A
seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie
Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone hanno ritenuto opportuno
precisare quanto segue:
1. Ricadono
nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i
relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la
data del 18 aprile 2016.
In
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano
egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima
data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare
offerta.
2. La nuova
disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si
applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui
si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere
dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti
pubblici.
Tale
disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle
quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere
dalla data del 19 aprile 2016.
3. Gli
atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi
indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo
assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.
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