Tar Umbria, sezione I,
11 luglio 2012, n. 274
La
pronuncia ribadisce la netta ed inequivocabile linea di demarcazione tra i
soggetti costituiti dalle ATI e dai consorzi ordinari da una parte, ed i
consorzi stabili dall’altra.
Relativamente
alle prime due figure, nel momento in
cui le imprese si associano in forma orizzontale, è stabilito che la mandataria
(nelle ATI) o una delle imprese consorziate (per quanto riguarda i consorzi
ordinari) deve poter contare sui requisiti richiesti dalla stazione appaltante
nella misura minima del 40% dell’importo a base d’asta, mentre la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (nelle ATI) o
dalle altre imprese consorziate (nei consorzi ordinari), ciascuna nella misura
minima del 10% dell’importo che è stato posto a base d’asta.
Nella
fattispecie oggetto della sentenza era stato sostenuto da parte della ricorrente
che tali percentuali di qualificazione si dovessero riferire anche ai consorzi
stabili in quanto ritenuti assimilabili alle ATI ed ai consorzi ordinari. La
sentenza in argomento, in modo assai netto, esclude la possibilità di tale
assimilazione, considerando la figura del consorzio stabile totalmente
eterogenea rispetto a quella delle ATI e dei consorzi ordinari e perciò non
assoggettabile a quella che è la loro specifica disciplina.
In
particolare, in sede di motivazione, la sentenza si preoccupa di sottolineare
la peculiarità ed autonomia della figura
giuridica del consorzio stabile, dal momento che, essendo il consorzio stabile
caratterizzato da una comune struttura d’impresa, ne consegue l’autonoma
capacità giuridica di assumere direttamente (in quanto consorzio stabile, e
perciò in proprio) l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. In
altri termini, i requisiti di idoneità tecnico – finanziaria richiesti dalla
stazione appaltante devono sempre essere posseduti e comprovati con riferimento
al consorzio in sé considerato, attraverso il cumulo dei requisiti che sono
posseduti da ciascuna delle imprese che costituiscono il consorzio stabile, e
tale disciplina permane anche nel caso in cui il consorzio stabile indichi
che eseguirà i lavori per il tramite di una delle imprese consorziate.
La
comune stabile struttura d’impresa costituisce quindi un elemento sine qua non
per l’esistenza del consorzio stabile, poiché identifica l’azienda mediante la
quale il consorzio ha la possibilità di eseguire direttamente i lavori oggetto
del bando di gara.
Ne
deriva che nel consorzio stabile non
esistono le figure né della mandataria né delle mandanti, poiché ogni attività
è riconducibile direttamente agli organi consortili. In definitiva, parte
contrattuale è sempre e comunque il consorzio stabile che agisce attraverso i
suoi organi (senza necessità alcuna di individuazione di una mandataria e di
mandanti), adottando come strumento operativo una o più delle consorziate
ovvero assumendo in proprio, e cioè con la propria struttura d’impresa,
l’esecuzione dei lavori.
È significativo
in proposito che il consorzio stabile si qualifichi alla gara d’appalto in base
alla somma delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate e
che comunque tutte le imprese consorziate sono solidalmente responsabili nei
confronti della stazione appaltante. A questo proposito è stato affermato (Tar
Campania, sez. VII, 5 settembre 2012, n. 3744) che il consorzio stabile è
connotato da un rapporto organico che lega ad esso le imprese consorziate,
rapporto organico più stretto ed intenso di quello proprio delle altre forme
associative (ATI, consorzi ordinari, GEIE), ed ha una sua autonoma identità
soggettiva e qualificazione che gli consente di partecipare alle gare pubbliche
anche in proprio, sicché lo stesso
consorzio stabile assume in toto su di sé l’onere dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, a nulla rilevando che abbia a questo fine designato
una o più imprese consorziate (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1534/2010;
Consiglio di Stato, sez. V, n. 7524/2010; Consiglio di Stato, sez. V, n.
2454/2011).
Da
tale impostazione è stato tra l’altro fatto discendere il corollario della sufficienza della sottoscrizione della
garanzia provvisoria da parte del solo consorzio stabile e non anche da parte
delle singole consorziate.