lunedì 13 gennaio 2014

SAL E PAGAMENTI DEL CONTRAENTE GENERALE

Con la legge 27 dicembre 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, è stata resa obbligatoria la verifica dell’avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali del Contraente generale verso i propri affidatari.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013)


Comma 72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
«9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».

GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000 SOTTRATTI ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA

Con la legge 27 dicembre 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, sono stati sottratti alle centrali di committenza gli affidamenti in economia di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore a euro 40.000 (aggiunto un periodo alla fine dell'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013)


Comma 343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».

sabato 11 gennaio 2014

COMMISSARIAMENTO AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

All'articolo 1, comma 325, della legge si stabilità [Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013)] si prevede che: 
"325. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2014". 
Le amministrazioni provinciali in scadenza saranno conseguentemente commissariate al momento del termine del mandato in corso e non si procederà a nuove elezioni. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012)
115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.

RIPRISTINATI GLI ARTICOLI 107, COMMA 2 E 109, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Ripristinati in toto l'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, le categorie a qualificazione obbligatoria e le opere superspecializzate. L'art. 3, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, fa rivivere gli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, del regolamento, già annullati, fino a nuova regolamentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2014. In vigore dal 31/12/203.

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151
Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali
(G.U. 30 dicembre 2013, n. 304)

Art. 3. (Misure in materia di infrastrutture e trasporti)

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal d.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.

giovedì 9 gennaio 2014

CORRISPETTIVI DA PORRE A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA

Pubblicato sulla G.U. n. 298 del 20 dicembre il d.m. (giustizia) 31 ottobre 2013, n. 143: Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.
Il Decreto è entrato in vigore il 21/12/2013.

Il Consiglio di Stato ha dato parere positivo sul decreto, affermando che sarà la Stazione Appaltante a garantire che i compensi a base di gara non superino le vecchie tariffe professionali, abrogate con il DL Liberalizzazioni e dal DL Sviluppo. Il Consiglio di Stato ha fatto notare che la struttura del decreto ministeriale per la definizione dei parametri tenta di dare delle indicazioni in base alle quali calcolare i corrispettivi da porre a base di gara, ma che questi, data la specificità di molti incarichi e lavori, a volte possono superare le vecchie tariffe professionali.
Secondo l’impianto del decreto, il corrispettivo del professionista sarà composto dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.
Il compenso sarà determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie che compongono l’opera, la sua specificità e la complessità delle prestazioni.
Le spese e gli oneri accessori saranno calcolati in maniera forfettaria, facendo riferimento all’importo dell’opera.
Nel caso in cui si tratti di altre prestazioni, il corrispettivo deve tenere conto dell’impegno del professionista, dell’importanza della prestazione e del tempo impiegato.

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso
1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri
1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.
2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.
3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente regolamento.
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:
P=0,03+10/V 0,4
5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso 
1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:
CP= ∑(V×G×Q×P)

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfetaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

SOGLIE DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI APPALTI

Il REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2013 modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Il testo dell’articolo 7 direttiva 2004/18/CE è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR». 

giovedì 5 dicembre 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 OTTOBRE 2013


