla predetta media se la prima cifra decimale è pari, decrementando del 15% la stessa media se la prima cifra decimale è dispari) devono fare riferimento alle offerte ammesse (cosiddette "offerte centrali" o "offerte residue") senza contare le offerte di maggior ribasso e di minor ribasso.

L’art. 97, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti; conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’”.
Lo ha precisato l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n.13/2018 pubblicata il 30 agosto.
La previsione di cui all’art. 97, comma 2, lett. b) del nuovo Codice dei contratti ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti.
Secondo un primo orientamento (condiviso dalla Sezione remittente) le due parti di cui si compone la disposizione in esame dovrebbero essere interpretate ed applicate secondo un criterio di carattere – per così dire – ‘dissociativo’.
In base a tale opzione interpretativa, il Legislatore avrebbe consapevolmente tenuto distinte: i) (da un lato) la platea dei concorrenti in relazione ai quali determinare la media aritmetica dei ribassi (platea che andrebbe individuata previo il ‘taglio delle ali’) e ii) dall’altro, la platea dei concorrenti da prendere in considerazione al fine della determinazione del c.d. ‘fattore di correzione’ (platea che andrebbe identificata con l’intero novero dei concorrenti ammessi, senza ‘taglio delle ali’).
In base a un secondo orientamento la disposizione in esame dovrebbe invece essere intesa secondo un criterio di carattere – per così dire – ‘associativo’.
Secondo tale opzione la locuzione ‘offerte ammesse’ (al netto del ‘taglio delle ali’) di cui alla prima parte del comma 2, lett. b) e la locuzione ‘concorrenti ammessi’ di cui alla seconda parte della disposizione farebbero riferimento a platee omogenee (ambedue da individuare previo il ‘taglio delle ali’).
L’Adunanza plenaria ritiene che prevalenti ragioni inducano a propendere per la seconda delle richiamate opzioni, alla quale aderisce la prevalente giurisprudenza di secondo grado (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 435; id. 17 maggio 2018, n. 2959).
Elementi di carattere teleologico e sistematico militino nel senso di “[ritenere] corretta l'interpretazione secondo cui la previa esclusione (c. d. taglio delle ali) va inclusa anche nel calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla media”. Non emergono valide ragioni per cui, una volta eliminate alcune offerte dal criterio di calcolo, le stesse possano successivamente rientrare a farne parte. In modo parimenti condivisibile si è escluso che il Legislatore abbia inteso applicare il calcolo della media limitatamente ai ribassi ammessi dopo il taglio delle ali per poi successivamente calcolare, all’opposto, la somma dei ribassi prendendo in considerazione tutti i ribassi originali, seppur già esclusi.
Ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che la sostanziale presunzione su cui si fonda lo stesso meccanismo del ‘taglio delle ali’ è tale da non soffrire eccezioni o intermittenze nello sviluppo logico ed aritmetico della determinazione della soglia di anomalia. Ne consegue che un metodo di calcolo il quale prendesse in considerazione tale presunzione ai fini della prima operazione, ma la escludesse dalla seconda, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio.

