E’
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno u.s., la legge 14 giugno 2019, n. 55, di
conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici” - c.d. decreto “Sblocca Cantieri”.
La
legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sulla G.U.R.I, ossia, a decorrere dal 18
giugno 2019.
Le
disposizioni in essa contenute trovano, quindi, applicazione con riferimento
alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a tale
data, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati trasmessi gli
inviti a presentare offerta (art.1, comma 21).
Le
principali modifiche al Codice dei Contratti pubblici introdotte dalla Legge
55/2019 riguardano:
REGOLAMENTO UNICO DI
ATTUAZIONE –
Si
dispone il ritorno al Regolamento Unico per la disciplina della fase di esecuzione,
di attuazione e integrazione del Codice. Il Regolamento dovrà essere approvato
entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, su
proposta del MIT e di concerto con il MEF, e sentita la Conferenza Stato
Regioni.
Il
regolamento recherà, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
a)
nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b)
progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto
c)
sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei
contraenti generali;
d)
procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e)
direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f)
esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità,
sospensioni e penali;
g)
collaudo e verifica di conformità;
h)
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti
degli operatori economici;
i)
lavori riguardanti i beni culturali.
A
decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia
le linee guida cd. “non vincolanti” di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle
materie sopra elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le
disposizioni recate dal regolamento.
LIVELLI DI PROGETTAZIONE –
Fino
al 31 dicembre 2020, per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di
impianti, è possibile:
-
provvedere all’affidamento, nel rispetto delle procedure di scelta del
contraente previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), sulla
base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale,
dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo
metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso;
-
provvedere all’esecuzione dei lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo.
Si
prevede che il progetto di fattibilità tecnica ed economica sia
obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali
solo per i lavori pubblici “sopra soglia” (cioè di importo pari o superiore alla
soglia di rilevanza europea). Per i lavori “sotto soglia”, invece, l’elaborazione
del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo
se richiesta dalla stazione appaltante.
CONCESSIONI DI LAVORI
PUBBLICI –
Gli
affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara
possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che
il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia
falsata dalla loro partecipazione.
METODI DI CALCOLO DEL
VALORE STIMATO DEGLI APPALTI E SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA –
Negli
appalti divisi in lotti viene previsto l’obbligo di computare il valore
complessivo dei lotti – e non quello del singolo lotto – per stabilire le
procedure di gara da seguire (se sopra o sotto soglia) anche qualora i singoli
lotti non vengano aggiudicati “contemporaneamente”.
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
DI APPALTO –
L’anticipazione
del prezzo d’appalto del 20%, viene estesa anche ai servizi e alle forniture, mentre
precedentemente era prevista solo per i lavori (modifica del comma 18
dell’articolo 35).
AFFIDAMENTO DIRETTO E
PROCEDURE NEGOZIATE –
Si
prevede l'affidamento diretto "ibrido" (3 preventivi) per gli appalti
compresi tra 40 e 150mila euro. Tra 150mila e 350mila euro tornano le procedure
negoziate con obbligo di consultazione di almeno 10 imprese. Tra 350mila euro e
fino a un milione procedura negoziata con la consultazione di almeno 15 imprese
Le
linee guida sul sottosoglia, già emanate dall'Anac, saranno sostituite dal
nuovo regolamento.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO –
Il
criterio del “minor prezzo” diventa modalità sempre utilizzabile in luogo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dei contratti
“sottosoglia”. Nel caso di utilizzo di tale criterio vi è l’obbligo di
applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l’appalto non
presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle offerte non sia
inferiore a 10.
Per
gli appalti sopra soglia, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
resta l’unico criterio di aggiudicazione a disposizione della stazione appaltante.
Viene
inoltre previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
oltre che nei casi già previsti, anche per i contratti di servizi e le forniture
di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
E’
stato reintrodotto il tetto del 30% per il punteggio economico nell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE O ESECUZIONE DEI LAVORI –
Per
gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere
realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di
affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole
attività di progettazione. Essi possono procedere all’affidamento della
progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle
risorse assegnate e finalizzate a seguito di provvedimento legislativo e
amministrativo.
ACQUISTI DEI COMUNI NON
CAPOLUOGO SENZA OBBLIGO DI AGGREGAZIONE –
E’
sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo, per i Comuni non capoluogo, di
procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche
appaltanti (ex art. 37 comma 4). La norma consente a tutti i Comuni non
capoluogo di operare in modo autonomo anche per acquisizioni di lavori, servizi
e forniture, di importi superiori alla soglia già prevista dai commi 1 e 2
dello stesso articolo 37.
OFFERTE ANOMALE -
Stabilisce
i criteri per l'individuazione delle offerte anomale da utilizzare in base al
numero di offerte ricevute (pari o superiore a 15, inferiore a 15). Il calcolo
della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a tre.
L'esclusione
automatica delle offerte anomale vale per tutti gli appalti sottosoglia, privi
di interesse transfrontaliero. L'esclusione automatica non opera quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.
APPALTO INTEGRATO –
E’
sospeso il divieto dell’appalto integrato fino al 31 dicembre 2020. Oltre tale
data parrebbe non più possibile indire o comunque espletare procedure che
prevedano l’appalto integrato.
PROGETTAZIONE APPALTO
INTEGRATO –
I
requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto
sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento
di attuazione. Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per
prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o
indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti
previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura
e ingegneria.
Si
stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e
costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della
progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal
proprio staff di progettazione.
Inoltre,
viene inserito nell'articolo un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi
in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla
realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara
le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del
compenso.
COMMISSARI DI GARA –
E’
sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo di scegliere i commissari di gara
tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC. Resta fermo
l’obbligo di individuare i commissari secondo le regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
MOTIVI DI ESCLUSIONE –
Con
le modifiche introdotte al comma 1 dell’articolo 80, tra i motivi di esclusione
dalle gare è eliminata la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna
riferita ad un subappaltatore.
ATTESTAZIONE SOA –
Con
le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei
contratti pubblici, per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile
è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
SUBAPPALTO –
Fino
al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione:
-
del comma 6 dell'articolo 105 del Codice ossia dell’obbligo di indicare la
terna di subappaltatori in sede di gara.
-
del comma 2 dell'articolo 174 del Codice, il quale prevede che gli operatori economici
indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono
subappaltare a terzi.
E’
previsto inoltre che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni
appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
DIFFERIMENTO DISCIPLINA
AFFIDAMENTI CONCESSIONARI –
E’
differito al 31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta
l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in
vigore del Codice (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare mediante
procedure ad evidenza pubblica una quota pari all’80% dei contratti di lavori,
servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali).