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mercoledì 7 luglio 2021

IL FRAZIONAMENTO IN LOTTI DEGLI APPALTI

 

Il frazionamento in lotti degli appalti è disciplinato dall’articolo 51 del d.lgs. 50/2016 ed è finalizzato a favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Il comma 1 dell’articolo 51 impone di non utilizzare la pratica del frazionamento al solo fine di aggirare le procedure del Codice. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 51 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito.

Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

(lettera così modificata dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019)

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

(lettera così modificata dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019)

b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Come riportato all’articolo 3 del bando tipo n. 3 – ANAC, (relativo ai servizi di architettura e ingegneria – pubblicato sulla G.U. n. 186 dell11/8/2018), in ragione delle specificità prestazionali, i servizi di architettura e ingegneria possono essere suddivisi in lotti (progettazione architettonica, strutture, impianti, ecc.) secondo il principio della verticalità delle prestazioni (settori dei servizi) che presuppongono anche riconosciute competenze o abilitazioni specifiche (strutture, impianti, sicurezza, antincendio) senza ricadere nella fattispecie del frazionamento artificioso.

Si applica, anche per i servizi di architettura e ingegneria, quanto disposto dall’articolo 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti suddividano gli appalti in lotti funzionali o prestazionali in conformità ai singoli settori dei servizi (progettazione architettonica, strutture, impianti …) che non possono essere, però, frazionati al loro interno (per es. progettazione architettonica suddivisa in due o tre affidamenti) in quanto si determinerebbe la fattispecie del frazionamento artificioso sanzionata dal Codice.

domenica 22 luglio 2018

ABUSO D’UFFICIO PER IL FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO CHE EVITA LA GARA


E’ quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza dell’11/06/2018, n. 26610, che, pur relativa ad una fattispecie ricadente sotto il previgente Codice degli appalti (art. 125, comma 13), è egualmente conforme anche alle previsioni dell’attuale Codice dei contratti pubblici, il cui art. 35, comma 6, parimenti vieta di frazionare un appalto “allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.
Secondo la suddetta sentenza, infatti, ai fini del perfezionamento del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), assume rilievo il concreto verificarsi (reale o potenziale) di un ingiusto vantaggio patrimoniale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a se stesso o ad altri, ovvero di un ingiusto danno che quei medesimi atti procurano a terzi.
È, quindi, necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, perché connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia.