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mercoledì 12 luglio 2023

NUOVO CODICE: REGOLAMENTI ATTUATIVI ANAC

 

Pubblicate sul portale Anac e in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 151 del 30 giugno 2023), le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023, nuovo Codice degli Appalti
I provvedimenti adottati, sono tutti in vigore dal 1° luglio 2023, ma alcuni acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2024.

Delibera n. 261  Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024

Delibera n. 262 Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022. Il provvedimento include 6 allegati.

Delibera n. 263 Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Delibera n. 264 Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36. Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’”Allegato 9” del PNA 2022, secondo quanto previsto dall’articolo 225, comma 2 lettere a) e b) e dall’articolo 224, comma 4 del codice. Il presente provvedimento è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il provvedimento include l'Allegato I - Obblighi Amministrazione Trasparente

Delibera n. 265 Adozione del provvedimento di cui all’articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023. Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 266 Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 267 Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 10 del 9 gennaio 2019 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 268 Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria). Il Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023.
Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le disposizioni del presente Regolamento sono entrate in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 269 Regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici. Le disposizioni del presente Regolamento in vigore dal 1° luglio 2023, si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei protocolli di vigilanza collaborativa stipulati prima del 1° luglio 2023 che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed il presente Regolamento, troveranno applicazione le previsioni di quest’ultimo, salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal Protocollo di vigilanza sottoscritto.

Delibera n. 270 Regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 271 Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36. Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 272 Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Le disposizioni dell’articolo 5 e delle Parti II e III del presente Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che saranno fornite all’esito della completa operatività delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell’articolo 24 del codice. Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

martedì 13 settembre 2022

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI SU PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE

 

È entrato in vigore il 27 luglio 2022 l’obbligo di comunicare all’Anac i dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, sopra soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Con un Comunicato, l’Autorità ha reso noto che dal 27 luglio sono in linea le modifiche al sistema Simog (Sistema informativo monitoraggio gare) necessarie per l’acquisizione dei dati individuati con la Delibera n. 122 del 16 marzo 2022.

Pari opportunità

Il primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia all’occupazione femminile.

L’obbligo è previsto dal Decreto semplificazioni e governance del Pnrr (il decreto 77 del 31 maggio 2021) e dalle successive Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021 e prevede alcune deroghe motivate che vanno comunicate alla banca dati Anac.

Misure premiali per l'attribuzione del punteggio

Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l'esecuzione del contratto; o abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.

Obblighi per occupazione disabili

Una ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della necessità da parte del concorrente di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

martedì 12 aprile 2022

AGGIORNATO IL BANDO DI GARA TIPO 1/2021

 

Con Delibera n. 154 del 16 marzo 2022 Anac ha aggiornato il Bando di gara tipo 1/2021 per i contratti pubblici sopra soglia comunitaria introducendo le misure sulle pari opportunità di genere e generazionali, sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e le clausole di revisione dei prezzi.

Delibera n. 154 del 16.03.2022 – Aggiornamento Bando tipo n. 1 / 2021

Bando tipo n. 1 / 2021 – Integrazione

Bando tipo n. 1 / 2021 – Nota illustrativa 

Il Bando di gara tipo riguarda la procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Clausole su persone con disabilità e parità di genere e generazionale

Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati dal Pnrr e dal Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari), è stata inserita la clausola che prevede come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. Inoltre l’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta deve assumersi l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l’esecuzione del contratto. Le stazioni appaltanti possono derogare a tale obbligo o prevederne una quota inferiore dandone adeguata motivazione. Nel caso in cui la deroga riguardasse la sola occupazione femminile, motivata da un tasso di femminilizzazione nel settore di riferimento inferiore al 25%, le stazioni appaltanti devono tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di 5 punti percentuali.

Clausola revisione prezzi

Le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara anche la clausola sui prezzi. Il decreto sostegni ter ha introdotto l’obbligo, fino al 31/12/2023, di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti pubblici, finora soltanto facoltative.

giovedì 11 novembre 2021

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

 

Anac ha aggiornato le FAQ sulle varianti (Art.106 D.Lgs. 50/2016)-

1) In quali casi le integrazioni all’oggetto del contratto assumono la connotazione di varianti in corso d’opera?

Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche:

a) derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario (Cfr. art.106, comma1, lettera c) del D.lgs. 50/2016).

b) derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: (i) al di sopra dei valori fissati all’art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 10 % ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.

In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (cfr. art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016).

2) Quali sono le soglie e le condizioni per la trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti in corso d’opera?

