Nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
laddove non si provvedesse alla cd. doppia riparametrazione (sia dei punteggi
per i singoli sub-criteri, sia del punteggio complessivo fissato per l’offerta
tecnica), ne
deriverebbe un’alterazione dei metodi di attribuzione dei punteggi. Ed infatti,
il ribasso più elevato otterrebbe in ogni caso il punteggio massimo previsto
per l’offerta economica dalla lex specialis di gara, diversamente dalla
migliore offerta tecnica (che non otterrebbe il punteggio massimo stabilito per
tale offerta). Ciò è precisamente quanto si è verificato nella fattispecie in
esame, dove, sebbene la lettera di invito avesse previsto per l’offerta tecnica
e per l’offerta economica, rispettivamente, un fattore ponderale complessivo di
40 punti su 100 e di 60 punti su 100, mentre l’offerta economica ritenuta la
migliore, ha ottenuto il punteggio massimo, l’offerta tecnica migliore ha
ottenuto punti 38,799 e non il punteggio massimo di 40 previsto dalla lex
specialis.
Ad
avviso del Collegio, ciò ha comportato un’indubbia alterazione nel rapporto tra
i punteggi dettati per il profilo tecnico e per quello economico, in violazione
della stessa lettera di invito. Il prezzo ha finito, invero, per pesare di
fatto, rispetto alla qualità, di più di quanto stabilito dalla lex specialis di
gara, in violazione di quest’ultima (oltre che dei principi dettati dall’art.
120 del d.P.R. n. 207/2010, secondo quanto già rilevato in sede cautelare).
Infatti, il rapporto tra prezzo e qualità non è stato più di 60 a 40, ma di 60
a 38,799, cosicché la Commissione di gara ha finito per dare al prezzo un peso
maggiore di quello che gli era stato assegnato dalla lettera di invito.
In
altre parole, la limitazione della riparametrazione ai soli punteggi dei
singoli sub-criteri previsti per la valutazione dell’offerta tecnica e non
estesa al punteggio totale di quest’ultima, ha cagionato uno sbilanciamento del
peso dell’offerta tecnica rispetto all’offerta economica, essendosi diminuito
il peso della prima ed accresciuto il peso della seconda: il tutto, in
violazione dei punteggi stabiliti dalla lettera di invito. Proprio la necessità
di rispettare i punteggi ivi indicati e, con essi, il rapporto tra offerta
tecnica ed offerta economica previsto dalla lex specialis di gara porta a
ritenere, in ultima analisi, che la lettera di invito contenesse implicitamente
l’obbligo per la stazione appaltante di dare corso anche alla cd. seconda
parametrazione, perché è soltanto mediante quest’ultima che si sarebbe potuto
mantenere intatto il predetto rapporto, rispettando i punteggi e quindi le
proporzioni stabilite dalla lex specialis (nel caso de quo: 60 a 40).
Le
suesposte argomentazioni risultano supportate, altresì, da una recente
giurisprudenza richiamata in sede cautelare (cfr. C.d.S., Sez. VI, 14 novembre
2012, n. 5754).
In
particolare, si è di recente sottolineato (C.d.S., Sez. V, 13 gennaio 2014, n.
85) che, nelle gare da aggiudicarsi in
forza del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
riparametrazione ha la funzione di ristabilire l’equilibrio tra i diversi
elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta,
se e secondo quanto disposto dalla stazione appaltante con il bando: così, è
attribuito alla migliore offerta tecnica il punteggio massimo e viene
proporzionalmente determinato il punteggio per tutte le altre. Per mezzo di
questa operazione, i punteggi relativi alla qualità hanno lo stesso peso che
viene dato al prezzo, mentre, senza la riparametrazione, per effetto delle
formule previste dal d.P.R. n. 207/2010, il fattore prezzo può avere un peso
relativamente maggiore, di fatto, rispetto al fattore qualità.
Tuttavia,
la decisione in commento ha evidenziato come, nel caso da essa esaminato,
mancasse, nella legge di gara, la previsione del ricorso alla riparametrazione,
invocando la regola per cui i pesi proporzionali degli elementi quantitativi e
qualitativi fissati dalla stessa legge di gara non possono essere modificati
dalla Commissione in sede di attribuzione dei punteggi. Del resto – aggiunge la
sentenza – la scelta di non prevedere la riparametrazione può essere
giustificata dall’intento della stazione appaltante di ottenere offerte volte
al risparmio di spesa, ferma restando la necessità di miglioramenti
tecnico-funzionali, mentre la riparametrazione andrebbe ad invertire il
rapporto prezzo/qualità, con il rischio di premiare offerte con modesti
miglioramenti tecnici rispetto al progetto base, le quali comportino, però,
maggiori esborsi a causa del minore ribasso nell’offerta economica.