La questione era stata rimessa all’Adunanza plenaria dalla quinta sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3472 dell'8 giugno 2018 per la corretta interpretazione dell’art. 97, comma 2, lett. b), secondo alinea, del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nella parte in cui si richiamano i “concorrenti ammessi” per il computo del cd. ”fattore di correzione”, per stabilire se vi rientrano anche i concorrenti le cui offerte sono state escluse dal punto di vista aritmetico per il calcolo del cd. taglio delle ali.
La quinta sezione di Palazzo Spada ha ricordato che secondo una prima tesi, alla quale aderisce, dalla lettera del disposto di cui all’art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si evidenzia la necessità di procedere al c.d. “taglio delle ali” per la determinazione della media aritmetica dei ribassi, senza precisare alcunché quanto al calcolo della somma dei ribassi offerti, necessario ai fini del calcolo del fattore di correzione.
Se il legislatore avesse voluto escludere le offerte che residuano dopo il taglio delle ali, oltre che nel calcolo della media, anche nella determinazione del fattore di correzione della media stessa, lo avrebbe esplicitato, anziché fare genericamente riferimento ai “ribassi offerti dai concorrenti ammessi”.
Pertanto, l’operazione di somma dei ribassi è diversa dalla media aritmetica prevista dalla prima parte dell’art. 97, comma 2, lett. b).
Secondo un’altra tesi, condivisa da una parte della giurisprudenza amministrativa sia di appello che di primo grado (cfr., per il grado di appello, le recenti sentenze sez. V, 23 gennaio 2018, n. 435 e 17 maggio 2018, n. 2959), per il calcolo della media aritmetica non vanno considerate le offerte previamente escluse in virtù del taglio delle ali, non ritenendosi che il legislatore abbia inteso applicare il calcolo della media limitatamente ai ribassi ammessi dopo il taglio delle ali per poi successivamente calcolare, all’opposto, la somma dei ribassi prendendo in considerazione tutti i ribassi originali, seppur già esclusi.
Ha ricordato la Sezione che l'Adunanza plenaria si è già occupata del tema (ma non del caso di specie), già chiarendo il criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali (Cons. St., A.P., 19 settembre 2017, n. 5, su remissione della Sezione III con ord. 13 marzo 2017, n. 1151, stabilendo che, avuto riguardo al criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, devono applicarsi i seguenti principi di diritto:
a) il comma 1 dell’art. 86, d.lgs. n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come ‘unica offerta’ tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse;
b) il secondo periodo del comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 (secondo cui “qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'art. 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia nel caso in cui esse si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse.
Tale pronuncia conferma l’importanza di massima della questione del corretto criterio di calcolo delle soglie di anomalia, a valle delle incertezze (e delle conseguenti divergenti pronunce giurisprudenziali, specie di primo grado) derivanti dalla infelice formulazione lessicale delle relative norme, essenziale per garantire la correttezza degli appalti pubblici e la sostenibilità delle relative offerte.

ATI VERTICALI


ANAC, con il parere n. 46672 del 31 maggio 2018, ha aderito alla tesi prospettata dal gruppo di lavoro di Ance Aies Salerno, rispetto alla tutela delle mandanti di un’ATI verticale nell’ambito delle cauzioni e polizze.

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI


L'Inail ha pubblicato sul suo portale il volume “Il codice di prevenzione incendi. La progettazione antincendio. Applicazioni pratiche nell’ambito del d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.”, risultato della collaborazione tra Inail, Sapienza Università di Roma e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2016/2018.
Le misure di prevenzione e protezione da adottarsi nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze, costituiscono un obbligo del Datore di Lavoro sancito dall’art. 46 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (testo unico per la sicurezza) e specificato nel dettaglio dal d.m. 10 marzo 1998.
Le suddette misure, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio, possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.
La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia, può essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili ed aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi (metodo prestazionale).
In questo contesto si inserisce il Codice di prevenzione incendi (Co.P.I.) il quale, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha recentemente condotto un sondaggio, che ha coinvolto più di 2000 ingegneri - il 6,3% “professionisti antincendio” attualmente iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno – in merito ai progetti e alle deroghe che hanno fatto ricorso al Codice come metodo di progettazione. L'indagine ha rivelato un notevole interesse verso le nuove potenzialità introdotte dal Codice ma, allo stesso tempo, un utilizzo non diffuso dello stesso: oltre il 62% dei progettisti, infatti, pur avendo frequentato corsi di formazione incentrati sull’utilizzo del Codice, non ha provato ad utilizzarlo oppure ha rinunciato dopo un tentativo; di quelli che lo hanno adottato, pochi hanno fatto ricorso alle cosiddette soluzioni alternative.
Probabilmente a causa della percepita complessità dello strumento normativo, e conseguente aumento della responsabilità, il Codice è di fatto spesso ignorato a vantaggio del più “consolidato” metodo prescrittivo.
Al fine di illustrare le potenzialità del Codice e di fornire degli strumenti esplicativi, incentrati su esempi pratici di progettazione, che sembrano rappresentare un’esigenza particolarmente sentita dai professionisti intervistati nel sondaggio, è stata attivata una collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente - Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale - Università di Roma “Sapienza”, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e il Dipartimento per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.).
Saranno quindi sviluppati, secondo l’approccio e con gli obiettivi sopra evidenziati, una serie di compendi riguardanti, fondamentalmente, le dieci misure della strategia antincendio presenti nel Codice:
- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.3 Compartimentazione
- S.4 Esodo
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- S.6 Controllo dell'incendio
- S.7 Rivelazione ed allarme
- S.8 Controllo di fumi e calore
- S.9 Operatività antincendio
- S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
La pubblicazione dell'Inail (clicca qui), di carattere introduttivo, si occupa della tematica generale relativa agli elementi di flessibilità progettuale offerti dal Codice.
I risultati di tale attività potranno costituire, negli intenti dei promotori dell’attività di ricerca, uno strumento di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e uno spunto di riflessione per i professionisti antincendio e, anche a scopo didattico, un ausilio pratico per gli studenti interessati alla formazione specialistica in materia di progettazione antincendio.

