Pubblicata
sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 2017 la legge 6 ottobre 2017, n. 158: Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione
e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni
Orientamenti per programmare, progettare, approvare, appaltare, realizzare, collaudare, manutenere le opere pubbliche - a cura di giuliano lorenzi
Visualizzazione post con etichetta comuni. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta comuni. Mostra tutti i post
domenica 5 novembre 2017
domenica 24 agosto 2014
ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI
Art. 23-bis. (Modifica all’articolo 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni
e servizi da parte dei comuni)
1.
Al comma
3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di
cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di
istituzione".
Art.
23-ter. (Ulteriori disposizioni in materia
di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)
1.
Le disposizioni di cui al comma
3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto,
entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e
servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori. Sono fatte
salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2.
Le disposizioni di cui al comma
3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, non
si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli
enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo
indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell’Emilia-Romagna
indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
3.
I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a
40.000 euro.
Iscriviti a:
Post (Atom)