Quanto
appena esposto, tuttavia, può essere superato, ad avviso del Collegio, ove si
consideri che la fissazione dei punteggi
per l’offerta tecnica e per l’offerta economica contiene già in sé – come si è
detto – l’obbligo della cd. doppia riparametrazione, necessaria per mantenere
intatto il rapporto tra i due profili (tecnico ed economico) dell’offerta
scolpito dai punteggi previsti dalla lex specialis: vi è, cioè, un obbligo di
eseguire la doppia riparametrazione che si desume, in ogni caso, dal rapporto
tra i punteggi scolpito nella legge di gara. La cogenza della riparametrazione,
in altre parole, si desume dalla stessa lex specialis, lì dove fissa una
proporzione tra i punteggi, che verrebbe inesorabilmente alterata, ove non si
procedesse alla doppia riparametrazione: nel caso di specie, a parità di
migliori offerte (economica, da una parte, tecnica, dall’altra), il rapporto 60
a 40 è evidentemente diverso dal rapporto 60 a 38,799, cui è pervenuta nel
concreto la stazione appaltante, così violando – ad avviso del Collegio –
l’art. 6, commi 3 e 4, della lettera di invito. Con il ché si superano le
argomentazioni sulla non doverosità della riparametrazione che si pretende di
ricavare da altro recente arresto (C.d.S., Sez. VI, 25 febbraio 2014, n. 899).
Del
resto, ove si opinasse diversamente, la lex specialis sarebbe illegittima, per
l’indeterminabilità del rapporto tra punteggio previsto per l’offerta economica
e punteggio previsto per quella tecnica. Per questo verso, non convincono
nemmeno le pur suggestive argomentazioni illustrate dalla difesa nell’udienza
di discussione, lì dove ha affermato che obiettivo della stazione appaltante
sarebbe stato, con la disciplina ex ante contenuta nella lettera di invito, di
garantirsi una certa flessibilità, in ragione della tipologia dell’appalto, con
l’assegnare un maggiore punteggio alla migliore offerta economica, usando a tal
fine lo strumento di una sola riparametrazione. Sul punto deve, però,
replicarsi, che, così facendo, la proporzione tra profili tecnici e profili economici
delle offerte sarebbe stata mutevole ed indeterminabile, anziché restare
ancorata al rapporto 60 a 40, pur fissato dalla lettera di invito, il che
avrebbe accresciuto a dismisura, ed eccessivamente, gli spazi di
discrezionalità della Commissione giudicatrice. Donde l’inaccettabilità di una
simile ricostruzione della fattispecie.
La
tesi che esclude l’obbligo della doppia riparametrazione incorre, infine, in un
evidente contrasto con l’art. 120, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, a tenor del
quale, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, i pesi od i punteggi da assegnare ai criteri di valutazione,
eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all’art. 83, commi
1 e 4, del d.lgs. n. 163/2006 ed indicati nel bando di gara, “devono essere
globalmente pari a cento”: mentre nella fattispecie all’esame l’attribuzione
all’offerta tecnica di punti 38,799 ha fatto sì che il punteggio
complessivamente attribuibile fosse pari non a 100, ma a 98,799 (di cui 60 per
l’offerta economica e 38,799).
Per
questo verso, si deve, anzi, aggiungere che la mancata previsione esplicita, nella lex specialis di gara, della cd.
doppia riparametrazione appare irrilevante a fronte della previsione, nell’art.
120 del d.P.R. n. 207/2010, dell’obbligo di stabilire un punteggio assegnabile
pari a cento, dovendo ritenersi che l’art. 120 cit. abbia carattere
immediatamente precettivo e sia, in quanto tale, idoneo ad operare
un’eterointegrazione della disciplina della singola gara, ai sensi dell’art.
1374 c.c..
In
definitiva, pertanto, il ricorso principale è fondato e deve essere accolto,
con il corollario che si devono annullare gli atti con esso impugnati, in
specie l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla controinteressata; in
applicazione del principio di conservazione, che consente di annullare il solo
segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche (v.
C.d.S., Sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1332), la P.A. è tenuta a ripetere le
operazioni di valutazione delle offerte tecniche, sulla base della cd. doppia
riparametrazione, come si è più sopra precisato.
Non
occorre, invece, annullare in parte qua la lex specialis di gara, atteso che,
secondo quanto si è più sopra indicato, il Collegio ritiene che dalla stessa
fosse implicitamente ma inequivocabilmente desumibile l’obbligo della cd. doppia
riparametrazione o che, in alternativa, la predetta lex specialis debba essere
eterointegrata, ex art. 1374 c.c., con l’art. 120 del d.P.R. n. 207/2010.