L’obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando: Importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell’importo originario del contratto Se il superamento del 10% é determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d) Nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria Nei settori speciali Negli interventi emergenziali sottoposti a deroga Varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario).

3) Da quale data decorre il termine di 30 giorni per ottemperare all’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera?

Il termine inizia a decorrere dalla data di perfezionamento della variante in corso d’opera da parte della Stazione Appaltante, così come disposto dall’ art. 106, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Il termine perfezionamento va riferito al provvedimento di approvazione della variante (o modifica) da parte dell’organo decisorio deputato a ciò dalla Stazione Appaltante. Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4 unitamente al numero di protocollo.

4) Che cosa s’intende per “autorizzazione della variante a cura del RdP” di cui all’art 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016?

In mancanza di un regolamento specifico della stazione appaltante o di indicazioni nelle linee guida dell’Anac, per “autorizzazione” s'intende l’atto tramite il quale il RdP da’ il suo nulla-osta al direttore dei lavori per l'elaborazione della variante.

Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4-bis unitamente al numero di protocollo.

vedi Faq da n.5 a n. 24


mercoledì 10 giugno 2020

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA


Ad opera del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, è intervenuta una significativa modifica della disciplina prevista in tema di verifica dell’anomalia.
Con specifico riferimento alle modalità di individuazione dell’offerta anomala, l’articolo 97 mantiene l’impostazione generale presente anche nella precedente formulazione, in ragione della quale, ai fini della valutazione dell’anomalia, coesistono due distinti modelli:
1. uno, di carattere obbligatorio, che, a seconda del numero delle offerte ammesse e del criterio di aggiudicazione prescelto, impone alla stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte che 3 presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo quanto previsto nell’articolo in esame1 (cfr. in particolare, i commi 2, 2bis, 3 e 3bis dell’art. 97);
2. l’altro, di natura facoltativa, che si configura come espressione delle prerogative tecnico-discrezionali proprie della stazione appaltante e che pertanto è rimesso alle valutazioni in concreto svolte dall’amministrazione (art. 97, comma 6, ultimo periodo).
Proprio valorizzando la natura discrezionale del giudizio, l’Autorità , nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 1126 del 5 dicembre 2018, ha ritenuto insindacabile la decisione della stazione appaltante di non procedere all’avvio di un procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia pur in presenza di un ribasso significativo offerto dall’aggiudicatario, in quanto non “di portata tale da ritenere censurabile come macroscopicamente irragionevole l’operato della stazione appaltante”.

Una delle più rilevanti novità introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 è rappresentata dalla revisione delle modalità di individuazione della soglia di anomalia. Infatti, se nella previgente formulazione il comma 2 dell’art. 97 prevedeva, al ricorrere di determinate condizioni, cinque distinte e alternative modalità di individuazione della soglia di anomalia, nella versione novellata, l’art. 97 enuclea modalità univoche di individuazione delle soglie di anomalia e differenziate a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto e del numero di offerte ammesse, specificando, per ciascuna di esse, i singoli passaggi ai quali la stazione appaltante deve attenersi per individuare, di volta in volta, la soglia di anomalia.

In proposito, la questione che ha suscitato maggiori perplessità è stata l’interpretazione del passaggio previsto all’art. 97, comma 2, lett. d), che specifica che “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)” nella parte in cui non è specificato se il decremento debba, o meno, essere percentuale.
Sul punto, l’Autorità ha specificato che il decremento in questione non deve intendersi come percentuale, “chiarendo che la corretta trasposizione in termini matematici del passaggio indicato alla lettera d) dell’art. 97, comma 2, è la seguente: PS – (SM*P/100) dove: PS è la soglia di cui alla lett. c), calcolata come somma di media aritmetica e scarto medio; SM è lo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b); P è il prodotto [di cui alla lettera d)] delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi [di cui alla lett. a)].
Il MIT aveva diffuso in proposito la Circolare del 24/10/2019.
L’ANAC ha recentemente emanato la Rassegna ragionata dei pareri di precontenzioso che riguardano in particolare la verifica dell’anomalia oltre ai requisiti speciali di partecipazione.
Dunque, Il MIT e l’ANAC hanno precisato e confermato l’interpretazione in merito al metodo di calcolo della soglia di anomalia previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, lettera d.

giovedì 4 giugno 2020

PROPOSTE ANAC PER AGEVOLARE LA RIPRESA ECONOMICA


In vista dell’emanazione di un intervento normativo di semplificazione in materia di appalti, l’Anac ha elaborato un documento, inviato alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri competenti, contenente varie proposte per velocizzare le procedure e favorire la ripresa economica.
L’Anac reputa necessario in primo luogo realizzare tempestivamente la previsione - contenuta nel Codice - di una piena digitalizzazione delle gare, che in circa un terzo dei casi sono ancora svolte in modalità cartacea. Molteplici i vantaggi che ne deriverebbero: semplificazioni per la trasparenza, maggior controllo, tutela della concorrenza, garanzia dell'inviolabilità e della segretezza delle offerte, tracciabilità delle operazioni di gara e un continuo monitoraggio dell’appalto, riducendo peraltro al minimo gli errori operativi, con una significativa diminuzione del contenzioso. Sarebbe inoltre possibile ottenere consistenti risparmi in termini di tempi e costi (le commissioni di gara potrebbero lavorare a distanza, eliminando la necessità delle sedute pubbliche o limitandone il numero) e si darebbe attuazione al principio dell’invio unico dei dati, espressamente previsto dal Codice, snellendo gli obblighi di comunicazione e rendendo disponibili informazioni sui contratti pubblici per le varie finalità ai soggetti istituzionali e ai cittadini.
Per tali ragioni l’Anac ritiene che un adeguato livello di digitalizzazione e la disponibilità di personale tecnico debbano divenire requisiti fondamentali nel processo di qualificazione delle stazione appaltanti, affinché gli acquisti più complessi vengano svolti soltanto da amministrazioni dotate delle competenze necessarie, favorendo le economie di scala e contenendo i costi amministrativi per le imprese. Per sostenere la diffusione delle piattaforme potrebbe essere utile mettere gratuitamente a disposizione le tecnologie telematiche e il supporto tecnico, prevedere politiche di incentivazione legate ai risultati raggiunti e assumere nuove risorse con competenze specifiche.
L’Anac suggerisce anche di semplificare e ridurre notevolmente i tempi di verifica dei requisiti nei casi in cui l’aggiudicatario di un appalto, entro un intervallo di tempo prestabilito (ad es. 6 mesi), sia già stato esaminato con esito positivo in una procedura di gara.
Infine, per superare la grave situazione economica e fronteggiare i danni subiti dalle attività produttive, l’Autorità suggerisce di introdurre una norma che fino al 31 dicembre permetta alle amministrazioni di ricorrere motivatamente alle procedure di urgenza ed emergenza già consentite dal Codice. I settori che si prestano maggiormente a tali semplificazioni, per dimensione economica o per connessione diretta con attività in grado di far superare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria, ad avviso dell’Autorità sono le seguenti: manutenzioni, ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, interventi sulla rete viaria, approvvigionamenti nel settore sanitario, informatico e dei trasporti.

In allegato:



martedì 31 marzo 2020

COVID-19: SOSPENSIONE TERMINI E ADEMPIMENTI


Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, all’articolo 103, comma 1, reca una disciplina sulla sospensione dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni.
La norma dispone che, per i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio e quella del 15 aprile 2020.

In attuazione di tale disposizione ANAC fornisce con la Delibera n. 268 del 19 marzo 2020 le seguenti disposizioni operative.
PROCEDIMENTI IN CORSO
Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio.
PROROGA DEI TERMINI DI RISPOSTA
Qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.
STOP A NUOVI PROCEDIMENTI
In via generale e salvo specifiche esigenze, l’Autorità non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16 aprile 2020.
PROVVEDIMENTI URGENTI
In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale, l’Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di sospensione.
VIGILANZA COLLABORATIVA
Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all’emergenza sanitaria in atto.
PARERI DI PRECONTENZIOSO
I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’Anac anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta.
PERFEZIONAMENTO CIG
Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è portato da 90 a 150 giorni.
TRASMISSIONE DATI ALL’OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI
Fino a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni.
EMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI
Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni.

giovedì 21 novembre 2019

BANDO TIPO N. 1 SERVIZI E FORNITURE E SBLOCCA-CANTIERI


In considerazione delle modifiche introdotte dalla legge 55/2019 al Codice dei contratti pubblici, e nelle more del Regolamento di attuazione dello stesso Codice che il Governo dovrà emendare, ANAC ha dato indicazioni interpretative in merito all'applicazione delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto normativo.
“Ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. 50/2016 l’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1, relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria. Le clausole del predetto bando sono state redatte tenendo conto del quadro normativo allora vigente e degli orientamenti giurisprudenziali espressi. Successivamente in data 18 aprile 2019 è stato emanato il d.l. 32/2019, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55, che ha modificato diverse disposizioni del codice dei contratti pubblici richiamate dal citato Bando-tipo in esame. In particolare, per quanto qui rileva, si dà atto che:
- l’art. 1, comma 1, lett. c), l. 55/2019 fino al 31 dicembre 2020 ha sospeso l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo tenuto dall’ANAC (art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016), e, quindi, la disposizione in esame ha sostanzialmente esteso il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016;
- l’art. 1, comma 2, l. 55/2019 fino al 31 dicembre 2020 ha esteso ai settori ordinari la disposizione dell’art. 133, comma 8, d.lgs. 50/2016, quindi le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;
- l’art. 1, comma 18, l. 55/2019 ha previsto che fino al 31 dicembre 2020 la quota subappaltabile non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto. Sul limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente la sentenza della Corte di giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18;
- l’art. 1, comma 18, l. 55/2019, con riferimento all’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, ha disposto sino al 31 dicembre 2020 la sospensione dell’art. 105, comma 6, d.lgs. 50/2016; dell’art. 174, comma 2, terzo periodo, d.lgs. 50/2016 nonché delle verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 d.lgs. 50/2016, riferite al subappaltatore;
- l’art. 1, comma 20, lett. d) l. 55/2019, con riferimento agli oneri di pubblicazione ai fini della trasparenza, ha soppresso il secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016;
- l’art. 1, comma 20, lett, l), l. 55/2019, con riferimento ai requisiti di partecipazione dei consorzi, ha sostituito il secondo comma dell’art. 47 d.lgs. 50/2016 ed aggiunto dopo il predetto comma 2 un nuovo comma 2bis;
- l’art. 1, comma 20, lett.e), l. 55/2019 ha modificato l’art. 31, comma 5, attribuendo all’emanando regolamento governativo la competenza a regolare compiti e funzioni del RUP;
- l’art. 2 l. 55/2019 ha modificato l’art.110, recante disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa.
Il quadro normativo risultante a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata l. 55/2019 è diverso rispetto a quello tenuto presente dall’Autorità al momento dell’approvazione del predetto Bando-tipo, conseguentemente come già chiarito nella Relazione illustrativa che accompagna tale atto ‹‹nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell’aggiornamento del Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga››.
La riforma avviata dal d.l. 32/2019 deve essere completata mediante l’adozione del regolamento unico di attuazione del d.lgs. 50/2016, pertanto, l’Autorità si riserva di modificare il Bando-tipo in esame all’esito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento governativo e terrà conto anche delle eventuali ulteriori modifiche che il legislatore dovesse apportare al d.lgs. 50/2016. A tal fine, essendo necessario valutare l’impatto della regolazione, la stessa intende avviare un monitoraggio presso le stazioni appaltanti, attraverso la somministrazione di un apposito questionario sull’utilizzo del Bando-tipo.
Nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l’attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, si segnalano le clausole del citato bando, che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni sopra richiamate. Più precisamente:
- paragrafo 7.5 “Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili”, terzo capoverso, lett. b) (pag. 21) non è conforme all’art. 1, comma 20, lett, l), l. 55/2019;
- paragrafo 8 “Avvalimento”, ottavo capoverso, (pag. 22), deve ritenersi automaticamente sospeso, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019;
- il paragrafo 9 “Subappalto”, (pag. 22), non è conforme all’art. 1, comma 18, l. 55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto. Devono, inoltre, ritenersi automaticamente sospese le clausole in cui si fa riferimento alla terna dei subappaltatori e ai controlli in sede di gara sui subappaltatori, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019;
- paragrafo 15.2 “Documento di gara unico europeo” (pag. 31) l’indicazione dei tre subappaltatori deve ritenersi automaticamente sospesa, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019, conseguentemente devono ritenersi sospeso sia l’obbligo di allegare per ciascun subappaltatore la documentazione indicata nel Bando-tipo sia le verifiche in sede di gara sui subappaltatori;
- paragrafo 5 “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” e paragrafo 15.3.1 “Dichiarazioni integrative”, punto 15, (pag. 12 e 34), il riferito agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186 bis) come novellata dall’art. 2, l. 55/2019. Inoltre la clausola di cui al citato punto 15 deve essere letta unitamente alla nuova previsione dell’art. 110 d.lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5, come modificati dall’art. 2, l. 55/2019;
- paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…” e paragrafo 21 “Apertura delle buste B e C, - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche, primo capoverso, (pag. 43), devono essere letti alla luce dell’art. 1, comma 2, l.55/2019, in virtù del quale le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;
- paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…”, terzo capoverso, lett. d) (pag. 42) non è conforme alla previsione dell’art. 1, comma 20, lett. d) l. 55/2019;
- paragrafo 20 “Commissione giudicatrice” primo capoverso, (pag. 43), per effetto della novella il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016 deve considerarsi in vigore, salvo ulteriori sospensioni, fino al 31 dicembre 2020.
Si precisa, inoltre, che il richiamo alle Linee guida n. 3, contenuto nel predetto bando, in virtù di quanto previsto dall’art. 213, comma 27 octies, d.lgs. 50/2016, si intendere effettuato nei limiti di compatibilità di queste ultime con le nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Si ricorda, infine, che l’art. 50 d.lgs. 50/2016 prevede espressamente che le stazioni appaltanti inseriscono, nei bandi e nelle lettere di invito, “nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Al fine di coadiuvare le stazioni appaltanti in tale attività, con delibera numero 114 del 13 febbraio 2019 l’Autorità ha approvato le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, pertanto il paragrafo 24 del Bando-tipo deve essere letto alla luce delle predette Linee Guida.
Il testo delle stesse è liberamente accessibile e consultabile sul sito dell’Autorità, al seguente link:
Le osservazioni appena svolte in riferimento alle clausole del Bando-tipo n. 1/2017, valgono anche per le clausole del Bando-tipo n. 2, relativo ai servizi di pulizia sopra soglia comunitaria, approvato con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, e per quelle del Bando-tipo n. 3, relativo ai servizi di architettura e ingegneria pari o superiori a 100.000,00 euro, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, che si conformano al Bando-tipo n. 1.

