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giovedì 29 gennaio 2015

LINEE GUIDA ACCREDIA SU CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO NEI BANDI DI GARA



Accredia con la collaborazione tecnica di Consip S.p.A - Centrale acquisti della Pubblica Amministrazione il cui azionista unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze - ha pubblicato una guida pratica per supportare le stazioni appaltanti nell'analisi dei temi relativi alla certificazione e all'accreditamento nelle procedure ad evidenza pubblica.
La guida "I riferimenti alla certificazione accreditata nelle richieste di offerta e nei bandi di gara" indica alcune soluzioni pratiche per includere correttamente, in un bando di gara, la richiesta di requisiti relativi al possesso di una certificazione di Sistema, Prodotto / Servizio, o in casi specifici, alla disponibilità di una Persona certificata.

mercoledì 19 novembre 2014

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ



Sentenza n. 5608/2014 della sesta sezione del Consiglio di Stato.  
Qualora in un bando di gara venga prescritto, a pena di esclusione, l'obbligo di produrre la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 che riporti la dicitura “Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di: impianti di riscaldamento, termosanitari, condizionamento, cogenerazione e loro gestione” e “Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili”, si deve ritenere equivalente la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 avente ad oggetto attività di «Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione, anche in global service, di impianti tecnologici».
Tale certificazione di qualità, infatti, definisce i requisiti, di carattere generale, implementabili da ogni tipologia di organizzazione relativa al settore di accreditamento rientrando, quindi, nella previsione del bando concernente le attività di servizi integrati «agli immobili e/o agli impianti», e, per altro verso, è comprensiva delle capacità dell’impresa certificata di governare le caratteristiche del servizio e dei prodotti forniti, in modo da erogare effettivamente la qualità attesa, e quindi comprende anche i cosiddetti servizi di governo (v., nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2563).

martedì 23 settembre 2014

CAUZIONE PROVVISORIA

Con riferimento alla presentazione della cauzione provvisoria negli appalti di lavori pubblici, l’Autorità, nella Determinazione n. 4 del 10.10.2012, si è così espressa rispetto all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006: “Ai sensi dell’art. 75, comma 7, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La norma deve essere coordinata con quanto prescritto dall’art. 63 del Regolamento ai fini della qualificazione nelle classifiche superiori alla I ed alla II, per la quale le imprese devono possedere obbligatoriamente il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Pertanto, in tal caso, l’importo della cauzione è da ritenersi sempre dimidiato”.


L’attestazione di qualificazione SOA non è sempre idonea a dimostrare il possesso della certificazione di qualità, in quanto essa non è obbligatoria per le classifiche I e II, alla luce di quanto previsto dall’art. 63, comma 1, del d. P.R. n. 207/2010, che dispone che ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

mercoledì 3 settembre 2014

TERMINI DI VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ E PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Parere di Precontenzioso n. 182 del 06/11/2013 - d.lgs 163/06 Articoli 38, 40, 46, 84 -

Dichiarazione ai sensi dell’art. 38, primo comma, lett. m-quater del Codice. Certificazione di qualità aziendale scaduta in corso di gara - Una erronea dichiarazione resa da un consorzio circa l’insussistenza della causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-quater del D. Lgs. n. 163/2006, che non corrisponda alla formulazione alternativamente prescritta dall’art. 38, comma 2, (come modificato dal D.L. n. 70/2011), non legittima alla sua esclusione dalla gara, dovendosi, tutta al più, ipotizzare la necessità di un’integrazione, o una verifica d’ufficio da parte della commissione di gara in caso di aggiudicazione, secondo il principio generale di cui all’ art. 46 D. Lgs. n. 163/2006, nel senso dell’attenuazione degli oneri formali circa l’insussistenza di situazioni di controllo, e della prevalenza degli aspetti sostanziali ( cfr. AVCP., parere 25 luglio 2012 n. 130). L’esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater , non può prescindere dall’esame del contenuto sostanziale delle offerte economiche, come stabilito espressamente dal legislatore (cfr.AVCP, determinazione 16 maggio 2012 n. 1; cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2012 n. 844). Qualora un ‘impresa sia in possesso della certificazione di qualità al momento della sua partecipazione alla gara, e, abbia chiesto il rinnovo prima della sua scadenza, rinnovo successivamente accordato, “il tempo intercorso medio tempore non può essere addebitato all’interessata” (cfr. Tar Campania, 11 gennaio 2008, n. 144).

domenica 7 aprile 2013

3.1 AVVALIMENTO E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ


La certificazione di qualità esprime ed assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l’intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità.
Sono emerse in giurisprudenza opinioni contrastanti sull’ammissibilità del ricorso all’avvalimento per quanto concerne la certificazione di qualità. Sul punto, si ritiene di confermare la posizione già espressa dall’Autorità (4) nel senso dell’inammissibilità del ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità. Al riguardo, in primo luogo, si osserva che il legislatore italiano, nel recepire l’istituto dell’avvalimento all’art. 49 del Codice, ha riconosciuto allo stesso la medesima portata attribuitagli dal diritto comunitario. La norma nazionale, infatti, come quella comunitaria, ne circoscrive l’ambito oggettivo di applicazione ai soli requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo ovvero alla certificazione SOA. 
Pertanto, l’avvalimento ha portata generale solo nel perimetro sopra evidenziato, tanto è vero che dottrina e giurisprudenza non hanno mai messo in dubbio l’inapplicabilità dell’avvalimento ai requisiti di ordine generale, tradizionalmente definiti di ordine pubblico o di moralità. Sotto questo profilo, si sottolinea che la certificazione di qualità non è compresa né tra i requisiti concernenti la capacità economico-finanziario né tra quelli concernenti la capacità tecnico-organizzativa dell’operatore economico di cui agli artt. 41 e 42 del Codice, ma risulta disciplinata da un altro articolo del Codice, l’art. 43. 
In secondo luogo, si rappresenta che tale articolo qualifica in termini sostanziali la certificazione in esame come attestazione dell’“ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità”. Le norme a cui fa riferimento la predetta disposizione sono quelle identificate a livello europeo con l’acronimo ISO 9001 che definiscono i principi che l’imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell’organizzazione, ma non disciplinano il modo in cui l’imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. 
La certificazione di qualità ISO 9001 non copre, quindi, il prodotto realizzato o il servizio/la lavorazione resi, ma testimonia semplicemente che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. Ciò permette di assimilare la certificazione di qualità ad un requisito soggettivo in quanto attinente ad uno specifico “status” dell’imprenditore: l’aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità.
In terzo luogo, occorre considerare che il legislatore ha stabilito una disciplina differenziata per gli appalti di servizi e forniture, da un lato, e per gli appalti di lavori, dall’altro. Nell’ambito dell’avvalimento, come si illustrerà meglio nel proseguo, l’art. 49, comma 6, del Codice, in estrema sintesi, prevede che i requisiti che concorrono al rilascio dell’attestazione SOA non possono essere oggetto di utilizzo frazionato. Ciò può considerarsi un riflesso della scelta operata dal legislatore di costruire un meccanismo di qualificazione alle gare, basato sull’attestazione preliminare ed astratta dell’idoneità dell’impresa (distinta per categorie e classifiche), che mal si concilia con l’idea della suddivisione dei requisiti tipica dell’avvalimento. L’attestazione SOA è considerata sempre un inscindibile elemento di sintesi di un complesso variabile di requisiti, che può essere oggetto di avvalimento nella sua totalità. Inoltre, la attestazione SOA è, secondo quanto previsto da Codice e Regolamento, condizione necessaria e sufficiente per partecipare alle gare. Poiché la certificazione di qualità rientra nel complesso dei requisiti necessari per il rilascio dell’attestazione SOA (5), se ne deduce che consentire l’avvalimento della sola certificazione di qualità, disgiunta dall’avvalimento della SOA, finirebbe per tradursi nella legittimazione di un frazionamento dei requisiti, in aperto contrasto con la ratio che permea l’art. 49, comma 6, del Codice. Né può, in senso contrario, osservarsi che, così argomentando, si creerebbe una disparità di trattamento tra il settore dei lavori e quello dei servizi e delle forniture (ove è invece permesso il frazionamento dei requisiti non esistendo un sistema di qualificazione centralizzato), in quanto, come rilevato, è proprio il legislatore ad avere introdotto regole diverse.
In sintesi, alla luce delle argomentazioni esposte, si ritiene che l’art. 49 del Codice vada interpretato nel senso che lo stesso non consente l’avvalimento della certificazione di qualità, tranne nell’ipotesi in cui la stessa sia compresa nella attestazione SOA; tale conclusione tiene conto sia della natura sostanziale della certificazione in questione, come sopra ricostruita, sia del dato formale-testuale, emergente dal diritto comunitario e nazionale, che disciplina la certificazione di qualità in un articolo distinto e separato rispetto a quelli dedicati ai requisiti speciali proprio al fine di sottolinearne la differenza.

4 Cfr. parere AVCP n. 254 del 10 dicembre 2008; parere AVCP n. 64 del 20 maggio 2009; parere AVCP n. 80 del 5 maggio 2011; parere AVCP n. 97 del 19 maggio 2011. 
5 L’art. 63, comma 1 del Regolamento richiama la certificazione di qualità ai fini della qualificazione SOA, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a) del Codice, evidenziando come la stessa debba essere posseduta dalle imprese per classifiche superiori alla II. 



domenica 23 settembre 2012

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ E RIDUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA


Ai fini del godimento del beneficio di riduzione della cauzione provvisoria, non è necessaria la corrispondenza della certificazione di qualità alla categoria prevalente dei lavori oggetto dell'appalto. La possibilità per i concorrenti di poter accompagnare l'offerta con una garanzia di importo dimidiato è contemplata, per ciò che concerne gli appalti di lavori nell'ambito della disciplina del sistema unico di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, all'art. 40, c. 7, del d. lgv. n. 163 del 2006 (Codice dei Contratti pubblici), che prevede che gli operatori economici certificati beneficiano della riduzione della cauzione sia provvisoria che definitiva, alla sola e unica condizione che la certificazione del sistema di qualità sia rilasciata in conformità alle norme della serie europea UNI ENI ISO 9000 da organismi di certificazione a loro volta accreditati sulla base di norme UNI CEI EN 4500.
Dello stesso tenore è la disposizione di cui all'art. 75, c. 7, del Codice dei Contratti pubblici che regolamenta le garanzie a corredo dell'offerta, che ribadisce la possibilità della riduzione dell'importo delle garanzie per le imprese in possesso di certificazione conforme alle norme europee senza null'altro aggiungere, prescindendo da qualsivoglia necessità di corrispondenza della certificazione di qualità all'oggetto dell'appalto cui di volta in volta l'impresa partecipi. Ne consegue che nessuna norma prevede la sussistenza di specifiche condizioni, oltre al possesso della certificazione di qualità con le formalità su descritte, per poter beneficiare del dimezzamento della cauzione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.07.2012 n. 4225).