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI PER PROFESSIONISTI


Nel febbraio del 2018 la Commissione Europea ha pubblicato la guida “Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds”. Tale documento è stato tradotto anche in lingua italiana con il titolo “Orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti. Su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei”.
La guida fornisce istruzioni su come evitare gli errori spesso riscontrati negli appalti pubblici relativi a progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei. L’obiettivo è agevolare l’attuazione dei programmi operativi e incoraggiare l’adozione di buone prassi. Il documento non fornisce indicazioni giuridicamente vincolanti ma è finalizzato a fornire raccomandazioni generali e a illustrare le migliori prassi.
I concetti, le idee e le soluzioni proposti non pregiudicano la legislazione nazionale e dovrebbero essere intesi e possono essere adeguati tenendo conto del quadro giuridico nazionale.
Intendono offrire assistenza pratica ai funzionari responsabili degli appalti pubblici, aiutandoli a evitare alcuni tra gli errori e le rettifiche finanziarie più frequenti rilevati negli ultimi anni dalla Commissione nell’uso dei fondi SIE (cfr. 6.1. Errori più comuni negli appalti pubblici).
La Guida ha una funzione di orientamento: va considerata come un supporto e non sostituisce procedure e regolamenti interni.
Non è un manuale di istruzioni su come ottemperare alle prescrizioni stabilite dalla direttiva 2014/24/UE.
Sicuramente non si tratta di un’interpretazione giuridica definitiva del diritto dell’Unione.
È fondamentale che tutti coloro che sono coinvolti nella procedura di appalto rispettino la legislazione nazionale, i regolamenti interni della propria organizzazione e le norme UE.
In assenza di documenti orientativi equivalenti a livello nazionale o specifici per un determinato fondo, le autorità di gestione possono scegliere volontariamente di adottare il documento quale orientamento per i beneficiari di sovvenzioni UE.
Gli orientamenti della Guida sono strutturati seguendo le fasi principali di una procedura di appalto pubblico, dalla pianificazione all’esecuzione del contratto di appalto, ed evidenziano le questioni a cui prestare attenzione e i potenziali errori da evitare, nonché metodi o strumenti specifici da utilizzare.

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI SUBAPPALTI

La fattura elettronica nei confronti dei subappaltatori nell’ambito di contratti con la PA è obbligatoria dal primo luglio 2018, in base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2018. Non si tratta quindi di un’opzione, e nemmeno di un adempimento che bisogna effettuare solo se viene richiesto. Si tratta di un obbligo, quindi è necessario emetterla a prescindere dal fatto che il cliente lo abbia richiesto o meno.
Il motivo è che la fatturazione elettronica ha, fra le altre cose, il vantaggio di essere automaticamente nota al Fisco, e non a caso da quando diventerà obbligatoria per tutte le operazioni verso privati, dal primo gennaio 2019, non si renderanno più necessari una serie di adempimenti attualmente previsti per le partite IVA, come la comunicazione delle operazioni rilevanti.
La normativa di riferimento è la legge 205/2017, comma 917, in base alla quale dallo scorso primo luglio la fatturazione elettronica è obbligatoria per «subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica». Un utile riferimento di prassi è la circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate.
Come previsto dall'art. 1, comma 917, lettera b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio per il 2018), dall'1 luglio 2018 sono obbligati ad emettere fattura elettronica i soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.
L'Agenzia delle Entrate, al fine di rispondere ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti, ha emesso la circolare 2 luglio 2018, n. 13/E recante "Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017".
I chiarimenti si sono resi necessari in considerazione della pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79 recante "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante" (entrato in vigore il 28 giugno 2018) con il quale, intervenendo sull’articolo 1, commi 917, lettera a), e 927 della legge di bilancio 2018, ha:
·         rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale;
·         sino al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime cessioni le modalità di documentazione precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 e dall’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché dal relativo decreto di attuazione.
Per quanto riguarda la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, le Entrate hanno chiarito che considerata la definizione di subappalto contenuta nell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), la fatturazione elettronica si applica solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.
Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).
Ad esempio, sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).
Nel caso in cui il committente a monte dell’appalto non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato, l'Agenzia ha chiarito che deve escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica si estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come PA.
Per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una PA o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto, le Entrate hanno chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estende ai rapporti consorzio-consorziate. È peraltro da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.
circolare 2 luglio 2018, n. 13/E

CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI PUBBLICI: ACCESSO ALLE INFORMAZIONI


ANAC comunica che “le modalità di accesso telematico alle informazioni presenti nel Casellario, previste all’art.10 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici, saranno progressivamente rese disponibili, comunicandone l’attivazione nell’apposita pagina del servizio sul sito dell’Autorità”.

DECRETO SICUREZZA


Nella Gazzetta Ufficiale n.231 de 4/10/2018 è stato pubblicato il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata”.
In vigore dal 5 ottobre 2018 e inviato alle Camere per la conversione in legge, il provvedimento è composto da 40 articoli. Si segnala in particolare l'articolo 25 (“Sanzioni in materia di subappalti illeciti”) e l'art. 26 (“Monitoraggio dei cantieri”).
SANZIONI INASPRITE IN CASO DI SUBAPPALTI ILLECITI.
L'art. 25 inasprisce le sanzioni per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto: “All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»;
b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».”
“L’intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato in parola e, secondariamente, l’equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture”, spiega la relazione tecnica.
OBBLIGO DI COMUNICARE ANCHE AL PREFETTO LA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DEI CANTIERI.
L'art. 26 impone di comunicare anche al prefetto la segnalazione di inizio attività dei cantieri nell’ambito della provincia, al fine di potenziare la rete di prevenzione antimafia sul territorio e garantire una maggiore circolarità delle informazioni per un più puntuale monitoraggio dei cantieri: “All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonche' al prefetto».”

APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI DI CONTRATTO


Con riferimento al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di bollo ai capitolati e al computo metrico che fanno parte del contratto di appalto per lavori e servizi, l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 35/2018, fa presente che il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante (Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all’articolo 32 del D.Lgs n. 50 del 2016. In particolare, l’articolo 22 del decreto ha introdotto il comma 14-bis al richiamato articolo 32 che stabilisce “I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”.
Rispetto alla disciplina precedente, per quanto di interesse, è venuto quindi meno l’obbligo di richiamare tali documenti nell’ambito del contratto.
CAPITOLATI. Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, ai capitolati oggetto del quesito, si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto (es. termini entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto), sono riconducibili alle tipologie di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.
Al riguardo, si confermano, dunque, i chiarimenti già resi dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. Per quanto concerne inoltre il trattamento agli effetti dell’imposta di bollo del computo metrico estimativo, con la stessa risoluzione n. 97 del 2002 è stato precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati. Pertanto, il computo metrico estimativo, in quanto elaborato tecnico la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientra tra gli atti individuati dall’articolo 28 della tariffa, parte seconda, del DPR n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2 del DPR. n. 642 del 1972 si verifica il caso d’uso quando “…gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione”.
OFFERTE ECONOMICHE. Relativamente al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di bollo alle offerte economiche, formulate dagli operatori nell’ambito del MEPAB, non seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione, si può ritenere applicabile anche nel caso in esame quanto rappresentato con la risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013.
Ciò in quanto, l’iter procedurale del mercato elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano (MEPAB) è sostanzialmente analogo a quello della mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); entrambe le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono, infatti, soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016.
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DEL CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA. In merito al quesito concernente il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo del documento riepilogativo del contenuto dell’offerta economica generato automaticamente dal sistema, si ritiene che il documento in questione non assume un’autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di bollo rispetto al documento principale "offerta economica". Lo stesso assolve, infatti, all’unica funzione di riepilogare il contenuto dell’offerta e, come tale, non rientra nell’ambito delle "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, (...), descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti", di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima del DPR n. 642 del 1972.
ISTANZE/DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA. Con un altro quesito viene chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, alle istanze/dichiarazione di partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica come previsto dall’articolo 23–bis dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
Tale articolo al comma 1, stabilisce che “Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e richiedere l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa statale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito".
ISTANZE/DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. Relativamente al trattamento tributario da riservare ai fini dell’imposta di bollo alle istanze/dichiarazioni di partecipazione alla procedura di gara, si osserva che l’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR n. 642 del 1972, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le “…Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
In linea generale, quindi, le istanze dirette ad una amministrazione dello Stato sono soggette all'imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.
In deroga alla predetta disposizione, la tabella allegata prevede specifiche previsioni esentative per alcune tipologie di atti e documenti.
In particolare, l’articolo 14 della tabella annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta, in modo assoluto, dall’imposta di bollo le “Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4/1/1968, n. 15 (ora articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000) e successive modificazioni ed integrazioni”.
La previsione esentativa di cui al richiamato articolo 14 della tabella concerne la possibilità di comprovare la sussistenza di determinati fatti o il possesso di taluni requisiti e stati personali mediante dichiarazioni rilasciate dall’interessato, in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative e degli atti di notorietà.
Fatte tali premesse, per quanto concerne il caso di specie, esaminati i documenti allegati all’istanza di interpello contenenti una serie di notizie e di dichiarazioni, l'Agenzia delle Entrate ritiene che gli stessi non possano essere ricondotti nell’ambito delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.
Indipendentemente dal contenuto e dalla valenza giuridica delle dichiarazioni rese, le stesse sono, infatti, rilasciate all’interno della cosiddetta “dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara”.
Tale dichiarazione non si limita, infatti, alla semplice comunicazione di requisiti ma contestualmente e prevalentemente contiene una richiesta volta all’ottenimento di un provvedimento quale la partecipazione alla procedura di gara.
Pertanto, di ritiene che la stessa debba essere assoggettata ad imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 3 della tariffa, allegata al DPR n. 642 del 1972.

VIGILANZA ANAC IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI


In G.U. n. 241 del 16 ottobre 2018 è pubblicata la Delibera dell'Autorità anticorruzione 4 luglio 2018 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di contratti pubblici”.
Questo regolamento disciplina i procedimenti dell'Anac concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 3, lettere a), b), g) del nuovo Codice dei contratti.
Composto da 27 articoli, il nuovo regolamento sostituisce il precedente «Regolamento del 15 febbraio 2017 sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di contratti pubblici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, ed entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

OBBLIGO DI DGUE IN FORMATO ELETTRONICO

Dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo del Dgue e dei mezzi di comunicazione nello svolgimento di procedure di aggiudicazione esclusivamente in formato elettronico in attuazione all'articolo 40 del Codice Appalti, d.lgs. 50/2016. Il Documento di gara unico europeo elettronico, ai sensi dell’art. 59 della direttiva 2014/24/UE, recepito integralmente dall’art. 85 del Codice, consiste in un modello autodichiarativo, sviluppato sulla base di uno standard europeo, con cui l’operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti per la partecipazione a gare d’appalto.
Nei documenti di gara per una data procedura di appalto, le stazioni appaltanti dovranno indicare le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante. L’adozione del DGUE elettronico serve a ridurre gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle procedure di gara, e a semplificare le procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Il documento di gara unico elettronico è disponibile dal 18 aprile, come previsto dall'articolo 85, comma 1 del Codice, ma il comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2018 aveva poi fatto slittare la data al 18 ottobre. Dal 18 ottobre il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, “eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto”.
Secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, in caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme di cui al DPR n.445/2000. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE. L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile, per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.

venerdì 7 settembre 2018

IL GIUDICE AMMINISTRATIVO NON PUÒ ENTRARE NEL MERITO DELLE GIUSTIFICHE


Nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2018, n. 5047, si afferma:

(...) è infatti principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, dal quale non vi è alcuna evidente ragione per discostarsi, nel caso di specie, quello per cui “il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto” (Cons. Stato, III, 22 gennaio 2016, n. 211).
Per l’effetto, “l’esame delle giustificazioni, il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione ed esulano dalla competenza del giudice amministrativo (Cons. St., V, n. 3800/2014, n. 3770/2014, 1667/2014, 26 giugno 2012, n. 3737; 22 febbraio 2011, n. 1090; 8 luglio 2008, n. 3406; 29 gennaio 2009, n. 497), che può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione abnormi o inficiati da errori di fatto (Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2014, n. 3459; 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183).
In tal caso il giudice di legittimità esercita il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 8 luglio 2014, n. 3459, 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183, 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206)” (ex plurimis, Cons. Stato, V, 29 aprile 2015, n. 2175; VI, 14 agosto 2015, n. 3935).
Il giudice amministrativo, anche nel regime del nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), può sindacare le valutazioni dell’amministrazione esclusivamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non può invece procedere ad una nuova ed autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci.
Tale sindacato rimane dunque limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi (ex multis, Cons. Stato, III, 22 gennaio 2016, n. 211).

mercoledì 5 settembre 2018

ESERCIZIO DEI POTERI DI ANAC


Pubblicata sulla G.U. n. 164 del 17 luglio 2018 la delibera ANAC n. 572 del 13 giugno 2018: Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016

COMMISSARI DI GARA: ALBO E COMPENSI


- prima il Comunicato del presidente di ANAC del 18 luglio 2018: Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari. Per tutte le gare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo pubblicate dopo il 10 settembre 2018 e che scadono dopo il 15 gennaio 2019, obbligo di ricorso all'Albo dei commissari di cui alle linee guida n. 5 (attuazione degli artt. 77 e 78 del Codice dei contratti).

- poi un secondo Comunicato del presidente di ANAC del 18 luglio 2018: Aggiornamento dell’allegato alle linee guida n. 5, contenente l’elenco delle sottosezioni per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara (da notare: si tratta di Linee guida vincolanti, ma i comunicati non sono vincolanti)

- da ultimo Il T.A.R. Lazio, con Ordinanza 2 agosto 2018, n. 4710, sospende il decreto ministeriale (MIT) 12 febbraio 2018: Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi, nella parte in cui definisce i «Compensi minimi».



RITARDI DI PAGAMENTO - IL CODICE DEI CONTRATTI NON È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2011/7/UE


Il 7 giugno 2018 la Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia in quanto il suo diritto nazionale non è conforme alla direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE).
Nel mese di aprile 2017 l'Italia ha apportato una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016). Una delle nuove disposizioni estende sistematicamente di 30 giorni i tempi di gestione del pagamento delle fatture per stato avanzamento lavori negli appalti pubblici.
Le autorità italiane sostengono che tale ulteriore periodo sia necessario ai fini delle verifiche, anche qualora siano già state svolte nel corso delle diverse fasi di realizzazione delle opere pubbliche. Tale disposizione, che estende il periodo in questione di ulteriori 30 giorni, si configura come una violazione della direttiva sui ritardi di pagamento.
La direttiva dispone che le autorità pubbliche debbano eseguire i pagamenti non oltre 30 o 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi. Nel luglio 2017 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia nel quadro di un impegno costante volto a garantire la tempestività dei pagamenti a favore degli operatori economici, spesso PMI, e a migliorare l'attuazione della direttiva in tutta l'UE.
L'Italia dispone ora di due mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE.
Ricordiamo che nel dicembre 2017 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE a causa del sistematico ritardo con cui le amministrazioni pubbliche italiane effettuano i pagamenti nelle transazioni commerciali (LEGGI TUTTO).

FATTORE DI CORREZIONE DELL’ART. 97, COMMA 2, LETT. B)