giovedì 17 gennaio 2019

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA SVOLTA DALL'ANAC



Con la Delib. ANAC 21/11/2018, n. 1102, è stato emanato il nuovo Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall'ANAC ai sensi della L. 06/11/2012, n. 190 e del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.
Il nuovo Regolamento sostituisce il precedente Provv. ANAC 20/07/2016 e definisce le modalità e la tipologia di soggetti che possono presentare richiesta di parere, con riferimento a fattispecie concrete in materia di:
- prevenzione della corruzione e di trasparenza 
- contratti pubblici.
Il nuovo Regolamento è stato pubblicato nella G.U. del 20/12/2018 n. 295 ed è entrato in vigore il 04/01/2019.

Art. 2 – Oggetto
1.L’Autorità svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1.
2. L’attività consultiva è svolta:
a) nei casi indicati nell’art. 1, co. 2, lett. d) ed e), della l. 190/2012 e nell’art. 16, co. 3 del d.lgs. 39/2013;
b) quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel comma 1.
3.Le richieste di parere non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi e riferite a questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse agli uffici competenti per materia ai fini dell’adozione di eventuali atti regolatori e,ove ne ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.

Articolo 3 – Soggetti richiedenti
1.Possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere, nelle materie di cui all’art. 2, comma 1, i seguenti soggetti:
a) per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. d), della legge n. 190 del 2012, il Ministro per la pubblica amministrazione;
b) per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. e), della legge n. 190 del 2012, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali;
c) in materia di conferimento degli incarichi di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, anche i soggetti privati destinatari dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che intendano conferire un incarico;
d) per i pareri previsti dall’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013, i Ministeri che emettono direttive e circolari concernenti l’interpretazione delle disposizioni del suddetto decreto;
e) sull’applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riguardo alla l. 190/2012 e relativi decreti attuativi, in casi diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c), i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
f) in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, co. 1, lett. o), del Codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.

Articolo 5 – Inammissibilità della richiesta
1.Sono ritenute inammissibili le richieste che:
a) non rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 2, commi 1 e 2;
b) non sono sottoscritte dall’organo competente, ai sensi dell’art. 4, comma 2;
c) sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità;
d) hanno a oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell’Autorità.

Articolo 6 – Archiviazione delle richieste
1.L’Ufficio competente valuta l’ammissibilità delle richieste di parere ai sensi dell’art. 5 e provvede ad archiviare le richieste ritenute inammissibili, comunicando al Consiglio, con cadenza mensile, l’elenco delle archiviazioni predisposte.
2.L’elenco delle archiviazioni è pubblicato sul sito istituzionale e sostituisce ogni altra forma di comunicazione ai soggetti interessati