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domenica 10 marzo 2013

APPALTO A CORPO


L’art. 53 comma 4 del codice dei contratti chiarisce che “Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione”, invece “per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione” (1).
La differenza fra i due tipi di contratto viene sottolineata nel lodo arbitrale di Napoli del 22 giugno 2000, secondo il quale “nel contratto d’appalto stipulato a corpo, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’ opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l’opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato; viceversa nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità soltanto al termine dei lavori, sommando le componenti dell’’opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato”.
Entrambe le categorie contrattuali, però presentano alcuni elementi di criticità più volte segnalati dalla giurisprudenza.
Come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 23 ottobre 1997 “Il criterio di determinazione del prezzo dell’appalto a corpo non costituisce, e non può costituire, strumento per trasformare l’appalto in una scommessa o in un contratto aleatorio, né tantomeno in un espediente per ottenere a spese dell’appaltatore l’esecuzione di opere pubbliche a costi inferiori a quelli effettivi, ma è consentito ed ammissibile, in via di principio, soltanto se ed in quanto sia possibile procedere preventivamente alla precisa determinazione dell’opera, quando cioè la possibilità di calcolare e misurare, precisamente tutte le categorie di lavoro richieste, consente di forfettizzare il corrispettivo globale e di lasciare quindi a carico oppure a vantaggio dell’appaltatore il rischio o l’utile delle maggiori o minori quantità che risultassero necessarie” (Lodo arbitrale Roma 23 ottobre 1997 n. 89). Ed ancora "In caso di contratto a forfait (…) il rischio che grava sull'appaltatore in tale tipo di contratto deve essere inteso nel senso che sull'impresa non possono gravare oneri correlati a difficoltà che siano insorte nel corso del rapporto e che siano al di fuori di ogni previsione originaria" (Lodo Roma 27 Maggio 2002).
Diversamente, invece, come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 6 aprile 2000 “Nell’appalto a misura l’importo presunto dell’appalto costituisce un tetto economico, concordato tra le parti, indicativo dei limiti di spesa dell’appalto, nonché, secondo certe regole, dell’obbligo e del diritto dell’appaltatore di eseguire le opere indicate nel contratto”. Inoltre “negli appalti a misura l’ampiezza degli oneri espressamente contemplati nella descrizione di uno o più prezzi unitari altro non comporta se non che l’impresa, nel formulare la propria offerta, deve prefigurarsene l’entità in relazione a tutti i dati progettuali a disposizione” (Lodo arbitrale Roma 22 marzo 2002).

(1) Disposizione in parte analoga era prevista nella vecchia legislazione sulle opere pubbliche Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), che ai sensi dell’art. 326 prevedeva “Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite. Per l’esecuzione loro sono fissati nel capitolato d’appalto prezzi variabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro”. Tale norma è stata abrogata dall’art. 256 del Codice dei contratti.

APPALTO A CORPO


LODI ARBITRALI Roma - Lodo 25/01/2010 n. 8/2010
Nell’appalto a corpo l’appaltatore sopporta infatti il rischio delle quantità rispetto al prezzo pattuito, ma nell’ambito (e non potrebbe essere diversamente) di quanto disegnato e progettato, senza che ciò legittimi la trasformazione dell’appalto in un contratto aleatorio, né escluda che competano all’appaltatore compensi per i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui non imputabili.
La pattuizione di immodificabilità del prezzo in cui l’appaltatore assume, sulla base del progetto a base di gara, il carico dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che concorrono alla realizzazione dell’opera, e la contemporanea necessità di non sovvertire l’equilibrio del sinallagma contrattuale, accentuano l’ineludibile necessità di un adeguato approfondimento del progetto esecutivo ad un livello tale da definire in modo compiuto l’opera da realizzare, al fine di garantire la possibilità di individuare le singole parti dell’opera ed assicurare la pedissequa rispondenza della medesima agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche.
Le modalità di pagamento del corrispettivo “a corpo” non trasformano, dunque, l’appalto in un contratto aleatorio. Come ricordato dall’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici nella deliberazione n. 51 del 21/2/2002 “…che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto con corrispettivo “a corpo”, si riscontra anche dalla lettura dell’art. 1661 c.c., laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo la variazione, tipologica e dimensionale, dell’opera.
A conferma di ciò la centralità attribuita dal legislatore della Merloni alla fase della progettazione, che ha portato la stessa ad una definizione approfondita, graduale rispetto alle tre fasi previste, che comporta un livello revisionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in fase esecutiva.
La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell’oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o di lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta da parte dell’appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l’appaltatore. Verificandosi una simile evenienza, con la conseguenza di far esorbitare il rischio assunto con l’offerta “a corpo” fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo “a corpo”, non assolvendo più quest’ultimo alla sua naturale funzione”.
Il Collegio ritiene, quindi, che il rischio che l’appaltatore assume nell’appalto “a corpo” non può estendersi illimitatamente in violazione dei presupposti che sovrintendono all’equilibrio sinallagmatico del rapporto, soprattutto in presenza di gravi carenze del progetto esecutivo, come nel caso di specie.

