martedì 3 settembre 2013

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO


Art. 49-ter. Semplificazioni per i contratti pubblici


1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO


Art. 26-ter. Anticipazione del prezzo

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

SUDDIVISIONE IN LOTTI


Art. 26-bis. Suddivisione in lotti

1. All’articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti".
2. All’articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente," sono inserite le seguenti: "di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali".

3. All’articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "i dati concernenti il contenuto dei bandi" sono inserite le seguenti: ", con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis,".

PROROGHE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI


Art. 26. Proroghe in materia di appalti pubblici

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:
"418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all’anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all’anno 2013.".
2. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"; 
b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"; 
c) al comma 20-bis le parole: le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITÀ GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE


Art. 21. Differimento dell'operatività garanzia globale di esecuzione


Il termine previsto dall’articolo 357, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

domenica 1 settembre 2013

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC


Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;
b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
c) per la stipula del contratto; 
d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.
8-ter. Ai fini della fruizione dei benefìci normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
8-quater. Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.
8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
8-septies. L’esercizio dell’attività d’impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.

RILASCIO DEL DURC INERENTE IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA P.A. MATURATI AL 31/12/2012

Ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.L. 35/2013, entro il 30/06/2013 le pubbliche amministrazioni comunicano ai creditori l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti maturati al 31/12/2012 e entro il 05/07/2013 pubblicano nel proprio sito internet l’elenco completo di detti debiti, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento.
Il successivo comma 11-ter stabilisce che l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010».
Pertanto, a decorrere dall’08/06/2013, data di entrata in vigore di detta disposizione, relativamente ai debiti degli enti locali, delle regioni e delle province autonome, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle Amministrazioni dello Stato maturati al 31/12/2012, la regolarità contributiva dell’impresa o comunque dell’operatore economico deve essere accertata alla data di emissione della fattura o della equivalente richiesta di pagamento.
Il documento in commento indica, dunque, che in occasione del DURC richiesto da stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti per pagamenti relativi a debiti della P.A., le sedi Inail dovranno invitare alla regolarizzazione il soggetto inadempiente con riferimento ai debiti scaduti alla data di emissione della fattura, che risultino ancora insoluti alla data di verifica della regolarità. Del pari, l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore riguarderà le irregolarità accertate nel DURC sempre con riferimento alla data di emissione della fattura.

Per consentire alle stazioni appaltanti pubbliche di indicare la data della fattura, sono state apportate modifiche all’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it per le tipologie di richiesta del DURC interessate nonché ai quadri A, B e C dei moduli per la richiesta del DURC. 
Le tipologie di richiesta per le quali è possibile indicare detta data sono:
Stato di avanzamento lavori (tipologia A4 del modulo unificato di richiesta A/B), relativo ai soli lavori pubblici (che prevedeva già la possibilità di indicare la data per le regolarità di competenza delle Casse Edili);
Liquidazione finale/Regolare esecuzione lavori (tipologia A5 de modulo unificato di richiesta A/B), relativo ai soli lavori pubblici (che prevedeva già la possibilità di indicare la data per le regolarità di competenza delle Casse Edili);
Emissione ordinativo/Liquidazione fattura (tipologia A6 de modulo unificato di richiesta A/B), relativo alle sole forniture e servizi;
Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto (tipologia C6 del modulo unificato di richiesta C).

Infine, viene precisato che nulla cambia quanto alla data di accertamento della regolarità contributiva per i DURC richiesti dalle stazioni appaltanti riguardanti pagamenti diversi da quelli disciplinati dal Capo I del D.L.  35/2013.

DAL 02/09/2013 RICHIESTA DEL DURC SOLO TRAMITE PEC

Per lunedì 2 settembre 2013 è stato disposto il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC sarà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC, come precisato con il Messaggio n. 13414 del 23/08/2013 dell'INPS.
A decorrere da tale data, pertanto, l’inoltro della richiesta di DURC da parte degli utenti dello Sportello Unico Previdenziale (SUP)  sarà consentito solo se il sistema dello sportello unico previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.

Dalla stessa data, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall’Inail, dalle Casse Edile e dall’Inps, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.

martedì 6 agosto 2013

DPCM 18 APRILE 2013 SULLE WHITE LIST

Le modalità di istituzione dettate dal decreto diverranno effettivamente operative a partire dal trentesimo giorno dalla loro pubblicazione in G.U. e, quindi, a far data dal prossimo 14 agosto, come stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto presidenziale.
Come si ricava dallo stesso art. 1, comma 52, della legge 190/2012,  l'istituzione di elenchi di imprenditori presso ogni prefettura è prevista ai fini dell'efficacia dei controlli antimafia, anche se è opportuno evidenziare sin da subito che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Dpcm, l'iscrizione alle white list ha carattere assolutamente facoltativo.
Le white list avranno un ambito territoriale di applicazione a carattere provinciale, poiché gli elenchi dovranno essere istituiti presso ciascuna Prefettura.
Dal punto di vista soggettivo, invece, i soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nelle white list saranno in sostanza rappresentati da tutti i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori appartenenti alla filiera di imprese partecipanti al processo realizzativo dell'opera. In tal senso, l'elenco sembra dunque destinato a ricomprendere tutti i soggetti che a qualunque titolo contribuiscono all'esecuzione del lavoro, sia in qualità di appaltatori che di subappaltatori.
Sennonché, l'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 definisce l'ambito di applicazione oggettivo degli elenchi, individuando le attività imprenditoriali, ritenute a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, rispetto alle quali sarà consentita l'iscrizione nelle white list. La legge anticorruzione si riferisce infatti ai seguenti settori lavorativi: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo e macchinari; fornitura di ferro e lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi e, infine, guardiania di canteri.
Considerato il carattere tassativo dell'elencazione, ciò implica che solo i soggetti operanti in questi settori di attività sono titolati a richiedere l'iscrizione nelle white list anche se, a tal riguardo, è comunque prevista la possibilità che l'elencazione dei diversi settori imprenditoriali, contenuta nel comma 53, sia aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno con un apposito decreto del Ministro dell'interno.
Resta dunque il fatto che tali attività si identificano in linea generale con prestazioni tipicamente appartenenti alla categoria dei subcontratti e che, di conseguenza, l'utilizzo delle white list sia circoscritto ai soli subaffidamenti effettuati dall'aggiudicatario di un contratto di appalto pubblico, piuttosto che agli affidamenti posti in essere dalla stazione appaltante.

Il procedimento di iscrizione nelle white list è disciplinato dall'art. 3 del DPCM, il quale stabilisce che gli elenchi sono istituiti presso ogni prefettura e sono unici, nel senso cioè che ciascuna prefettura possiede un solo elenco, suddiviso, al suo interno, in sezioni corrispondenti alle diverse attività a rischio.
La prefettura competente presso cui presentare l'istanza coincide con quella della provincia dove l'impresa ha lapropria residenza o sede legale; mentre, per le imprese costituite all'estero e che hanno una sede stabile in Italia, oppure per le imprese che non hanno una sede stabile nel nostro territorio, la prefettura competente è individuata in quella in cui si chiede l'iscrizione.
L'istanza è presentata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'impresa costituita in forma societaria; dopodiché, la prefettura avvia un procedimento di verifica analogo a quello normalmente seguito per il rilascio della comunicazione antimafia.
Una volta ottenuta l'iscrizione, la permanenza nella white list avrà una validità di dodici mesi, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del DPCM.
In ogni caso, l'art. 5, comma 1, del decreto prevede che l'iscrizione possa essere rinnovata su istanza di parte, nel senso cioè che l'impresa può comunicare alla prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di scadenza, il suo interesse a permanere nell'elenco. Ne consegue che, se l'istanza di rinnovo non viene inoltrata entro il suddetto termine, l'impresa sarà automaticamente cancellata dall'elenco.
A seguito dell'istanza di rinnovo, la prefettura effettuerà ovviamente una nuova verifica sulla permanenza delle condizioni, a suo tempo accertate, che hanno consentito l'iscrizione dell'impresa nell'elenco.

Gli effetti legati all'iscrizione in una white list sono già stati anticipati dalla legge n. 190/2012 la quale, al comma 52 dell'art. 1, ha disposto che l'iscrizione negli elenchi «soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività».
Tale disposizione è stata ora completata dall'art. 7, comma 1, del DPCM, il quale ha invece precisato che «ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge, l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione medesima».
In altri termini, il combinato disposto delle due norme ha sancito la sostanziale equiparazione tra l'informazione antimafia e l'iscrizione nella white list. Di conseguenza, ciò significa che, ai fini dell'autorizzazione di un subcontratto relativo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le stazioni appaltanti sono esonerate dal disporre di volta in volta le verifiche antimafia, se l'impresa interessata risulta iscritta in un elenco prefettizio. Ed, infatti, l'art. 7, comma 2, del DPCM, consente ai committenti pubblici di verificare l'iscrizione nelle liste attraverso i siti istituzionali delle prefetture, in alternativa all'acquisizione dell'informazione antimafia.

Con riferimento agli effetti, è opportuno evidenziare che le disposizioni citate prevedono l'equiparazione dell'iscrizione nella white list alla sola informazione antimafia che, come noto, si affianca alla comunicazione antimafia.
La differenza tra le due tipologie di documenti è rappresentata sia dal diverso ambito di verifica di non mafiosità dei soggetti interessati, sia dalle diverse soglie di importo contrattuale cui si riferisce la verifica stessa; da un lato, infatti, la comunicazione antimafia è diretta ad accertare l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, relativamente ai contratti di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria; dall'altro lato, invece, l'informazione antimafia estende l'accertamento anche alla eventuale esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, non solo per i contratti di appalto di importo superiore alla soglia comunitaria, ma anche per i subcontratti di importo superiore a 150 mila euro.
Stando alle disposizioni contenute nella legge anticorruzione e nel DPCM applicativo, l'iscrizione in una white list non è però equiparata anche alla comunicazione antimafia, ossia proprio a quel livello di verifica "più leggero", che è assorbito peraltro dall'informazione antimafia. Con l'effetto che, nei confronti delle imprese iscritte nelle liste prefettizie, deve essere comunque acquisita la comunicazione antimafia.
All'apparenza, sembra trattarsi di una conclusione illogica dal momento che, se l'impresa ha ottenuto l'iscrizione nella white list, è implicito che abbia superato i controlli anche con riferimento a quelle situazioni rilevanti ai fini del rilascio della comunicazione antimafia. Sennonché, la ragione di tale scelta legislativa è con ogni probabilità riconducibile alla circostanza che la white list è stata in realtà istituita per le sole attività tipicamente classificabili come subaffidamenti, e cioè per le attività soggette al rilascio dell'informazione, e non della comunicazione antimafia.
Non è tuttavia da escludere che l'iscrizione nella white list possa essere equiparata anche alla comunicazione antimafia, laddove l'impresa presente in elenco risulti aggiudicataria di un appalto, anziché di un subcontratto. A tal riguardo, infatti, non vi è alcun motivo di porre la stazione appaltante nella condizione di dover richiedere la comunicazione antimafia per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, considerato che l'iscrizione nella white list, seppur riferita ad attività diverse, presuppone l'accertamento della insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto, derivanti dall'applicazione di una misura di prevenzione. E, peraltro, non irrilevante sarebbe l'effetto acceleratorio e semplificatorio delle verifiche antimafia condotte attraverso le white list relativamente alla stipula dei contratti di appalto appartenenti a tale fascia di importo.

per approfondire vedi qui e qui

CONTROLLI ANTIMAFIA PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE LOCALITÀ COLPITE DAL SISMA IN ABRUZZO DEL 2009

Sulla G.U. n. 174 del 26/07/2013 è stato pubblicato un Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza grandi opere, recante Linee Guida per l’aggiornamento delle modalità di svolgimento dei controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.L. 28/04/2009, n. 39.
Il documento in commento aggiorna le disposizioni contenute nelle Linee Guida di cui ai Comunicati del 12/08/2010 e 31/12/2010 nella parte in cui definiscono, in attuazione del citato art. 16, comma 4, del D.L. 39/2009, le modalità di svolgimento dei controlli antimafia sulle imprese affidatarie di contratti, subappalti e altri subcontratti concernenti la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle località colpite dal sisma in Abruzzo del 2009.
Si ricorda che l'art. 16, comma 4, del D.L. 39/2009 stabilisce che le verifiche antimafia si uniformano alle Linee Guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere (C.C.A.S.G.O.), anche per quanto concerne il rilascio della documentazione antimafia.
Le indicazioni fornite dalla Linea Guida trovano applicazione per lo svolgimento delle verifiche antimafia che devono essere espletate nei confronti delle imprese della filiera impegnate nell’esecuzione di:
- appalti pubblici (cd. «ricostruzione pubblica»);
- appalti commissionati da privati con l’impiego dei previsti contributi pubblici (cd. «ricostruzione privata»), secondo le modalità di «controllo selettivo» stabilite dal paragrafo 10 «Indicazioni relative all’indirizzo dell’attività di controllo» delle Linee Guida del 31/12/2010.

Le nuove Linee Guida si applicano a decorrere dal 26/07/2013 anche con riguardo ai procedimenti in corso che sono stati avviati sulla base delle Linee Guida pubblicate il 12/08/2010 come successivamente modificate ed integrate.