Deliberazione Corte dei Conti - sez.
regionale di controllo per la Lombardia 15/2/2013 n. 51
In linea generale, ai fini della
distinzione delle due figure, l'interprete adotta due criteri: oggettivo
(natura della prestazione) e soggettivo (soggetto giuridico destinatario della
prestazione).
La consulenza nell'accezione che qui rileva (rectius la collaborazione
autonoma) è assimilata al contratto d'opera intellettuale, artistica o
artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, che è
considerato una species del genus contratto di lavoro. Tale tipo negoziale
ricomprende l'esecuzione di una prestazione frutto dell'elaborazione
concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore
di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta
indipendenza. Nel contratto d'opera la prestazione richiesta può assumere tanto
i connotati di un'obbligazione di mezzi (ad es. un parere, una valutazione o
una stima peritale), quanto i caratteri dell'obbligazione di risultato (ad es.
la realizzazione di uno spartito musicale, o di un'opera artistica di
particolare pregio).
Nel contratto di appalto, l'esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.).
Nell'appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un'obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V^ sezione sent. n. 8/2009. Circa il superamento sul piano probatorio della diversificazione concettuale fra obbligazione di mezzi e di risultato in tema di colpa medica, cfr. Cass. SS.UU. sent. n.15781/2005 e n.577/2008). Ne consegue che le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma. In entrambe le ipotesi di affidamento, la prestazione richiesta necessita di competenze tecniche per poter essere svolta, in possesso di soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell'albo professionale. La prestazione, inoltre ha un oggetto delimitato e si risolve in un periodo di tempo ben definito.
Con riferimento alla prima ipotesi d'incarico da affidare a tecnico abilitato, essa si sostanzia in una misurazione con mezzi celerimetrici ai fini della redazione di una perizia giurata circa la stima da attribuire al valore commerciale di un terreno comunale, allo scopo di determinare l'importo da porre a base di gara per la sua alienazione.
Orbene, il collegio osserva che la prestazione richiesta è ascrivibile alla consulenza di tipo valutativo, rientrante nella categoria della prestazione d'opera intellettuale resa da un professionista abilitato e iscritto nell'apposito albo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2229 del codice civile, nonché, sotto il profilo amministrativo-contabile, ai sensi degli artt. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 165/2001, 3 commi da 54 a 57 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive integrazioni e modificazioni, 46 comma 3 della Legge 6 agosto 2008, n.133 (Cfr. sulla disciplina applicabile SRC Lombardia Indagine sulle consulenze negli enti locali della Lombardia, approvata con deliberazione n.1051/2010/COMP; SRC Lombardia, deliberazione n.28/2008/PAR, n.29/2008/PAR, Dipartimento della Funzione Pubblica, circolare n.2 dell'11 marzo 2008).
L'incarico di che trattasi ha ad oggetto l'elaborazione di una perizia di stima, risultante da un processo di valutazione e di misurazione dei dati conformativi dell'immobile. Siffatto affidamento riveste tutti i caratteri della consulenza in senso stretto, atteso che la prestazione richiesta si esaurisce in un'attività prettamente intellettuale e valutativa condotta mediante l'ausilio di dati tecnici ed economici rilevati dal medesimo professionista. La perizia sarà poi utilizzata dall'ente locale come supporto per la successiva attività gestionale, ovvero la determinazione del prezzo da porre a base d'asta per la gara di alienazione dell'immobile comunale.
I criteri con cui affidare l'incarico si compendiano nella procedura selettiva di tipo comparativo e, solo residualmente, nell'affidamento diretto nei casi eccezionali di diserzione della gara e di estrema urgenza e necessità della prestazione, in conformità delle disposizioni presenti nel regolamento dei servizi approvato dal Consiglio comunale ed appositamente trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.
Per quanto concerne la seconda ipotesi di committenza, che si sostanzia in una misurazione da affidare a tecnico abilitato, per l'accatastamento di alcuni immobili comunali già esistenti ed attualmente utilizzati dall'amministrazione, la prestazione richiesta, sebbene con contorni più sfumati rispetto al caso precedente, è di natura intellettuale. In siffatta ipotesi, il professionista incaricato, salva sempre la necessaria valutazione circa la carenza di risorse interne, si obbliga ad una operazione di misurazione tecnica per più immobili comunali racchiudente un'obbligazione di risultato. Per l'esecuzione della prestazione sono richieste particolari conoscenze tecniche tipiche di soggetto abilitato e iscritto nell'apposito albo professionale.
L'amministrazione esige dal perito il compimento di una serie di attività che devono perfezionarsi in un risultato atteso, posto che alla misurazione debbono necessariamente seguire le operazioni materiali di redazione dell'elaborato planimetrico in vista del corretto censimento catastale degli immobili.
Si osserva, inoltre, che nella realizzazione dell'incarico professionale, non è richiesto alcun vincolo di subordinazione; né la prestazione professionale ipotizzata si atteggia con carattere di complessità e continuità tali da richiedere una stabile organizzazione imprenditoriale, con assunzione del rischio di esecuzione dell'opera a carico dell'assuntore della prestazione.
Sia il criterio soggettivo (professionalità della prestazione resa da esperto iscritto in albi in assenza di stabile organizzazione di tipo imprenditoriale), sia il criterio oggettivo (natura intellettuale della prestazione) convergono, sotto il profilo qualificatorio della fattispecie, verso l'affidamento di un contratto di lavoro autonomo delimitato per oggetto e termini di esecuzione.
Ergo, anche per il secondo caso prospettato, si è al cospetto di una collaborazione autonoma da affidare secondo i criteri di procedura comparativa o selettiva del professionista, in ossequio ai principi già individuati dalla Sezione (da ultimo, si evidenzia SRC Lombardia, deliberazione n.534/2012/IADC) e correttamente richiamati nella richiesta di parere.
Nel contratto di appalto, l'esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.).
Nell'appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un'obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V^ sezione sent. n. 8/2009. Circa il superamento sul piano probatorio della diversificazione concettuale fra obbligazione di mezzi e di risultato in tema di colpa medica, cfr. Cass. SS.UU. sent. n.15781/2005 e n.577/2008). Ne consegue che le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma. In entrambe le ipotesi di affidamento, la prestazione richiesta necessita di competenze tecniche per poter essere svolta, in possesso di soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell'albo professionale. La prestazione, inoltre ha un oggetto delimitato e si risolve in un periodo di tempo ben definito.
Con riferimento alla prima ipotesi d'incarico da affidare a tecnico abilitato, essa si sostanzia in una misurazione con mezzi celerimetrici ai fini della redazione di una perizia giurata circa la stima da attribuire al valore commerciale di un terreno comunale, allo scopo di determinare l'importo da porre a base di gara per la sua alienazione.
Orbene, il collegio osserva che la prestazione richiesta è ascrivibile alla consulenza di tipo valutativo, rientrante nella categoria della prestazione d'opera intellettuale resa da un professionista abilitato e iscritto nell'apposito albo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2229 del codice civile, nonché, sotto il profilo amministrativo-contabile, ai sensi degli artt. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 165/2001, 3 commi da 54 a 57 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive integrazioni e modificazioni, 46 comma 3 della Legge 6 agosto 2008, n.133 (Cfr. sulla disciplina applicabile SRC Lombardia Indagine sulle consulenze negli enti locali della Lombardia, approvata con deliberazione n.1051/2010/COMP; SRC Lombardia, deliberazione n.28/2008/PAR, n.29/2008/PAR, Dipartimento della Funzione Pubblica, circolare n.2 dell'11 marzo 2008).
L'incarico di che trattasi ha ad oggetto l'elaborazione di una perizia di stima, risultante da un processo di valutazione e di misurazione dei dati conformativi dell'immobile. Siffatto affidamento riveste tutti i caratteri della consulenza in senso stretto, atteso che la prestazione richiesta si esaurisce in un'attività prettamente intellettuale e valutativa condotta mediante l'ausilio di dati tecnici ed economici rilevati dal medesimo professionista. La perizia sarà poi utilizzata dall'ente locale come supporto per la successiva attività gestionale, ovvero la determinazione del prezzo da porre a base d'asta per la gara di alienazione dell'immobile comunale.
I criteri con cui affidare l'incarico si compendiano nella procedura selettiva di tipo comparativo e, solo residualmente, nell'affidamento diretto nei casi eccezionali di diserzione della gara e di estrema urgenza e necessità della prestazione, in conformità delle disposizioni presenti nel regolamento dei servizi approvato dal Consiglio comunale ed appositamente trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.
Per quanto concerne la seconda ipotesi di committenza, che si sostanzia in una misurazione da affidare a tecnico abilitato, per l'accatastamento di alcuni immobili comunali già esistenti ed attualmente utilizzati dall'amministrazione, la prestazione richiesta, sebbene con contorni più sfumati rispetto al caso precedente, è di natura intellettuale. In siffatta ipotesi, il professionista incaricato, salva sempre la necessaria valutazione circa la carenza di risorse interne, si obbliga ad una operazione di misurazione tecnica per più immobili comunali racchiudente un'obbligazione di risultato. Per l'esecuzione della prestazione sono richieste particolari conoscenze tecniche tipiche di soggetto abilitato e iscritto nell'apposito albo professionale.
L'amministrazione esige dal perito il compimento di una serie di attività che devono perfezionarsi in un risultato atteso, posto che alla misurazione debbono necessariamente seguire le operazioni materiali di redazione dell'elaborato planimetrico in vista del corretto censimento catastale degli immobili.
Si osserva, inoltre, che nella realizzazione dell'incarico professionale, non è richiesto alcun vincolo di subordinazione; né la prestazione professionale ipotizzata si atteggia con carattere di complessità e continuità tali da richiedere una stabile organizzazione imprenditoriale, con assunzione del rischio di esecuzione dell'opera a carico dell'assuntore della prestazione.
Sia il criterio soggettivo (professionalità della prestazione resa da esperto iscritto in albi in assenza di stabile organizzazione di tipo imprenditoriale), sia il criterio oggettivo (natura intellettuale della prestazione) convergono, sotto il profilo qualificatorio della fattispecie, verso l'affidamento di un contratto di lavoro autonomo delimitato per oggetto e termini di esecuzione.
Ergo, anche per il secondo caso prospettato, si è al cospetto di una collaborazione autonoma da affidare secondo i criteri di procedura comparativa o selettiva del professionista, in ossequio ai principi già individuati dalla Sezione (da ultimo, si evidenzia SRC Lombardia, deliberazione n.534/2012/IADC) e correttamente richiamati nella richiesta di parere.
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