APPALTO “A CORPO” ED “A MISURA”: DIFFERENZE


TAR Lombardia, Milano, sez. III, 3 febbraio 2006, n. 175

Le peculiarità che contraddistinguono l’appalto a corpo da quello a misura non attengono alla fase preliminare della scelta del contraente, che si effettua con uno dei procedimenti ad evidenza pubblica predisposti dall’ordinamento, bensì in quella esecutiva, conseguente alla stipulazione del contratto.
Difatti, mentre nell’appalto a misura il corrispettivo può variare in più o in meno, rispetto all’ammontare pattuito, in funzione della maggiore o minore quantità di lavoro effettivamente eseguito, nell’appalto a corpo rileva il “rischio” a carico dell’impresa, dato che il prezzo globale pattuito rimane invariato qualunque sia la quantità di maggior lavoro che venga eventualmente a gravare sull’appaltatore. Anche per il contratto a corpo sussiste l’esigenza di pubblico interesse che le opere previste siano realizzate a condizioni di minor possibile dispendio di risorse finanziarie, compatibilmente con l’esigenza di conseguire il massimo risultato in termini di congruità ed efficienza dell’opera stessa in relazione alle finalità pubbliche da soddisfare. L’appalto a corpo si caratterizza, quindi, per l’invariabilità del prezzo globalmente pattuito al quale “naturalmente” accede la conseguente alea incombente sull’appaltatore (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 1997 n. 740, nonché T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 maggio 1996, n. 319).

sabato 13 ottobre 2012

CONTRATTO DI LAVORI STIPULATO A CORPO


In caso di contratto di lavori stipulato a corpo, nessuna delle parti contraenti può pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite. Tuttavia, è evidente come l’importo dell’appalto possa subire modifiche in aumento o in diminuzione qualora in corso d’opera si manifesti, per cause riconducibili a quelle contemplate dalle disposizioni legislative vigenti, l’esigenza di introdurre modifiche al progetto posto a base d’appalto. E’ quindi possibile che si verifichi un incremento dell’importo contrattuale per effetto di ulteriori o diverse lavorazioni rispetto a quelle contemplate dal contratto, mentre non è consentito che tale incremento derivi da una mera ricalcolazione dell’importo delle opere sulla base dei prezzi unitari delle singole lavorazioni e delle quantità effettivamente eseguite. Deliberazione dell’AVCP n. 56 del 03/12/2008

