La
misura del quinto dell’importo originario dell’opera (c.d. quinto d’obbligo)
rappresenta il limite entro il quale l’appaltatore è obbligato all’esecuzione
degli ulteriori lavori di cui al contratto di appalto originario, ed oltre il
quale, invece, i lavori possono essere qualificati come variante del predetto
contratto originario, spettando all’appaltatore il diritto alla risoluzione del
contratto, salvo che non voglia espressamente eseguirli, previo nuovo accordo.
Qualora
l’amministrazione appaltante richieda l’esecuzione di lavori diversi da quelli
indicati nel contratto originario ed in variante ad essi, per un importo
superiore al c.d. quinto d’obbligo, detta richiesta non trova fondamento
nell’originario contratto di appalto e ad essa, pertanto, non corrisponde alcun
obbligo da parte dell’appaltatore; con la conseguenza che il successivo accordo
intervenuto tra le parti per l’esecuzione dei nuovi lavori in variante (nella forma
di un atto di sottomissione o di un atto aggiuntivo) deve essere come un nuovo
contratto, autonomo rispetto a quello originario. Parere
dell’AVCP sulla Normativa n. AG 25 BIS 09 del 16/07/2009