Con la circolare n. 438
del 14 ottobre 2019, il Consiglio nazionale dei geologi fornisce delucidazioni
in merito agli affidamenti pubblici aventi ad oggetto la redazione degli
elaborati progettuali di natura geologica e geotecnica unitamente alle indagini
geognostiche e prove geotecniche.
Si
riporta il testo integrale della circolare :
“Va, innanzitutto,
precisato che tali affidamenti si inquadrano nei contratti misti di appalto, in
quanto costituiti da prestazioni professionali ed imprenditoriali, aventi
diversi scopi. Essi sono, quindi, regolati dalle disposizioni dell’art. 28 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede per quanto di interesse
principale:
l’applicazione delle
disposizioni riferibili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto – o,
comunque, l’attività – principale del contratto, determinato in base ai criteri
ivi riportati;
il necessario possesso, da
parte dell'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento, dei
requisiti di qualificazione e delle capacità prescritti per ciascuna
prestazione prevista dal contratto.
Va, inoltre, tenuto conto
che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per l’affidamento del servizio complesso costituito dalla somma delle
diverse prestazioni professionali ed imprenditoriali sopra indicate, di cui
alcune riservate ad iscritti ad albi, deve richiedersi, nei documenti di gara,
esplicitamente l’indicazione del responsabile di quella parte del servizio
riservata a tali professionisti.
Da quanto sopra indicato
deriva che i documenti di gara debbono dettagliatamente identificare la natura,
le caratteristiche e la quantificazione delle singole prestazioni oggetto di
affidamento (sul punto, cfr. A.N.A.C., delibera del Consiglio n. 332/2016), al
fine di identificare i requisiti di qualificazione e le capacità necessarie, di
evitare ipotesi di subappalto eventualmente vietate e di considerare
adeguatamente gli oneri per la sicurezza.
Con riferimento ai
requisiti di qualificazione e alle capacità da richiedersi, ivi inclusi quelli
connessi alle relative incompatibilità, è necessario precisare quanto segue:
a) ai sensi dell’art. 3
della legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dell’art. 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le indagini geologiche e la redazione
della relazione geologica sono di competenza esclusiva del geologo iscritto
all’albo (cfr.: Consiglio di Stato, parere n. 2118/2011; Consiglio di Stato,
sentenza n. 5909/2008; Consiglio di Stato, sentenza n. 701/1995; Consiglio di
Stato, Ad. Plen., parere n. 154/1994; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
Ad. Gen., parere n. 138/1993; Cons. Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Umbria,
sentenza n. 142/1994);
b) ai sensi dell’art. 3
della legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dell’art. 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, la redazione della relazione
geotecnica, così come le attività professionali presupposte, connesse e
propedeutiche alle indagini geognostiche e geotecniche sono oggetto di
competenza ripartita tra geologi ed ingegneri civili ed ambientali iscritti ai
rispettivi albi (cfr.: Consiglio di Stato, sentenza n. 154/1994; Consiglio di
Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 192/1992)
o, comunque, concorrente tra i detti professionisti (cfr.: Consiglio di Stato,
sentenza n. 701/1995; T.A.R. Marche, sentenza n. 902/2000; Consiglio di Stato,
sentenza n. 491/2002; Consiglio di Stato, sentenza n. 1473/2009; T.A.R.
Campania – Napoli, sentenza n. 5786/2011);
c) l’esecuzione di
indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche
ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e
l’esecuzione di prove geotecniche in situ, è da farsi rientrare nei lavori di
natura imprenditoriale, che, nell’ipotesi in cui il valore di tali attività
superi la soglia di euro 150.000, debbono essere rese da un’impresa avente
l’attestata qualificazione SOA nella categoria OS20B, nel rispetto degli artt.
60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 3761/2012; A.N.A.C., parere n.
184/2013);
d) nel rispetto dell’art.
59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e della
Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 8 settembre 2010, n.
7618/STC, le prove di laboratorio su terre e rocce (cd. geotecniche) debbono
essere affidate ad un laboratorio autorizzato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che non può essere diretto dallo stesso
professionista che abbia redatto la relazione geologica o geotecnica oppure
abbia diretto le opere cui esse si riferiscono.
Con riferimento al
subappalto di parte delle prestazioni sopra elencate, va tenuto conto che ai
sensi dell’art. 105 e dell’art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50:
a) costituisce subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività affidate a terzi
dall’appaltatore, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del
contratto da affidare;
b) l’affidatario può
avvalersi del subappalto solo per le indagini geologiche e geotecniche – ivi
inclusi i presupposti sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni - e per
la predisposizione e redazione grafica di elaborati progettuali (anche
specialistici e di dettaglio);
c) in ogni caso, il
subappalto deve essere ammesso dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara,
non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del
contratto ed è vietato per la redazione della relazione geologica.
In relazione alla
determinazione dei corrispettivi dovuti e dei connessi oneri per la sicurezza,
va specificato che:
a) ai sensi dell’art. 24,
comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti
debbono fare riferimento ai criteri fissati dal vigente decreto del Ministero
della Giustizia in materia di tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni al fine di determinare l’importo del
corrispettivo da porre a base di gara per la relazione geologica e geotecnica,
oltre che per le presupposte e connesse prestazioni di natura professionale,
esplicitando, nella documentazione di gara, il procedimento adottato per il
calcolo di tali compensi, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e
dei relativi onorari;
b) ai sensi dell’art. 26,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oltre che dell’art. 23,
comma 16, e dell’art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, i costi per la sicurezza sono scorporati dai corrispettivi previsti per
l’appalto misto e, comunque, non sono assoggettabili a ribasso.
In virtù di tutto quanto
previsto dalle richiamate disposizioni, può concludersi che, nell’ipotesi di
affidamento di un appalto misto del genere indicato, in ogni caso, è richiesta
una preliminare redazione di un programma o piano delle indagini geognostiche e
delle prove geotecniche ritenute necessarie per la redazione della relazione
geologica e della redazione geotecnica. La predisposizione di tale programma o
piano può, ovviamente, costituire oggetto della tipologia di appalti misti in
questione, a condizione che sia prevista la sua preventiva redazione rispetto
alle altre prestazioni di impresa, di laboratorio e professionali, oppure anche
oggetto di affidamento separato al professionista abilitato.
Si ricorda, infine, che il
Codice Deontologico attualmente in vigore, vieta qualsivoglia condizione di
commistione tra attività professionale ed attività di impresa (articolo 19) e
prevede, quindi, che gli interventi professionali in cui il professionista
incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali
siano mantenuti distinti, in modo che la committenza abbia ben chiara la
distinzione delle due prestazioni (articolo 21).
Resta inteso che gli
indirizzi sopra riportati sono da intendersi riferiti agli atti normativi,
regolamentari ed amministrativi generali attualmente vigenti, nonché da
applicarsi, in maniera adeguata, ai singoli affidamenti pubblici”.