RIMANE L'OBBLIGO DI
PUBBLICARE I BANDI DI GARA ANCHE SUI QUOTIDIANI CARTACEI. Fino a quando non sarà emanata la
disposizione attuativa del nuovo Codice appalti che definirà le nuove modalità
di pubblicazione online dei bandi di gara, rimane l'obbligo di pubblicarli
anche sui quotidiani cartacei.
Il
precedente Milleproroghe - decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 – aveva
prorogato di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l'entrata
in vigore delle disposizioni (contenute nell'art. 26 del D.L. 66/2014) che – in
tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel
vecchio Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto
Legislativo 163/2006) – prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione
sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei
contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.
Il
decreto legislativo n. 50/2016 – Nuovo Codice dei contratti pubblici - prevede
la pubblicazione dei bandi di gara sul sito della stazione appaltante e sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Autorità anticorruzione, in
cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle Regioni e le
piattaforme regionali di e-procurement. Le modalità di pubblicazione telematica
dovranno essere fissate da un decreto attuativo del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, che doveva essere pubblicato entro il 19 ottobre
2016 cioè entro 6 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti.
Poiché ciò non è avvenuto, il Milleproroghe ha confermato l’obbligo di pubblicare
i bandi di gara anche sui quotidiani cartacei fino a quando non saranno
definite le regole per la pubblicazione online.
Art.9 comma 4. All'articolo
216, comma 11,
terzo periodo, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al
31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 73, comma 4».
ADEMPIMENTI ANTI-INCENDIO. Prorogato al 7 ottobre 2017 il termine
per alcuni adempimenti richiesti dalla normativa per la prevenzione degli
incendi.
Per
i rifugi alpini la proroga è disposta al 31 dicembre 2017.
Il
termine concerne l’assolvimento degli adempimenti prescritti dal d.P.R. n. 151
del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove
attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle
disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal
D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del
citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221).
Tale
proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2
dell’articolo 38 del decreto-legge n. 69 del 2013 (era il 7 ottobre 2014), come
prorogato poi dall'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 192 del 2014.
Le
cd. nuove attività introdotte dal d.P.R. n. 151 del 2011 si riferiscono
essenzialmente a:
-
infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni
ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico
superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti
con superficie superiore a 20.000 m2; gallerie stradali di lunghezza superiore
a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);
-
grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso
terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei
sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore
a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente
dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
-
demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore
a 3.000 m2;
-
strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.)
con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
L’applicazione
del differimento di termini è limitata ai soggetti (enti e privati) che
provvedano agli adempimenti di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 151 entro il 1°
novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del
medesimo d.P.R..
QUARTA PROROGA DEL SISTRI. Viene prorogato, per la quarta volta e
fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in
cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla
gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del
nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 il dimezzamento
delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del
pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.
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