venerdì 17 gennaio 2014

LINEE GUIDA SULLE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO E SUL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ


Il legislatore nazionale è intervenuto più volte, nel corso degli ultimi anni, sulle fattispecie contrattuali ascrivibili alla cd. public-private partnership (PPP) sia per la possibilità di integrare le competenze del settore pubblico e del settore privato sia in considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione delle stazioni appaltanti.
In particolare, si evidenziano l’introduzione nel sistema dei contratti pubblici del contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario), inserito nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 all’art. 160-bis, dall’art. 2, comma 1, lett. pp), d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e, più recentemente, la previsione del contratto di disponibilità, introdotto nel Codice all’art. 160-ter dall’art. 44, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.
L’attuale assetto normativo prevede, dunque, una serie di strumenti di partenariato pubblico-privato (cfr. art. 3, comma 15-ter del Codice), che vanno dai contratti di concessione finanziati sia in corporate financing sia in project financing, al contratto di disponibilità e al leasing. Con riferimento alle opere con tariffazione a carico dell’amministrazione, che rappresentano il principale ambito di riferimento di questo documento, i primi due sono riconducibili al modello internazionale DBFO (design, build, finance and operate); il terzo al modello BLT (build, lease and transfert). Indipendentemente dal modello finanziario sottostante, ai fini della riconduzione dell’operazione nell’alveo del PPP, occorre strutturare il contratto in modo tale che i rischi siano allocati alla parte che è meglio in grado di controllarli.
L’applicazione di questi strumenti contrattuali ha posto dubbi di carattere interpretativo connessi, soprattutto, ad aspetti delicati del disegno di gara, quali, ad esempio, la tipologia di soggetti ammessi alle procedure competitive, la ripartizione dei rischi tra pubblico e privato, la corretta strutturazione delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico-finanziario.

Il documento dell’AVCP fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni operative sui principali aspetti dell’iter di affidamento. 

PARTECIPAZIONE DELLE RETI DI IMPRESA ALLE PROCEDURE DI GARA


Il d.l. 18  ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”),  convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tra le diverse  misure volte a favorire una maggiore diffusione delle reti di impresa, contempla  anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.
In particolare,  il novellato art. 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a partecipare alle  procedure di affidamento dei contratti pubblici «le aggregazioni tra le imprese  aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 aprile 2009, n. 33»; la medesima disposizione soggiunge, poi, che «si  applicano le disposizioni dell'articolo 37». 
Nello specifico, il nuovo comma 15-bis del citato art. 37 ribadisce che «le disposizioni di cui  al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla  partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese  aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  e-bis)». 

L’Autorità, anche in  considerazione dell’avvenuta introduzione del principio di tassatività delle  cause di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, del Codice (cfr., sul punto,  determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per  la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46,  comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”), ha fornito alcune indicazioni circa le concrete modalità di partecipazione delle reti di  impresa alle procedure di gara.

LA CIRCOLARE DEL CNI SULLA STIPULA DELL'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

Il CNI ha pubblicato una circolare informativa sull'obbligo di stipula di polizza professionale. In essa vengono riepilogate le indicazioni già elaborate dal Centro studi. La circolare propone anche una tabella comparativa delle diverse polizze offerte dal mercato.
Il testo completo della circolare nel link qui sotto.

lunedì 13 gennaio 2014

SAL E PAGAMENTI DEL CONTRAENTE GENERALE

Con la legge 27 dicembre 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, è stata resa obbligatoria la verifica dell’avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali del Contraente generale verso i propri affidatari.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013)


Comma 72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
«9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».

GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000 SOTTRATTI ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA

Con la legge 27 dicembre 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, sono stati sottratti alle centrali di committenza gli affidamenti in economia di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore a euro 40.000 (aggiunto un periodo alla fine dell'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013)


Comma 343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».

sabato 11 gennaio 2014

COMMISSARIAMENTO AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

All'articolo 1, comma 325, della legge si stabilità [Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013)] si prevede che: 
"325. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2014". 
Le amministrazioni provinciali in scadenza saranno conseguentemente commissariate al momento del termine del mandato in corso e non si procederà a nuove elezioni. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012)
115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.

RIPRISTINATI GLI ARTICOLI 107, COMMA 2 E 109, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Ripristinati in toto l'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, le categorie a qualificazione obbligatoria e le opere superspecializzate. L'art. 3, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, fa rivivere gli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, del regolamento, già annullati, fino a nuova regolamentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2014. In vigore dal 31/12/203.

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151
Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali
(G.U. 30 dicembre 2013, n. 304)

Art. 3. (Misure in materia di infrastrutture e trasporti)

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal d.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.

giovedì 9 gennaio 2014

CORRISPETTIVI DA PORRE A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA

Pubblicato sulla G.U. n. 298 del 20 dicembre il d.m. (giustizia) 31 ottobre 2013, n. 143: Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.
Il Decreto è entrato in vigore il 21/12/2013.

Il Consiglio di Stato ha dato parere positivo sul decreto, affermando che sarà la Stazione Appaltante a garantire che i compensi a base di gara non superino le vecchie tariffe professionali, abrogate con il DL Liberalizzazioni e dal DL Sviluppo. Il Consiglio di Stato ha fatto notare che la struttura del decreto ministeriale per la definizione dei parametri tenta di dare delle indicazioni in base alle quali calcolare i corrispettivi da porre a base di gara, ma che questi, data la specificità di molti incarichi e lavori, a volte possono superare le vecchie tariffe professionali.
Secondo l’impianto del decreto, il corrispettivo del professionista sarà composto dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.
Il compenso sarà determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie che compongono l’opera, la sua specificità e la complessità delle prestazioni.
Le spese e gli oneri accessori saranno calcolati in maniera forfettaria, facendo riferimento all’importo dell’opera.
Nel caso in cui si tratti di altre prestazioni, il corrispettivo deve tenere conto dell’impegno del professionista, dell’importanza della prestazione e del tempo impiegato.

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso
1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri
1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.
2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.
3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente regolamento.
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:
P=0,03+10/V 0,4
5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso 
1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:
CP= ∑(V×G×Q×P)

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfetaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

SOGLIE DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI APPALTI

Il REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2013 modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Il testo dell’articolo 7 direttiva 2004/18/CE è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR»

giovedì 5 dicembre 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 OTTOBRE 2013


-     l'articolo 109, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categoria»);
-       l'articolo 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
-       l’articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3) del medesimo D.P.R. 207/2010.
Nel ricorso l’AGI ha contestato le disposizioni del Regolamento che impediscono all’impresa appaltatrice, in possesso di qualificazione in una categoria di lavorazione generale (OG), di poter eseguire direttamente anche tutte le lavorazioni delle categorie specialistiche nonché «super specialistiche» previste nel bando come scorporabili (artt. 107, comma 2, e 109, comma 2 e Allegato A).
Inoltre, è stato contestato anche l’articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevede un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria.
Con l'emanazione del D.P.R. 30/10/2013 si hanno, dunque, i seguenti effetti:
a)    nella redazione dei bandi di gara occorre considerare come categorie a qualificazione obbligatoria quelle categorie scorporabili non ricomprese nella definizione della categoria di opere generali; questa individuazione va eseguita, per ora, sul dato testuale della descrizione delle varie categorie di opere generali fornita dall’Allegato A del dPR 207/2010;
b)    per le categorie specialistiche a qualificazione non obbligatoria perché rientranti nella descrizione delle categorie di opere generali, non sussiste l’obbligo di ricorrere al subappalto e potranno essere eseguite direttamente dall’impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente;
c)    per l’esecuzione di opere impiantistiche ricomprese nella descrizione della categoria di opere generali potrebbe risultare necessario richiedere le abilitazioni richieste dalla normativa per l’esecuzione degli impianti la cui produzione non è necessaria ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA (es. categoria OG1);
d)  per le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria, non esistendo più le categorie superspecialistiche (sios), qualora l’importo delle stesse da appaltare superi il 15% dell’importo totale dell’appalto, deve comunque applicarsi il limite del ricorso al subappalto del 30%; ciò in quanto la norma dell’art.37 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 è norma legislativa e quindi di rango superiore;
e)    l’art.92 comma 2 del dPR 207/2010 non può essere interpretato nel senso di imporre una percentuale minima di partecipazione all’ATI. Ne deriva che i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti per il 40% dalla mandataria o da una consorziata e la restante percentuale deve essere posseduta dalle altre imprese ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria ha i requisiti in misura superiore a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione all’ATI ma i requisiti devono essere sufficienti a coprire tale quota. Una mandataria, pur in possesso di una qualificazione superiore al 40% dell’importo dei lavori, può decidere di partecipare all’ATI per una quota inferiore e una mandante, pur in possesso dei requisiti per il 10%, può decidere di partecipare per una quota inferiore.
f)    con l'annullamento dell'art. 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3, l’appaltatore potrà utilizzare la quota dei lavori subappaltati, decurtata della parte eccedente il 30% o il 40%, ripartendola tra categoria prevalente e scorporabile, senza particolari limitazioni per quanto concerne la riferibilità alla categoria scorporabile.