La
previsione dell’art. 9, comma 2 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito dalla L.
24/03/2012, n. 27 (decreto liberalizzazioni) è stata attuata con il D.M.20/07/2012, n. 140, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22/08/2012, in vigore dal23/08/2012. Con l'entrata in vigore del D.M. 140/2012 termina dunque il periodo
transitorio, definito dal D.L. 1/2012, entro il quale, nelle more
dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, era possibile applicare le
tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima
della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente,
della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e
dell'individuazione delle prestazioni professionali.
Il
D.M. 20/07/2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della
giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», è entrato in
vigore dal 23/8/2012 e si applica alle liquidazioni successive a tale data.
Il
Capo V reca le disposizioni concernenti le seguenti professioni dell'area
tecnica: agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore,
paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore
forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e
perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato,
tecnologo alimentare.
Il
compenso per la prestazione dei professionisti è stabilito tenendo conto dei
seguenti parametri:
·
il
costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro
«V»;
· il
parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie
componenti l'opera, definito parametro «P»;
·
la
complessità della prestazione, definita parametro «G»;
·
la
specificità della prestazione, definita parametro «Q».
Il
compenso è calcolato, di regola, moltiplicando tra loro detti parametri,
determinati in base alle Tavole allegate al decreto.
Le
prestazioni si articolano nelle seguenti fasi:
·
definizione
delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
·
progettazione;
·
direzione
esecutiva;
·
verifiche
e collaudi.
ed
attengono alle seguenti categorie di opere:
·
edilizia;
·
strutture;
·
impianti;
·
viabilità;
·
idraulica;
·
tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT);
·
paesaggio,
ambiente, naturalizzazione;
·
agricoltura
e foreste, sicurezza alimentare;
·
territorio
e urbanistica.
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