L’art. 51, comma 1, lettera f) del D.L.
n. 77 del 31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio 2021) ha prorogato fino
al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni urgenti in materia di contratti
pubblici previste dall’art. 8, comma 1 del D.L. Semplificazioni 76/2020 convertito nella Legge 120/2020.
Il
comma 1 prevede che:
- è sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza
nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di
esclusione, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura (lett. a).
- Le stazioni appaltanti possono
prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore
economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul
posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove
detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia,
del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (lett. b).
- In relazione alle procedure ordinarie,
si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza
previste dalle disposizioni del codice indicate (lett. c), senza necessità,
nella motivazione del provvedimento di riduzione dei predetti termini, di dare
conto nella motivazione delle ragioni dell’urgenza, considerate comunque
sussistenti.
- Si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione (Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi, Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali) già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19 (lett. d).
L’art.
8 del D.L. Semplificazioni 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 contiene
anche le seguenti disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici:
Il comma 4
reca una serie di disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore del decreto legge 76/2020.
Il comma 5
apporta modifiche al d.lgs. n. 50 del 2016: l’art. 30, l’art. 36, le
disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di
committenza (art. 38 ), sugli operatori economici per l’affidamento dei servizi
di architettura e ingegneria (art. 46), sui motivi di esclusione in relazione
ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di
contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative
contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83), sul
partenariato pubblico e privato (art. 180), sulla finanza di progetto (art.
183). Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche
che si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge o alle
procedure in cui, alla stessa data, non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte o i preventivi.
Il comma 10-bis
prevede che al Documento unico di regolarità contributiva si aggiunga quello
relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico
intervento, secondo modalità indicate con decreto ministeriale, fatte salve le
procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in
vigore del decreto ministeriale stesso.