giovedì 24 maggio 2018

UTILIZZO DELLA FORCELLA PER LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI - ART.91


ANAC, con la delibera n. 348 del 5 aprile 2018, è tornata a pronunciarsi sui presupposti in presenza dei quali la stazione appaltante può utilizzare la facoltà, concessa dall’articolo 91 del D.lgs. 50/2016, di ridurre il numero di candidati che possono essere invitati a presentare offerta (cd “Forcella”).
Sul punto, la stessa Autorità si era già espressa con la delibera n. 53 del 1 febbraio 2017 – peraltro, richiamata nel testo del provvedimento in commento - con cui aveva accolto le ragioni dell’istanza di precontenzioso presentata da ANCE, che contestavano l’utilizzo in via generalizzata dell’istituto della cd forcella.
In particolare, l’ANCE, in linea con le previsioni contenute nel citato art. 91, ha ritenuto sussistere, in caso di utilizzo di tale strumento, un obbligo, a carico della stazione appaltante, di motivare in merito al ricorrere dei presupposti di legge, ossia in merito alla particolare difficoltà o complessità dell’opera, della fornitura e del servizio; ciò, logicamente, a tutela della concorrenza e del mercato, dal momento che la riduzione del numero dei candidati rappresenta, comunque, un vulnus al principio di concorrenza e di massima partecipazione.
L’ANAC, con la delibera in commento, è tornata a ribadire che spetta alla stazione appaltante motivare in merito all’esistenza del complessità dei lavori per ricorrere allo strumento della cd forcella.
Complessità dei lavori che l’ANAC ritiene sussistere al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice dei contratti, ossia in caso di lavori che presentano le seguenti caratteristiche:
1) importo superiore ai 15 milioni di euro;
2) caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.
In assenza di tali requisiti, quindi, è illegittimo limitare il numero di candidati che possono essere invitati a presentare offerta.
Fatte tali premesse, l’ANAC ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante nel caso specifico in quanto ha adeguatamente motivato in merito alla complessità dell’attività da affidare, sia in termini di importo sia con riferimento alle “oggettive difficoltà logistiche derivanti dalla delicatezza delle attività istituzionali svolte contemporaneamente all’interno dei luoghi di esecuzione dei lavori”; nonché in considerazione del numero di operatori che la stazione stessa ha ritenuto di invitare.
La scelta di selezionare i candidati da invitare viene, infatti, limitata ai soli casi in cui pervengano un numero di candidature superiore a 15, ossia un numero pari a tre volte in numero minimo contemplato all’art. 91 del Codice.
Sono questi due elementi, espressi nel dispositivo finale della libera, che hanno indotto ANAC a ritenere non lesiva della concorrenza la scelta della stazione appaltante di avvalersi della forcella.
La delibera fa anche un accenno, meramente incidentale, al fatto che la selezione, stante la forcella, sia avvenuta mediante sorteggio.
Significativa è la circostanza che l’ANAC sottolinei il carattere residuale del sorteggio, dal momento che è stato previsto negli atti di gara solo qualora il numero delle candidature sia superiore al numero minimo previsto dal bando, pari a 15, e che, peraltro, ciò sia possibile solo in quanto tale numero è pari a tre volte il numero minimo contemplato all’art. 91 del Codice.
Ciò premesso, il sorteggio resta una prassi che svilisce la qualificazione delle imprese. Infatti, tale meccanismo non rappresenta affatto quel criterio di selezione oggettivo proporzionale e non discriminatorio che la norma sulla forcella richiederebbe ai fini del suo legittimo esercizio: in particolare, il sorteggio è una “non scelta”, più che una scelta oggettiva.

REVISIONE LINEE GUIDA N.2


Con la Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, l'ANAC ha aggiornato al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 (decreto correttivo e integrativo del nuovo Codice dei contratti) le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti), recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.
La relazione illustrativa spiega che le modifiche apportate dal Decreto correttivo al Codice, in ordine all’offerta economicamente più vantaggiosa in generale, hanno riguardato soprattutto l’ambito oggettivo di applicazione dell’OEPV secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e l’introduzione del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (massimo il 30%), così come previsto dal comma 10-bis dell’art. 95.
LE MODIFICHE INTRODOTTE. In ossequio a tale mutato contesto normativo è stato effettuato l’aggiornamento delle Linee guida n. 2. In particolare, sono state introdotte le seguenti modifiche:
a) revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 3);
b) revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 4);
c) ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144) e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale (artt. 183, 187, 188, 195);
d) richiamo del limite del 30% alla componente economica dell’offerta (art. 95, comma 10-bis);
e) inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma.
Il Consiglio di Stato, con l’affare n. 316/2018, ha reso parere positivo sulle Linee guida n. 2, aggiornate al decreto Correttivo, con le seguenti osservazioni.
La Commissione speciale ha evidenziato che, “a due anni circa dall’entrata in vigore del nuovo ‘Codice’ sarebbe stato forse utile non limitare (come, pure, si era comprensibilmente fatto nel settembre del 2016) il campo di indagine alle sole indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, ma estendere l’ambito dell’atto di regolazione ad obiettivi più ampi, valorizzando in modo adeguato l’esperienza applicativa del primo biennio”, mediante apposita VIR, e fornendo indicazioni per orientare le stazioni appaltanti circa l’opportunità del ricorso dal criterio del prezzo più basso piuttosto che a miglior rapporto qualità prezzo nei casi in cui il ricorso a quest’ultimo sia meramente opzionale per il Codice. Da ultimo, il Consiglio di Stato ha auspicato, altresì, la formulazione di indicazioni operative intese a suggerire alle stazioni appaltanti metodologie e parametri di valutazione della qualità delle offerte, in caso di procedure basate su un progetto esecutivo e sul criterio di aggiudicazione dell’OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto dei nuovi limiti introdotti dal comma 14-bis dell’art. 95 del Codice dei Contratti novellato.
Pur ritenendo altamente condivisibili le osservazioni della Commissione speciale, costituita in seno al Consiglio di Stato, l’Autorità ritiene che l’effettuazione della VIR sulle Linee guida n. 2 non appare, al momento prioritaria, trattandosi di Linee guida non vincolanti, rispetto, invece, ad altre che presentano un maggiore impatto regolatorio sull’attuale assetto del mercato, stante il loro carattere vincolante.
In ordine agli altri due interessanti temi prospettati nel parere (indicazioni sulle modalità di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità prezzo, nei casi in cui l’affidamento sia disposto sulla base di un progetto esecutivo e scelta opzionale tra quest’ultimo criterio e il criterio del prezzo più basso), l’Autorità ritiene che, trattandosi di temi specifici, uno dei quali riguarda l’affidamento dei lavori, essi potranno avere specifico approfondimento, previa consultazione del mercato, anche nell’ambito della redazione dei Bandi tipo sull’affidamento di appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc.

LINEE GUIDA SULLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE


Pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2018 il decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del Codice. Entrerà in vigore il 30 maggio 2018.
Rapporti con altre figure. Il decreto stabilisce all'art. 2 che “il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita' con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita' di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia”.
Gli strumenti per l'esercizio dell'attivita' di direzione e controllo. Il direttore dei lavori “impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonche' annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalita' perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalita' di cui all'articolo 15. L'esecutore e' tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta' di iscrivere le proprie riserve”.
Il direttore dei lavori “controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).
Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 15, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP”.
ABROGAZIONI. Dal prossimo 30 maggio, data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. L'articolo 101, comma 6-bis, del Codice dei contratti, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, prevede che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.
L'ESECUTORE PUO' CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. L'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto correttivo e integrativo, stabilisce che nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l'esecutore puo' chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017.
ENTRATA IN VIGORE. L'articolo 216, comma 17 del Codice appalti dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Infine, l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore.

INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE


L’Anci ha pubblicato il 12° Quaderno operativo contenente uno schema di regolamento per l’individuazione dei criteri necessari e propedeutici all’erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno ai Comuni e Città Metropolitane a titolo di incentivi per le funzioni tecniche.
A seguito del chiarimento della delibera n. 6/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti sulla natura giuridica di tali incentivi e la sottrazione degli stessi al tetto del fondo del salario accessorio (LEGGI TUTTO), Anci vuole fornire un supporto operativo per lo sblocco dei contratti decentrati e il riavvio delle trattative sindacali.
Il Quaderno, composto da una parte di inquadramento normativo e una seconda più dettagliata di proposte per la redazione del regolamento, fornisce un approfondimento sulle possibili soluzioni gestionali da assumere per la costituzione del fondo e proposte di distribuzione dello stesso al personale avente diritto che, pur lasciando ampi spazi di autonomia agli Enti Locali, offre concrete modalità attuative in linea con la più recente giurisprudenza contabile.

COSTO DELLA MANODOPERA


La mancata indicazione del costo della manodopera ex art. 95, comma 10, del Codice, non è rimediabile col soccorso istruttorio, tuttavia può essere rimediata con una richiesta postuma di chiarimenti. Si vedano le delibere ANAC 2 maggio 2018, n. 417 e n. 420 
Il costo della manodopera “costituisce una componente essenziale dell’offerta economica e non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio”.
La stazione appaltante “può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera”.
Lo ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione nella delibera n. 417 del 2 maggio 2018, avente ad oggetto una istanza congiunta di parere di precontenzioso, ex art. 211, comma 1, del nuovo Codice dei contratti (d.lgs.50/2016) presentata da Roma Capitale – Municipio II e da Air Control S.r.l. e Csia Sicurezza Srl.
Con un'altra delibera, la n. 420 sempre del 2 maggio 2018, l'Anac ha precisato che “qualora la lex specialis non preveda espressamente l’indicazione dei costi della manodopera, la stessa sia eterointegrata dal contenuto dispositivo di cui all’articolo 95, comma 10, e che conseguentemente, la stazione appaltante, in caso di mancata indicazione specifica di tali costi da parte del concorrente, sia tenuta a verificare la natura sostanziale o formale della relativa carenza, chiedendo all’operatore economico chiarimenti, a condizione che l’offerta resti invariata nel rispetto dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016”.

TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO


A 10 anni dall'entrata in vigore del D.lgs. 81/2008 è stata pubblicata la nuova versione del decreto - edizione maggio 2018 - in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con tutte le disposizioni integrative e correttive.
Le novità in questa versione:
- Inserita la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
- Inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 - Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
- Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 - Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
- Inseriti gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
- Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
- Inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis.

COMPENSI DEL COLLEGIO ARBITRALE


Pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16 aprile 2018 il decreto ministeriale (MIT) 31 gennaio 2018: Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale (art. 209, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016)

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI


Pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16 aprile 2018 il decreto ministeriale (MIT) 12 febbraio 2018: Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi (art. 77, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016). 

IMMODIFICABILITA' DELLA GRADUATORIA CONSOLIDATA


Consiglio di Stato, Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579: l'immodificabilità della graduatoria di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice, opera solo quando la graduatoria sia consolidata e non nelle fasi endoprocedimentali quando le esclusioni e le ammissioni sono state impugnate nei termini e nei modi previsti dall'art. 29, comma 1, del Codice o sia pendente il sub-procedimento di verifica dell'offerta anomala.

CAUSE DI ESCLUSIONE IMPUTABILI ALL'AUSILIARIO


Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2018, n. 2527: Non può essere escluso un concorrente per cause imputabili all'ausiliario; né può essere richiesta una inammissibile "regolarizzazione" delle cause di esclusione imputabili a quest'ultimo. La stazione appaltante deve imporre la sostituzione dell'ausiliario ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice ed escludere il concorrente solo in caso di mancata sostituzione o di inidoneità del nuovo ausiliario.

RATING DI IMPRESA


Consultazione on line dell’11 maggio 2018 – invio contributi entro il 29 giugno 2018

CLAUSOLE SOCIALI


Consultazione on line del 14 maggio 2018 – invio contributi entro il 13 giugno 2018   

BANDO TIPO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA


Consultazione on line del 14 maggio 2018 – invio contributi entro il 13 giugno 2018