Visualizzazione post con etichetta sopralluogo. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta sopralluogo. Mostra tutti i post

lunedì 5 luglio 2021

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

 

L’art. 51, comma 1, lettera f) del D.L. n. 77 del 31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio 2021) ha prorogato fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici previste dall’art. 8, comma 1 del D.L. Semplificazioni 76/2020 convertito nella Legge 120/2020.

Il comma 1 prevede che:

-       è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di esclusione, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (lett. a).

-    Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (lett. b).

-       In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste dalle disposizioni del codice indicate (lett. c), senza necessità, nella motivazione del provvedimento di riduzione dei predetti termini, di dare conto nella motivazione delle ragioni dell’urgenza, considerate comunque sussistenti.

-      Si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione (Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi, Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali) già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19 (lett. d).

L’art. 8 del D.L. Semplificazioni 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 contiene anche le seguenti disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici:

Il comma 4 reca una serie di disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legge 76/2020.

Il comma 5 apporta modifiche al d.lgs. n. 50 del 2016: l’art. 30, l’art. 36, le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38 ), sugli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 46), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83), sul partenariato pubblico e privato (art. 180), sulla finanza di progetto (art. 183). Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche che si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge o alle procedure in cui, alla stessa data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Il comma 10-bis prevede che al Documento unico di regolarità contributiva si aggiunga quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo modalità indicate con decreto ministeriale, fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale stesso.

venerdì 29 gennaio 2021

SUL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

 

Anac (parere di precontenzioso n. 22 del 13 gennaio 2021), ritiene non conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante che ha calendarizzato il sopralluogo in date successive alla scadenza del termine stabilito dal bando per la richiesta di chiarimenti senza contestualmente fissare un nuovo congruo termine per la richiesta di chiarimenti ed, eventualmente, per la ricezione delle offerte nel rispetto dell’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50/2016.

“In caso di sopralluogo obbligatorio, le informazioni acquisite in tale sede, in quanto necessarie ai fini della formulazione di una offerta consapevole, sono da considerarsi alla stregua di informazioni complementari della lex specialis, sulle quali ciascun candidato deve essere posto nella condizione di formulare quesiti e richiedere informazioni supplementari entro il termine ultimo indicato dal bando. Non è pertanto conforme alla normativa di settore la calendarizzazione di sopralluoghi obbligatori in date successive alla scadenza del termine per la presentazione di chiarimenti stabilito dal bando che non sia accompagnata dalla contestuale fissazione di un nuovo congruo termine per la richiesta di chiarimenti”.

domenica 3 agosto 2014

TERMINE PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE SOPRALLUOGO

Termine a pena di esclusione per la richiesta certificazione sopralluogo. La previsione della lex di gara che stabilisca, a pena di esclusione, che possa essere effettuato il sopralluogo soltanto entro il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte determina un ingiustificato impedimento alla partecipazione alla gara di quegli operatori economici che avessero avuto conoscenza del bando prima della sua scadenza, e però successivamente alla scadenza del termine per compiere il predetto sopralluogo, compromettendosi la partecipazione degli stessi alla procedura (cfr. TAR Lombardia, Milano, sent. 31.05.2013, n. 1434).
In caso di sopralluogo funzionale alla predisposizione di un’offerta nel settore dei servizi pubblici, teso all’acquisizione di informazioni che sembrerebbero attinenti alla documentazione amministrativa e regolamentare della stazione appaltante piuttosto che allo stato dei luoghi, la clausola della lex specialis che sanzioni con l’esclusione la mancata richiesta ed il mancato rilascio dell’attestazione di avvenuto sopralluogo nei quindici giorni antecedenti la scadenza del bando appare in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e con il principio, anche di derivazione sovranazionale, inteso a garantire la più ampia partecipazione alle gare.

La clausola si ritiene inficiata da nullità ai sensi dell’art. 46, comma 1bis, del D. Lgs. n. 163/2006, trattandosi di prescrizione che non poteva essere inserita nella lex specialis di gara, a pena di esclusione. 
E’ nulla la clausola della lex specialis che preveda che l’attestazione di sopralluogo, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, “potrà essere richiesta e ritirata fino al 15° giorno antecedente la data di scadenza del bando”, dovendosi consentire agli operatori economici interessati di effettuare il sopralluogo anche in un momento successivo a quello indicato nel bando.