Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 27 novembre 2017, la Legge 20 novembre 2017,
n. 167 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017” , entrata
in vigore il 12 dicembre.
Il
provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione
e di 8 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), a superare alcune delle
contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU Pilot, a
garantire la corretta attuazione di 3 direttive già recepite nell'ordinamento
interno, introdurre sanzioni per la violazione di norme regolamentari europee,
nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.
MANUTENZIONE
ASCENSORI, RIATTIVATE LE COMMISSIONI PREFETTIZIE PER L’ABILITAZIONE. Tra gli
articoli da segnalare c'è il n. 23 recante “Disposizioni per l'integrale
attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti
di sicurezza degli ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori”:
1.
Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli
ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche' per l'esercizio
degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall'articolo 15,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, e' valido in tutto il territorio nazionale ed e'
rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova
teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo
nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze
tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria,
designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello
sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da
un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni
regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale
agenzia le competenze in materia. La commissione e' presieduta dal funzionario
designato dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova
teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il
presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun
compenso.
2.
La data e la sede delle sessioni di esame e' determinata dal prefetto. Il
prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza
delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione,
puo' disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella
regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del
certificato di abilitazione.
3.
Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.
4.
Il Governo e' autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di
entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono
abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.
ENERGIA
E FONTI RINNOVABILI. Il Capo VII (articoli da 19 a 21) contiene disposizioni in
materia di energia e di fonti rinnovabili. L'articolo 19 adegua la normativa
nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di
aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, con riferimento
alle imprese a forte consumo di energia elettrica. L'articolo
contiene (comma 1) una disposizione di carattere generale che destina
automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche degli utenti che
sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure previste ai commi
successivi, almeno il 50 per cento delle risorse derivanti dalle riduzioni per
gli anni 2017-2019, della componente tariffaria A3, destinata alla promozione
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'oggetto principale
dell'articolo (commi 2-5) è tuttavia la modifica della disciplina delle
agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
Inoltre l'articolo interviene (commi 6 e 7) sull'ambito di applicazione del regime
tariffario speciale per l'approvvigionamento di energia elettrica del sistema
ferroviario.
L'articolo
20 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della
Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia
2014-2020, attraverso misure di sostegno alla produzione di energia da
fonti rinnovabili. Al comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo
24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un nuovo testo, in base alle
quali l'incentivo riguarderà la produzione di energia elettrica da impianti di
potenza nominale fino a un valore che sarà stabilito con appositi decreti, di
cui tuttavia si anticipano alcuni elementi; inoltre, la lettera a) stabilisce
che la diversificazione dell'incentivo per fonti e per scaglioni di potenza
sarà finalizzata esclusivamente alla riduzione dei costi, anziché a commisurare
l'incentivo stesso ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle
economie di scala. Nella disposizione si puntualizza altresì che l'incentivo
riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata dell'impianto in
esercizio. La lettera b), modifica il comma 4, lettera c) dell'articolo 24 del
citato decreto legislativo. La novità ha ad oggetto le procedure d'asta al
ribasso per impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti
per l'accesso agli incentivi di cui sopra, gestite tramite il GSE (Gestore
Servizi Energetici). Queste procedure, finora relative ad un contingente di
potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia d'impianto, per effetto
della novella riguarderanno i contingenti di potenza anche riferiti a più
tecnologie e specifiche categorie di intervento.
L'articolo
21 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della
Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia
2014-2020, con riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale.
La disposizione demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la
definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale, definendone i
requisiti e i parametri. La finalità è quella di consentire la rideterminazione
dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli
oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento
di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di
decarbonizzazione, in modo conforme ai criteri di cui alla Comunicazione della
Commissione europea. Viene inoltre demandata alla Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, su indirizzo adottato dal Ministro dello
sviluppo economico, la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli
oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finanziamento
di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di
decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico
dei clienti finali. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas
superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati
all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli
oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento
di misure in materia di obiettivi comuni per la decarbonizzazione. Si
stabilisce, anche in relazione a tale previsione, il vincolo che i
provvedimenti dell'Autorità assicurino l'invarianza del gettito tributario e la
clausola di invarianza finanziaria.
SOSTANZE
E MISCELE. L'articolo 15 introduce un nuovo illecito amministrativo, punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, a carico di
chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'art. 48
del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) sulla classificazione,
l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele. In particolare, la nuova
disposizione inserisce l'articolo 10-bis nel decreto legislativo n. 186 del
2011 , che detta la disciplina sanzionatoria recata dal citato Regolamento
1272/2008. Più precisamente, il nuovo articolo 10-bis dispone le sanzioni
amministrative pecuniarie, da 10.000 a 60.000 euro, comminate per le violazione
delle prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'art. 48, paragrafi 1 e
2, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 1272/2008, in base alle quali: la
pubblicità delle sostanze classificate come pericolose deve menzionare le
classi o le categorie di pericolo, e la pubblicità di una miscela classificata
come pericolosa o contenente una sostanza classificata come pericolosa (di cui
all'articolo 25, par. 6, dello stesso Regolamento CLP), che permetta a una
persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione
dell'etichetta deve menzionare il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati
nell'etichetta. L'illecito amministrativo trova applicazione "salvo che il
fatto costituisca reato" (clausola di riserva penale).
ACQUE.
Il Capo VI (articoli da 16 a 18) contiene disposizioni in materia di tutela
dell'ambiente. L'articolo 16, modificato dall'Assemblea del Senato, integra le
disposizioni, dettate dall'art. 78-sexies del Codice dell'ambiente (D.Lgs.
152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello
stato delle acque - al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di
distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la
valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli
inquinanti nelle acque sotterranee - onde pervenire al superamento di alcune
delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU
Pilot 7304/15/ENVI. A tal fine, viene previsto che le autorità di bacino
distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti
nel distretto idrografico di competenza. Nel corso dell'esame al Senato,
l'articolo in esame è stato integrato mediante l'aggiunta di un periodo volto a
prevedere che le autorità di bacino distrettuali rendano disponibili nel
proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 195/2005,
i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai
citati laboratori.
ACQUE
REFLUE URBANE. L'articolo 17 interviene sulla disciplina relativa ai limiti di
emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree
sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e
azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità
dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato
dall'agglomerato urbano. Viene escluso che tali ulteriori attività di
monitoraggio e controllo comportino nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le
attività svolte dal gestore unico del servizio. Dalle disposizioni
dell'articolo non derivano effetti su quanto disposto dall'articolo 92 del
D.Lgs. 152/2006, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola, e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle
materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree.
EMISSIONI
INDUSTRIALI E AIA. L'articolo 18 modifica in più punti le norme che,
nell'ambito del Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006, sono volte ad
attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione
integrata ambientale (AIA) dettate dalla direttiva 2010/75/UE. La finalità
delle modifiche è quella di pervenire ad un recepimento completo della
Direttiva e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione
europea nell'ambito del caso EU Pilot 8978/16/ENVI. Le modifiche operate
investono quattro gruppi diversi di disposizioni: 1) la disciplina
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), dettata dalla parte seconda del
Codice; 2) le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento
dei rifiuti contenute nel Titolo III-bis della parte quarta del Codice; 3) le
norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi
impianti di combustione, contenute nella parte quinta del Codice; 4) la disciplina
relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di
titanio e solfati di calcio, contenuta nella parte quinta-bis del Codice.