-     l'articolo 109, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categoria»);
-       l'articolo 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
-       l’articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3) del medesimo D.P.R. 207/2010.
Nel ricorso l’AGI ha contestato le disposizioni del Regolamento che impediscono all’impresa appaltatrice, in possesso di qualificazione in una categoria di lavorazione generale (OG), di poter eseguire direttamente anche tutte le lavorazioni delle categorie specialistiche nonché «super specialistiche» previste nel bando come scorporabili (artt. 107, comma 2, e 109, comma 2 e Allegato A).
Inoltre, è stato contestato anche l’articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevede un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria.
Con l'emanazione del D.P.R. 30/10/2013 si hanno, dunque, i seguenti effetti:
a)    nella redazione dei bandi di gara occorre considerare come categorie a qualificazione obbligatoria quelle categorie scorporabili non ricomprese nella definizione della categoria di opere generali; questa individuazione va eseguita, per ora, sul dato testuale della descrizione delle varie categorie di opere generali fornita dall’Allegato A del dPR 207/2010;
b)    per le categorie specialistiche a qualificazione non obbligatoria perché rientranti nella descrizione delle categorie di opere generali, non sussiste l’obbligo di ricorrere al subappalto e potranno essere eseguite direttamente dall’impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente;
c)    per l’esecuzione di opere impiantistiche ricomprese nella descrizione della categoria di opere generali potrebbe risultare necessario richiedere le abilitazioni richieste dalla normativa per l’esecuzione degli impianti la cui produzione non è necessaria ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA (es. categoria OG1);
d)  per le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria, non esistendo più le categorie superspecialistiche (sios), qualora l’importo delle stesse da appaltare superi il 15% dell’importo totale dell’appalto, deve comunque applicarsi il limite del ricorso al subappalto del 30%; ciò in quanto la norma dell’art.37 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 è norma legislativa e quindi di rango superiore;
e)    l’art.92 comma 2 del dPR 207/2010 non può essere interpretato nel senso di imporre una percentuale minima di partecipazione all’ATI. Ne deriva che i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti per il 40% dalla mandataria o da una consorziata e la restante percentuale deve essere posseduta dalle altre imprese ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria ha i requisiti in misura superiore a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione all’ATI ma i requisiti devono essere sufficienti a coprire tale quota. Una mandataria, pur in possesso di una qualificazione superiore al 40% dell’importo dei lavori, può decidere di partecipare all’ATI per una quota inferiore e una mandante, pur in possesso dei requisiti per il 10%, può decidere di partecipare per una quota inferiore.
f)    con l'annullamento dell'art. 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3, l’appaltatore potrà utilizzare la quota dei lavori subappaltati, decurtata della parte eccedente il 30% o il 40%, ripartendola tra categoria prevalente e scorporabile, senza particolari limitazioni per quanto concerne la riferibilità alla categoria scorporabile.

martedì 5 novembre 2013

VADEMECUM PER INDIVIDUARE LE IRREGOLARITÀ E LE ANOMALIE NEGLI APPALTI CHE PORTANO A VIOLAZIONI DELLA CONCORRENZA

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha elaborato un vademecum, rivolto alle Stazioni Appaltanti.
Questi, in sintesi, i segnali che rivelano un comportamento anomalo.

Boicottaggio della gara
Gli obiettivi del boicottaggio sono prolungare il contratto con il fornitore abituale o di ripartire il lavoro tra tutte le imprese interessate. I segnali da cui si può evincere consistono in nessuna offerta presentata, presentazione di un'unica offerta o di un numero di offerte insufficiente per procedere all’assegnazione dell’appalto, presentazione di offerte dello stesso importo.

Offerte di comodo
Questo tipo di offerte vuole dare l’idea di regolarità concorrenziale presentando una serie di offerte troppo alte in modo che ad aggiudicarsi la gara sia un’impresa determinata, che presenta l’offerta ad un prezzo più basso, ritenuto adeguato. Gli indicatori sono offerte presentate dalle imprese che non si aggiudicano l’appalto caratterizzate da importi palesemente troppo elevati o comunque superiori a quanto le stesse imprese hanno offerto in analoghe procedure, offerte contenenti condizioni particolari e notoriamente inaccettabili e presentazione di offerte più elevate rispetto ai prezzi di listino.

Subappalti o Associazione Temporanea d’Imprese
L’obiettivo dei subappalti e delle Ati è ampliare la platea dei soggetti che possono partecipare a meccanismi di gara, dando spazio anche alle imprese più piccole. A volte, però, possono essere utilizzati dai partecipanti alla gara per spartirsi il mercato. Questa opzione emerge quando delle imprese, che singolarmente sarebbero in grado di partecipare a una gara, si astengono in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un’ATI, quando la costituzione di ATI o il subappalto sono perfezionati da imprese accomunate dalla stessa attività prevalente, se un’impresa che decide inizialmente di partecipare a una gara ritira l’offerta e risulta poi beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara, o, infine, quando, nei casi di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ATI può essere il frutto di una strategia escludente, tesa ad impedire a imprese minori di raggiungere il necessario punteggio qualitativo.

Rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Secondo l’Antitrust, la presenza di un cartello può emergere dall’analisi della sequenza delle aggiudicazioni. Il committente potrà scoprire eventuali irregolarità dalla successione temporale con cui le imprese si aggiudicano le gare o dalla ripartizione in lotti delle vincite.

Altre modalità sospette
Altri casi che possono far emergere irregolarità sono comuni errori di battitura, stessa grafia, riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara, analoghe stime o errori di calcolo, consegna contemporanea di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara.

Ulteriori utili indicazioni per l’individuazione di casi sospetti in violazione del diritto antitrust possono essere tratte dal documento a cura dell’OECD “Linee guida per la lotta contro le turbative d’asta negli appalti pubblici”

mercoledì 16 ottobre 2013

IMMODIFICABILITÀ SOGGETTIVA DELL'A.T.I.

Con la sentenza 14 dicembre 2012 n. 6446 il Consiglio di Stato ribadisce (vd. da ultimo  Ad. Plen. n. 22 del 2012) il principio di immodificabilità soggettiva dell'A.T.I. per tutta la procedura di gara ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

1. L’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese rappresenta uno strumento volto ad agevolare la partecipazione alle gare di appalto disposte dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi pubblici in genere, al duplice scopo di consentire l’ampliamento delle imprese partecipanti, e dunque le occasioni di lavoro per le medesime, e di offrire al contempo alla stazione appaltante una più ampia possibilità di scelta con conseguente migliore definizione dell’offerta.
2. L' immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche è preordinata a garantire l'amministrazione appaltante in ordine alla verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico organizzativa ed economica, nonché alla legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara. E’ per tali ragioni, che l'art. 37, co. 9, del D.Lgs n. 163/2006 stabilisce il divieto di modificare la composizione dei raggruppamenti temporanei e le eccezioni previste ai commi 18 e 19 (fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore individuale, morte, interdizione o inabilitazione, nonché le ipotesi previste dalla normativa antimafia) sono ammissibili in quanto, riguardano motivi indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e trovano giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione della stessa.
3. Nel caso in cui una impresa, sia essa la mandataria o una delle mandanti del raggruppamento, dichiara di non voler più partecipare al raggruppamento (ad esempio, non partecipando alla sua successiva costituzione), ovvero dichiara alla amministrazione aggiudicatrice di non avere più intenzione di eseguire le prestazioni cui era obbligata ai sensi dell’offerta, ovvero ancora nel caso in cui dichiara di “rinunciare” - anche solo in proprio - agli effetti dell’aggiudicazione o del contratto, in ciascuno di detti casi si realizza una differente composizione (per sottrazione/riduzione) del raggruppamento per come esso si è presentato, quale concorrente, in sede di gara, di modo che deve procedersi ai sensi dell’art. 37, comma 10, all’annullamento dell’aggiudicazione o alla declaratoria di nullità del contratto, fermo ogni ulteriore profilo di (eventuale) responsabilità dell’impresa nei confronti della amministrazione appaltante. Tale modica soggettiva dell’A.T.I, priva difatti l’amministrazione del suo contraente (presente o futuro), così come determinato in sede di gara.

Estratto della Sentenza
“…………………………………………………………..omissis…………………….
In sostanza, la presente controversia consiste nello stabilire quali siano le conseguenze della rinuncia agli effetti dell’aggiudicazione effettuata dall’impresa mandataria di un R.T.I..
Il primo giudice, argomentando sull’art. 37 Codice dei contratti, ha ritenuto:
- per un verso che la rinuncia sarebbe possibile, purché ne sia attribuito esplicitamente il relativo potere alla mandataria, da parte delle imprese mandanti. Ciò si evince laddove in sentenza si afferma che il potere di rinuncia alla aggiudicazione “non rientra tra i poteri conferiti alla mandataria nella procura, in assenza di una esplicita previsione nella stessa”; ed inoltre laddove si afferma che “la rinuncia alla stipula del contratto risolvendosi in una sorta di rinuncia all’aggiudicazione, sulla base del principio della forma del contrarius actus deve provenire da tutti i soggetti del R.T.I., i quali, peraltro, a tal fine possono esplicitamente attribuire il suddetto potere alla mandataria”;
- per altro verso che, in difetto di attribuzione esplicita del potere di rinuncia alla aggiudicazione, questo “non rientra tra i poteri conferiti alla mandataria nella procura”, poiché “la costituzione della R.T.I., una volta intervenuta l’aggiudicazione, è finalizzata alla stipula del contratto”, di modo che “i poteri concessi alla capogruppo si estendono per legge a tutte quelle attività conseguenti e successive a tale ultimo provvedimento e finalizzate unicamente a consentire la stipula del contratto”;
- per altro verso ancora, ha concluso affermando che la rinuncia, se effettuata dalla mandataria in assenza di una esplicita previsione nella procura, “non può impegnare le altre imprese componenti dell’A.T.I., con l’ulteriore conseguenza che la stazione appaltante è tenuta formalmente ad accertare se sussistono ancora gli estremi per procedere alla stipula del contratto, al fine di adottare i consequenziali provvedimenti nei confronti delle imprese dell’A.T.I. aggiudicatrice che con il loro operato ne hanno impedito la stipula”.
Questo Consiglio di Stato non ritiene di poter condividere tali considerazioni, alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
4. I raggruppamenti temporanei sono definiti dall’art. 2, comma 20, d. lgs. n. 163/2006, come “un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un’unica offerta”
Più in particolare, l’art. 37 d. lgs. n. 163/2006 prevede, per quel che interessa nella presente sede:
“1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. . . .
8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto (. . . ) .
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”.
L’associazione (raggruppamento) temporanea di imprese venne introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 8 agosto 1977 n. 584, con la quale furono recepite le direttive comunitarie nn. 304 e 305 del 1971, e di seguito ulteriormente disciplinata dal d. lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, dalla l. 11 febbraio 1994 n. 109 e dal DPR 21 dicembre 1999 n. 584.
Lo scopo del raggruppamento (o associazione) temporanea è quello di consentire la più ampia partecipazione a gare di appalto, in relazione alle quali le singole imprese non posseggono singolarmente tutte le competenze tecnico-operative, le categorie, caratteristiche e classifiche richieste dal bando (scopo che risulta accentuato dalle facilitazioni offerte dalla legge 18 novembre 1998 n. 415, che ha escluso la necessità di costituzione preventiva dell’associazione ai fini della partecipazione alla gara).
Proprio perché la finalità è costituita dalla agevolazione partecipativa alle gare attraverso temporanee aggregazioni “di scopo”, il raggruppamento temporaneo di imprese - come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza risalente (Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 1987 n. 246) fino alla più recente (Cons. Stato, Ad. Plen., 13 giugno 2012 n. 22) – non dà luogo alla costituzione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono (mancando qualunque organizzazione comune), né ad un rigido collegamento strutturale.
In definitiva, può affermarsi che l’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese rappresenta uno strumento volto ad agevolare la partecipazione alle gare di appalto disposte dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi pubblici in genere, al duplice scopo di consentire l’ampliamento delle imprese partecipanti, e dunque le occasioni di lavoro per le medesime, e di offrire al contempo alla stazione appaltante una più ampia possibilità di scelta con conseguente migliore definizione dell’offerta.
Orbene, alla luce di quanto esposto (ed in particolare, dalla complessiva lettura dell’art. 37 d. lgs. n. 163/2006), si evince:
- per un verso, che l’aggiudicazione, ove intervenuta in favore di un costituendo (o costituito) raggruppamento temporaneo, si intende disposta in favore della composizione di questo come “risultante dall'impegno presentato in sede di offerta” (comma 9);
- per altro verso, che una mutazione della composizione (fatte salve le ipotesi di cui ai commi 18 e 19 del medesimo art. 37), comporta “l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto” (comma 10);
- per altro verso ancora (ed ad ulteriore conferma delle ragioni fondanti l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto) che, sia nel raggruppamento verticale sia in quello orizzontale, ciascuno dei concorrenti deve effettuare, nel caso di lavori, quelli ad essi spettanti, di modo come non può essere ammessa una novazione soggettiva di uno o più dei partecipanti al raggruppamento, poiché ciò implica una mutazione di quanto dichiarato (e valutato) in sede di gara.
Come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di osservare (sez. V, 20 aprile 2012 n. 2328), con considerazioni che si condividono, l'mmodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche è preordinata a garantire l'amministrazione appaltante in ordine alla verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico organizzativa ed economica, nonché alla legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara. E’ per tali ragioni, che l'art. 37, co. 9, del D.Lgs n. 163/2006 stabilisce il divieto di modificare la composizione dei raggruppamenti temporanei e le eccezioni previste ai commi 18 e 19 (fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore individuale, morte, interdizione o inabilitazione, nonché le ipotesi previste dalla normativa antimafia) sono ammissibili in quanto, riguardano motivi indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e trovano giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione della stessa. Pertanto, al di fuori delle ipotesi normativamente previste, non è ammissibile alcuna modifica della composizione del raggruppamento affidatario (in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2006 n. 1903 e 30 agosto 2006 n. 5081).
Questo Collegio non ignora che altra giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 842 e 13 maggio 2009 n. 2964; sez. V, 10 settembre 2010 n. 6546; sez. IV, 6 luglio 2010 n. 4332), ha ritenuto che il divieto di mutamento della composizione va letto come inteso ad impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’A.T.I. e non anche a precludere il recesso di una o più imprese dall’associazione, a condizione che quelle che restano risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione, e sempre che il recesso e/o la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell’A.T.I., e non per eludere la disciplina di gara, o, più in particolare, non sia finalizzato ad evitare la sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti a carico del componente.
A tal fine, si è sostenuto che tale interpretazione non penalizza la stazione appaltante, non creando incertezze, né le imprese “le cui dinamiche non di rado impongono modificazioni soggettive di consorzi e raggruppamenti, per ragioni che prescindono dalla singola gara, e che non possono precluderne la partecipazione se nessun nocumento ne deriva per la stazione appaltante”, né risulta violata la par condicio “perché non si tratta di introdurre nuovi soggetti in corsa, ma solo di consentire a taluno degli associati o consorziati il recesso, mediante utilizzo dei requisiti dei soggetti residui, già comunque posseduti” (in tal senso, Cons. St., sez. VI, n. 841/2010, cit.).
Il Collegio non ritiene di condividere tale ultima interpretazione, alla luce del chiaro disposto dell’art. 37, co. 9, il quale letteralmente prevede che “salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.”.
Per un verso, quindi, il divieto imposto dal legislatore, riguarda “qualsiasi modificazione”, con ciò impedendosi all’interprete di escludere alcune delle modificazioni dal “totale” di esse, complessivamente vietato dal legislatore E ciò risulta a maggior ragione confermato dal fatto che il medesimo legislatore ha provveduto espressamente ad indicare le eccezioni al regime di divieto, con ciò ancora una volta (e a maggior ragione) precludendo interpretazioni volte ad escludere ipotesi di modificazione (quale quella in senso riduttivo dei componenti) dal complesso delle modifiche vietate.
In definitiva, l’interpretazione “meno rigida” sopra riportata non può ritenersi consentita poiché essa, in presenza di un chiaro (e complessivo) divieto imposto dalla legge, con l’escludere un caso da tale divieto, compie una operazione non già di interpretazione normativa, bensì di (non consentita) integrazione della norma, di per sé compiutamente disciplinante il caso considerato.
Tale operazione non già di interpretazione ma di (non consentita) integrazione normativa, risulta vieppiù non condivisibile, laddove si rileva che la stessa non si limita ad escludere contra legem le modificazioni per riduzione dei partecipanti dal divieto, ma distingue i casi di riduzione per esigenze organizzative, da ritenersi ammessi, dai casi di riduzione dei partecipanti per così dire “elusivi” di cause di esclusione, da ritenere vietati, in tal modo affidando – in modo estemporaneo ed in assenza di previsione normativa, anzi in presenza di esplicito divieto – all’amministrazione, e successivamente al giudice, una analisi delle ragioni del recesso dell’impresa dal raggruppamento.
Per altro verso, il divieto di modificazione, come si è già affermato, è volto a garantire l'amministrazione appaltante in ordine alla verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico organizzativa ed economica, nonché alla legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara. Ma tale divieto è volto anche a presidiare la complessiva serietà delle imprese che partecipano alla gara, onde garantire la migliore affidabilità del futuro contraente dell’amministrazione.
Ed infatti, se è vero che il R.T.I. costituisce strumento volto ad agevolare la partecipazione del maggior numero di imprese alle gare, allo stesso tempo esso richiede anche una preventiva verifica di seria ed effettiva volontà di ciascuna impresa in ordine alla suddetta partecipazione in forma temporaneamente associata con altre.
Né è possibile sostenere che imprese possano dapprima decidere di partecipare ad una gara in forma associata, per poi – per le circostanze più varie – mutare tale forma composita di partecipazione, senza che ciò assuma – in presenza dei requisiti di partecipazione alle altre imprese del raggruppamento – alcuna rilevanza per l’amministrazione.
Da quanto sin qui esposto, consegue che, una volta che un raggruppamento temporaneo di imprese abbia partecipato ad una gara e ne abbia ottenuto l’aggiudicazione, non è possibile alcuna modifica, tanto meno soggettiva, in ordine alla composizione del raggruppamento ed a quanto dichiarato in sede di gara (l’ “impegno presentato in sede di offerta”, di cui parla il comma 9 dell’art. 37).
5. A maggior ragione, nel caso in cui una impresa, sia essa la mandataria o una delle mandanti del raggruppamento, dichiara di non voler più partecipare al raggruppamento (ad esempio, non partecipando alla sua successiva costituzione), ovvero dichiara alla amministrazione aggiudicatrice di non avere più intenzione di eseguire le prestazioni cui era obbligata ai sensi dell’offerta, ovvero ancora nel caso in cui dichiara di “rinunciare” - anche solo in proprio - agli effetti dell’aggiudicazione o del contratto, in ciascuno di detti casi si realizza una differente composizione (per sottrazione/riduzione) del raggruppamento per come esso si è presentato, quale concorrente, in sede di gara, di modo che deve procedersi ai sensi dell’art. 37, comma 10, all’annullamento dell’aggiudicazione o alla declaratoria di nullità del contratto, fermo ogni ulteriore profilo di (eventuale) responsabilità dell’impresa nei confronti della amministrazione appaltante.
In altre parole, l’effetto concreto che si produce, quale conseguenza delle situazioni sopra rappresentate, è quello di una modificazione della composizione del raggruppamento, che priva l’amministrazione del suo contraente (presente o futuro), così come determinato in sede di gara.
Né a diverse conclusioni si perviene qualora la dichiarazione di rinuncia agli effetti dell’aggiudicazione provenga dalla mandataria. Anche in questo caso, non ha alcun rilievo (per la Pubblica Amministrazione appaltante), se detta rinuncia rientri (o meno) tra i poteri conferiti alla mandataria, né assumono rilievo le disposizioni del codice civile, e segnatamente l’art. 1711 c.c., in base al quale “il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario”.
Come già affermato, nel caso di specie si realizza una modificazione soggettiva del raggruppamento, dovuta al venir meno di una delle imprese concorrenti e partecipanti al medesimo, di modo che ogni questione attinente ai poteri e relativi limiti dell’impresa mandataria non può che retrocedere a fronte del mero dato costituito dalla diversa realtà di fatto.
Occorre ricordare che le norme del Codice dei contratti, quali norme di natura pubblicistica, regolano le posizioni in sede di procedure di affidamento ed i rapporti in sede di esecuzione delle imprese private nei confronti (e con) una Pubblica Amministrazione, organismo pubblico o altro soggetto equiparato, non già (salvo specifiche ed espresse eccezioni) i rapporti tra soggetti privati e, in particolare, tra imprese operanti nell’ambito del medesimo raggruppamento.
Ciò comporta che le norme medesime devono essere interpretate nell’ambito di tale contesto, ed a chiarificazione dei rapporti tra soggetti privati e Pubblica Amministrazione, senza che eventuali disposizioni di fonte diversa, atte a regolare i rapporti interprivati, possano costituire – se non nei limiti strettamente necessari, e laddove la fattispecie delineata dalla norma di diritto pubblico non sia completa – integrazione di una diversa fattispecie e di una normativa di per sé autosufficiente.
Si intende, dunque, affermare che, nel caso in cui una impresa mandataria rinunci all’aggiudicazione, tale manifestazione di volontà sicuramente produce, nei confronti della Pubblica Amministrazione, una oggettiva modificazione della composizione del raggruppamento, le cui conseguenze, sul piano pubblicistico, sono disciplinate dall’art. 37, co. 10, d. lgs. n. 163/2006, mentre ogni questione relativa ai contenuti e limiti del rapporto di mandato - allorchè fuoriescono dalla disciplina pubblicistica -, od anche gli effetti di atti o comportamenti tenuti dall’impresa mandataria nei confronti dell’amministrazione sulla sfera giuridica delle mandanti, possono rilevare tra gli stessi mandante e mandatario, ma risultano indifferenti alla Pubblica Amministrazione, ed in ogni caso esulano dalla cognizione (e giurisdizione) del giudice amministrativo.

6. ……………………………………………..omissis………………………..
Fermo quanto sin qui affermato, il Collegio ritiene inoltre che rientri tra i poteri dell’impresa mandataria, anche di R.T.I. non ancora costituito (ed a maggior ragione nel caso di raggruppamento costituito), quello di rinunciare agli effetti dell’aggiudicazione.
Questo Consiglio di Stato si è già pronunciato sul punto, con ordinanze 27 luglio 2011 nn. 3272 e 3278 e 18 gennaio 2012 n. 191, affermando che “ai sensi dell’art. 37, co. 16, d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ben rientra nei poteri della mandataria di associazione temporanea di impresa la rinuncia all’aggiudicazione, tenuto conto che, in virtù della connessa procura rilasciata a detta mandataria, quest’ultima agisce anche in nome e per conto della mandante nell’ambito del rapporto di mandato avente chiara natura collettiva (ex art. 1726 c.c,) speciale ed irrevocabile, rilasciato anche nell’interesse della mandataria e della stazione appaltante e non soltanto della mandante”.
Il Collegio ritiene – con le precisazioni di seguito esposte - di non doversi discostare dalle conclusioni già espresse da questa Sezione, nella medesima controversia in sede cautelare.
Come si è detto, le imprese concorrenti che intendono costituire (o hanno già costituito) raggruppamento temporaneo devono conferire (art. 37, co. 14) “mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario”.
Ai sensi del co. 16 del citato art. 37, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto”, ferma restando la possibilità che la stazione appaltante faccia valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Con la individuazione dell’impresa mandataria il legislatore, a fronte dell’agevolazione partecipativa alla gara concessa ad una pluralità di imprese (che altrimenti non avrebbero potuto parteciparvi), per il tramite del R.T.I., ha inteso rendere chiari ed immediati i rapporti con l’amministrazione appaltante, costituendo un unico soggetto di riferimento, tale da poter interloquire con la predetta amministrazione, a nome e per conto di tutte le imprese del raggruppamento, con ampiezza di poteri e definitività di manifestazione della volontà.
Ciò si evince chiaramente:
- sia dal conferimento al mandatario dei poteri del rappresentante (co. 14), con conseguente applicazione degli artt. 1387 ss. cod. civ.;
- sia, dalla individuazione del contenuto della rappresentanza, riferito nei confronti della stazione appaltante, a “tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto” (co. 16);
- sia dalla previsione di irrevocabilità del mandato e di ininfluenza, nei confronti dell’amministrazione appaltante, della eventuale revoca per giusta causa (co. 15).
A fronte di ciò, non vi sono ragioni per escludere che tra i poteri del mandatario rientri anche quello di rinunciare agli effetti dell’aggiudicazione, poiché:
- per un verso, tale limitazione non si evince dalle norme (che, anzi, prevedono la rappresentanza del mandatario per “tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto”);
- per altro verso, non è comunque consentito ai soggetti privati limitare contra legem il contenuto dei poteri del mandatario con rappresentanza nei confronti della stazione appaltante, così come definiti dalla legge, di modo che non è possibile sostenere (come invece affermato dalla sentenza appellata) che il detto potere di rinuncia potrebbe ammettersi solo laddove espressamente conferito dalle imprese mandanti.
Tale impostazione non esclude che il contratto di mandato limiti i poteri della impresa mandataria, ad esempio escludendo il potere di rinunciare all’aggiudicazione. Ma tale previsione, lungi dal dispiegare effetti, per le ragioni già esposte, nei confronti dell’amministrazione, assume rilievo esclusivamente sui rapporti intercorrenti tra le imprese (mandanti e mandataria) aderenti al costituendo o costituito raggruppamento temporaneo, onde definirne eventuali responsabilità.

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto anche in riferimento al motivo (sub b) dell’esposizione in fatto), con il quale si censura la sentenza impugnata, per la parte in cui essa esclude il potere di rinunciare agli effetti dell’aggiudicazione in capo alla mandataria.

SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA MANDATARIA

PARERE DELL’AVCP AG 2/2011 27 gennaio  2011
Oggetto:  ATI Orizzontale - sostituzione dell’impresa mandataria a seguito di liquidazione volontaria  con una delle imprese mandanti    
Il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza  del 26-27 gennaio 2011 ha  approvato le seguenti considerazioni. 
In base all’art. 37, co.  9 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in  sede di offerta.” Il comma 18 del medesimo articolo dispone, però, che: “In  caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore  individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del  medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione  appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico  che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché  abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture  ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può  recedere dall'appalto.” In base a quanto espressamente disposto dal Codice dei  contratti, pertanto, sarebbe consentita la sostituzione delle mandataria  solamente nel caso, trattandosi di società, di fallimento e, nel caso di  imprenditore persona fisica, anche a seguito di morte, interdizione e  inabilitazione. 
La volontà del  legislatore è evidentemente quella di garantire il rispetto del principio  sancito dall’art. 116 del codice, secondo cui “I soggetti affidatari dei  contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere  o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.” (cfr. deliberazione  dell’Autorità del 25 febbraio 2002, n. 183), nonché del principio di  corrispondenza sostanziale tra la quota di qualificazione, la quota di  partecipazione all'associazione e quella di esecuzione dei lavori (cfr. Parere  di Precontenzioso dell’Autorità del 25 marzo 2010, n. 65). 
Si deve dare atto, però,  di un orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza del supremo consesso  amministrativo, secondo il quale “la norma non ha l’obiettivo di precludere  sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di  gara e anzi il rigore della disposizione è da temperare in ragione dello scopo  che essa persegue. Pertanto, secondo la pronuncia indicata, dalla quale non c’è  ragione di discostarsi, la ratio della disposizione è quella di consentire alla  p.a. appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da  parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere  modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di  impedire le suddette verifiche preliminari. 
Orbene, se è questa la funzione  della disposizione di cui si discute, appare evidente come le uniche modifiche  soggettive elusive del dettato legislativo siano unicamente quelle che portano  all’aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle  che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento. In questo  secondo caso le predette esigenze non risultano affatto frustrate poiché  l’amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a  verificare i requisiti di capacità e di moralità dell’impresa o delle imprese  che restano, sicché i rischi che il divieto in questione mira ad impedire non  possono verificarsi” (Consiglio di Stato sez. VI,  13 maggio, 2009 n. 2964; conformi: Consiglio  di Stato sez. IV, sentenza 23 luglio 2007, n. 4101, Consiglio di Stato, Sez.  VI, 16 febbraio 2010, n. 842. Si veda anche il Parere sulla normativa  dell’Autorità del 3 dicembre 2009, AG 40/09). 
Osserva, peraltro, la  giurisprudenza citata che: “Tale orientamento da un lato, non penalizza la  stazione appaltante, non creando incertezze, e dall’altro lato non penalizza le  imprese, le cui dinamiche non di rado impongono modificazioni soggettive di  consorzi e raggruppamenti, per ragioni che prescindono dalla singola gara, e  che non possono precluderne la partecipazione se nessun nocumento ne deriva per  la stazione appaltante. Né si verifica una violazione della par condicio dei concorrenti, perché  non si tratta di introdurre nuovi soggetti in corsa, ma solo di consentire a  taluno degli associati o consorziati il recesso, mediante utilizzo dei  requisiti dei soggetti residui, già comunque posseduti.” (Consiglio di Stato,  sent. 842/2010, cit.).
Appurata,  pertanto, la possibilità di procedere alla sostituzione della mandataria anche  in casi diversi da quello tipizzato dall’art. 38, co. 17 del d. lgs. 163/2006,  è opportuno interrogarsi sulle modalità di scelta del nuovo mandatario e, per  quanto di interesse in questa sede, sulla possibilità che una delle imprese  mandanti possa, attraverso un cambiamento di qualità all’interno della medesima  associazione, divenire mandataria. È appena il caso di ricordare, infatti, che  la disposizione appena citata prevede espressamente che “la stazione appaltante  può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico”. La  generica formulazione della disposizione (operatore economico) permette di  comprendere anche una delle imprese mandanti tra i soggetti designabili come  mandatari. Del resto i componenti sono stati già sottoposti al processo di  qualificazione e di verifica dei requisiti, senza considerare che, avendo preso  parte all’esecuzione del contratto (tanto più nel caso di ATI orizzontale),  sono probabilmente i soggetti più idonei a sostituire la mandataria. 
Resta  fermo, ovviamente, il possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico -  professionale ed economico – finanziaria in capo all’operatore economico  sostituto, chiunque esso sia. 

Tale interpretazione, infine, è conformata da  autorevole parere del Consiglio di Stato, che afferma: “Non va condivisa la  tesi secondo cui il nuovo mandatario potrebbe essere solo un soggetto estraneo  all’originario raggruppamento, soluzione che non ha appiglio nel dato letterale  e che non ha, in sé, alcuna giustificazione razionale.” (Cons. Stato, parere  delle Commissione speciale del 22 gennaio 2008, n. prot. 4575/2007).