La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020" (pubblicata su GURI 17/01/2022, n. 12) modifica 6 articoli del Codice dei contratti.
L'art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273) modifica i seguenti articoli del Codice:
l'art.
31- comma 8: progettisti e attività di consulenza;
l'art.
46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria;
l'art.
80 - Motivi di esclusione;
l'art.
105 - Subappalto (esecuzione nei settori ordinari);
l'art.
113-bis - Termini di pagamento. Clausole penali;
l'art. 174 - Subappalto (esecuzione contratti di concessione).
Progettisti e attività di consulenza
All’articolo
31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività".
Operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria
L'affidamento
dei servizi di architettura e di ingegneria dovrà avvenire nel rispetto del
principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma
giuridica assunta. Tra tali soggetti sono aggiunti i seguenti:
"altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati".
Motivi di esclusione
La
condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, non
costituisce più causa da esclusione dell'operatore economico alla gara.
Viene
sostituito il quinto periodo, comma 4 dell'art. 80 che adesso prevede:
"Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro".
Il Subappalto nell'esecuzione nei settori ordinari
I
soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in
subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
·
il
subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo
carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
·
all'atto
dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi
e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
· Abrogato il comma 6 che prevede l'indicazione della terna di subappaltatori.
Termini di pagamento - Clausole penali
All'art.
113-bis sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori,
l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle
condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta
senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato
di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto
accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1 -bis , salvo quanto previsto dal comma 1 -quater.
1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del
direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle
condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo
accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione
della comunicazione di cui al comma 1 -bis ovvero all’adozione dello stato di
avanzamento dei lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette
immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi
del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento
contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque,
non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della
regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al
pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento
dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura
da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di
pagamento da parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
Il Subappalto nell'esecuzione dei contratti di concessione
Anche
qui abrogato l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (art. 174, comma
2, terzo periodo). Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80".
Partecipazione alle gare di servizi di ingegneria e
architettura
Ai
fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il comma 2 prevede la
pubblicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
europea di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili che individua i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a
dimostrare, in particolare con riferimento:
·
all’obbligo
di nomina di un direttore tecnico;
·
alla
verifica del contenuto dell’oggetto sociale;
·
agli
obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al
casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
· all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.
Sblocca Cantieri
Abrogato
il comma residuale 18 dell'art. 1 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Sblocca
Cantieri) convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n.55, che
prevedeva la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di sospensione degli obblighi
previsti:
·
al
comma 6, articolo 105 (indicazione terna subappaltatori);
·
del
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (indicazione terna subappaltatori);
· delle verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 riferite al subappaltatore.
Entrata in vigore
Come
previsto espressamente dalla Legge Europea, le modifiche si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè dal
1/2/2022.