La quinta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria la questione relativa alla corretta interpretazione dell’art. 97, comma 2, lett. b), secondo alinea, del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nella parte in cui si richiamano i “concorrenti ammessi” per il computo del cd. ”fattore di correzione”, per stabilire se vi rientrano anche i concorrenti le cui offerte sono state escluse dal punto di vista aritmetico per il calcolo del cd. taglio delle ali.
La quinta sezione di Palazzo Spada ha ricordato che secondo una prima tesi, alla quale aderisce, dalla lettera del disposto di cui all’art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si evidenzia la necessità di procedere al c.d. “taglio delle ali” per la determinazione della media aritmetica dei ribassi, senza precisare alcunché quanto al calcolo della somma dei ribassi offerti, necessario ai fini del calcolo del fattore di correzione.
Se il legislatore avesse voluto escludere le offerte che residuano dopo il taglio delle ali, oltre che nel calcolo della media, anche nella determinazione del fattore di correzione della media stessa, lo avrebbe esplicitato, anziché fare genericamente riferimento ai “ribassi offerti dai concorrenti ammessi”.
Pertanto, l’operazione di somma dei ribassi è diversa dalla media aritmetica prevista dalla prima parte dell’art. 97, comma 2, lett. b).
Secondo un’altra tesi, condivisa da una parte della giurisprudenza amministrativa sia di appello che di primo grado (cfr., per il grado di appello, le recenti sentenze sez. V, 23 gennaio 2018, n. 435 e 17 maggio 2018, n. 2959), per il calcolo della media aritmetica non vanno considerate le offerte previamente escluse in virtù del taglio delle ali, non ritenendosi che il legislatore abbia inteso applicare il calcolo della media limitatamente ai ribassi ammessi dopo il taglio delle ali per poi successivamente calcolare, all’opposto, la somma dei ribassi prendendo in considerazione tutti i ribassi originali, seppur già esclusi.

Ha ricordato la Sezione che l'Adunanza plenaria si è già occupata del tema (ma non del caso di specie), già chiarendo il criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali (Cons. St., A.P., 19 settembre 2017, n. 5, su remissione della Sezione III con ord. 13 marzo 2017, n. 1151, stabilendo che, avuto riguardo al criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, devono applicarsi i seguenti principi di diritto:
a) il comma 1 dell’art. 86, d.lgs. n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come ‘unica offerta’ tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse;
b) il secondo periodo del comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 (secondo cui “qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'art. 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia nel caso in cui esse si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse.
Tale pronuncia conferma l’importanza di massima della questione del corretto criterio di calcolo delle soglie di anomalia, a valle delle incertezze (e delle conseguenti divergenti pronunce giurisprudenziali, specie di primo grado) derivanti dalla infelice formulazione lessicale delle relative norme, essenziale per garantire la correttezza degli appalti pubblici e la sostenibilità delle relative offerte.

CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI PUBBLICI


Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.148 del 28 giugno 2018 è pubblicato il Regolamento dell'Anac per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti).
Approvato dall'Anac nell'adunanza del 6 giugno 2018 con delibera n. 533, questo regolamento disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare:
a) la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le s.a., le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicare alla Autorita';
b) il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico;
c) l'aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.
Il regolamento – CLICCA QUI - entra in vigore il 29 giugno 2018 ed è pubblicato anche sul sito istituzionale dell'Autorità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA


Con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi relativi alla fatturazione elettronica a seguito dell’emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018.
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE CARTACEA, NULLA CAMBIA. L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.
OLTRE IL FORMATO XML. La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.
APPALTI, L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento di prassi di oggi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La Circolare precisa, inoltre, che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio consorziate.

REGOLAMENTO SUI CONTENUTI MINIMI DEI VERBALI DELLA VIA


Questo provvedimento, in vigore dal 24 agosto 2018, stabilisce che “i contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprendono le informazioni di cui all'allegato 1. I predetti verbali sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato 2”.
Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114» ha disposto, all'articolo 25, comma 5, che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del presente decreto».

TRS - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (DAU)


Il DPR 120/2017, riguardante la gestione delle terre e rocce da scavo (TRS),  all’art. 7 in relazione alla Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU), richiede che l’esecutore delle opere o il produttore delle TRS attestino mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l’avvenuto utilizzo delle TRS secondo quanto previsto da piano di utilizzo o dalla dichiarazione inviata prima dell’inizio dei lavori. La DAU deve essere inviata entro i termini di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione.
Sempre l’art. 7 prevede che l’omessa dichiarazione entro i termini di cui sopra comporta la cessazione della qualifica delle TRS come sottoprodotto, questo ha come conseguenza la contestazione di violazioni previste dalla Parte IV del Dlgs 152/06 (Rifiuti) con rilevanza penale.
L'Arpa Toscana ha predisposto delle FAQ sul tema delle TRS.