APPALTO A CORPO, PREZZO RICALCOLATO PER VARIANTI


La tipologia di contratto a corpo prevede che l’appaltatore si impegni a realizzare la prestazione lavorativa conformemente ai disegni e alle tavole progettuali per un determinato prezzo offerto. Il corrispettivo spettante all’appaltatore sarà pagato indipendentemente dalla quantificazione delle lavorazioni effettivamente realizzate per la esecuzione delle prestazioni lavorative. Il vero punto di riferimento nei contratti a corpo sono, di conseguenza, i disegni tecnici, mentre il computo metrico ha solo un fine descrittivo delle voci di lavorazione mentre le quantità indicate non avranno alcun valore contrattuale in sede di esecuzione. Il prezzo offerto dall’impresa in gara diviene immodificabile e non è in nessun modo condizionato dalle quantità che risulteranno effettivamente necessarie per la realizzazione dell’opera. In caso di variante, tuttavia questa immodificabilità del prezzo deve venire meno. In tal senso si è espressa con massima chiarezza l’Autorità di Vigilanza con deliberazione n. 51 del 21/2/2002 disponendo che «Il concetto di immodificabilità del prezzo a corpo non è però assoluto e inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari materiali e componenti e le relative modalità esecutive) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire». In caso di variante, quindi, l’equilibrio sinallagmatico di cui alla originaria offerta viene meno e occorre che le parti rideterminino un corrispettivo equo per entrambe le parti.

La determinazione del corrispettivo dovrà sempre partire dalla originaria offerta e occorrerà  analizzare le effettive quantità modificate in aumento o in difetto per determinare il nuovo corrispettivo spettante all’impresa. Dispone ancora in tal senso l’Autorità: «Alla suddetta rideterminazione del prezzo a corpo le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo a corpo offerto dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell’offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l’appalto con tale modalità, oppure quelli dell’elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita, come nel caso in esame, la modalità di offerta di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Nel computare le richiamate quantità, le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle quantità previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento ai disegni, sulla cui unica base l’appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio le stime predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale per la loro esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per pervenire alla determinazione del presunto prezzo complessivo dell’opera da porre a base di gara. Allo stesso modo si dovrà procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche».

venerdì 12 ottobre 2012

COMPENSO DETERMINATO A CORPO IN MISURA FISSA ED INVARIABILE


Alla determinazione del compenso spettante all’esecutore di un’opera pubblica si perviene in via generale attraverso i due opposti criteri del prezzo “a forfait” o del prezzo “a misura”, consistendo, il primo, nella definizione di una somma complessiva fissa e, il secondo, nella previsione di un compenso, da determinarsi in base ad un elenco di prezzi allegato al contratto, variabile in relazione alla qualità e quantità del materiale, del personale e dell’attività effettivamente impiegata.
La Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'istituto del “prezzo chiuso” si configura come alternativo e ispirato a un meccanismo di rivalutazione del tutto diverso (e, in questo senso, derogatorio) rispetto a quello della “revisione prezzi”, realizzando il criterio di un'alea convenzionale forfetizzata per entrambi i contraenti e attuando un sistema di computo automatico degli aumenti, sganciato da un preciso collegamento con l'inflazione reale, là dove il prezzo del contratto rimane “sterilizzato” da tutte le possibili influenze esterne. Tale prezzo assume una rigidità predeterminata per questo aspetto, risultando la contemplazione degli incrementi del costo delle opere basata su una valutazione ex ante, senza che su tale costo possano incidere i tempi effettivi di esecuzione e gli eventuali ritardi suscettibili di presentarsi nell'esecuzione stessa dei lavori, così da rendere non più applicabile l'intera normativa relativa alla revisione dei prezzi (Cass. civ., 14 novembre 2003, n.17199).
Il rigetto della domanda della ricorrente é, pertanto, incensurabile, perché costituiscono altrettante fondate ragioni della decisione impugnata le circostanze evidenziate dal Consiglio comunale per giustificare il suo rifiuto, e, cioé, che il prezzo fu “tassativamente convenuto a corpo in misura fissa ed invariabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 326 della legge 20/03/1865 n. 2248 Allegato F” e l’impresa appaltatrice si era accollata “ogni alea della esecuzione mediante la fissazione della somma globale a corpo per l’intera opera commessa” che sarebbe stata completata e rifinita in ogni sua parte a regola d’arte al “prezzo chiuso a forfait fisso ed invariabile”.
(Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Bari sez.III 12/11/2008)

PERIZIE DI VARIANTE NEI CONTRATTI A CORPO


Nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti “a corpo”, l’offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d’appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell’opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze e dei tecnici nonché modalità esecutive).
Da ciò discende la immodificabilità del prezzo determinato “a corpo”, con assunzione a carico dell’appaltatore dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell’offerta.
Il concetto di immodificabilità del prezzo “a corpo” non è però assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari materiali e componenti e le relative modalità esecutive) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e le proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.
E che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto con corrispettivo “a corpo”, si riscontra anche dalla lettura dell’art. 1661 c.c, laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo, la variazione, tipologica e dimensionale, dell’opera. A conferma di ciò, la centralità attribuita dal legislatore alla fase della progettazione, che ha portato la stessa ad una definizione approfondita, graduale rispetto alla tre fasi previste, che comporta un livello previsionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in fase esecutiva.
La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell’oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta da parte dell’appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l’appaltatore.
Verificandosi una simile evenienza, con la conseguenza di far esorbitare il rischio assunto con l’offerta “a corpo” fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo “a corpo”, non assolvendo più quest’ultimo alla sua naturale funzione.
Alla suddetta rideterminazione del prezzo “a corpo” le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell’offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l’appalto con tale modalità, oppure quelli dell’elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita, come nel caso in esame, la modalità di offerta di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara
Nel computare le richiamate quantità, le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle quantità previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento ai disegni, sulla cui unica base l’appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio le stime predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale per la loro esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per pervenire alla determinazione del presunto prezzo complessivo dell’opera da porre a base di gara. Allo stesso modo si dovrà procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche.
Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell’appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.

sabato 6 ottobre 2012

APPALTI A CORPO E APPALTI A MISURA


In base all’art. 53 comma 4, del Codice dei contratti pubblici (così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008) “I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. É facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.” (1).
La differenza fra i due tipi di contratto viene sottolineata nel lodo arbitrale di Napoli del 22 giugno 2000, secondo il quale “nel contratto d’appalto stipulato a corpo, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l’opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato; viceversa nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità soltanto al termine dei lavori, sommando le componenti dell’’opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato”.
Entrambe le categorie contrattuali, però presentano alcuni elementi di criticità più volte segnalati dalla giurisprudenza.
Come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 23 ottobre 1997 “Il criterio di determinazione del prezzo dell’appalto a corpo non costituisce, e non può costituire, strumento per trasformare l’appalto in una scommessa o in un contratto aleatorio, né tantomeno in un espediente per ottenere a spese dell’appaltatore l’esecuzione di opere pubbliche a costi inferiori a quelli effettivi, ma è consentito ed ammissibile, in via di principio, soltanto se ed in quanto sia possibile procedere preventivamente alla precisa determinazione dell’opera, quando cioè la possibilità di calcolare e misurare, precisamente tutte le categorie di lavoro richieste, consente di forfettizzare il corrispettivo globale e di lasciare quindi a carico oppure a vantaggio dell’appaltatore il rischio o l’utile delle maggiori o minori quantità che risultassero necessarie” (Lodo arbitrale Roma 23 ottobre 1997 n. 89). Ed ancora "In caso di contratto a forfait (…) il rischio che grava sull'appaltatore in tale tipo di contratto deve essere inteso nel senso che sull'impresa non possono gravare oneri correlati a difficoltà che siano insorte nel corso del rapporto e che siano al di fuori di ogni previsione originaria" (Lodo Roma 27 Maggio 2002).
Diversamente, invece, come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 6 aprile 2000 “Nell’appalto a misura l’importo presunto dell’appalto costituisce un tetto economico, concordato tra le parti, indicativo dei limiti di spesa dell’appalto, nonché, secondo certe regole, dell’obbligo e del diritto dell’appaltatore di eseguire le opere indicate nel contratto”. Inoltre “negli appalti a misura l’ampiezza degli oneri espressamente contemplati nella descrizione di uno o più prezzi unitari altro non comporta se non che l’impresa, nel formulare la propria offerta, deve prefigurarsene l’entità in relazione a tutti i dati progettuali a disposizione” (Lodo arbitrale Roma 22 marzo 2002).
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(1) Disposizione in parte analoga era prevista nella vecchia legislazione sulle opere pubbliche Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), che ai sensi dell’art. 326 prevedeva “Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite. Per l’esecuzione loro sono fissati nel capitolato d’appalto prezzi variabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro”. Tale norma è stata abrogata dall’art. 256 del Codice dei contratti.