Pubblicato
sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2018 il decreto
ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49:
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione», in attuazione dell'articolo 111,
comma 1, del Codice. Entrerà in vigore il 30 maggio 2018.
Rapporti
con altre figure. Il decreto stabilisce all'art. 2 che “il direttore dei lavori
riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo
impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori,
fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia
regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori,
la periodicita' con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un
rapporto sulle principali attivita' di cantiere e sull'andamento delle
lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al
direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini
di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della
gestione dell'appalto.
Fermo
restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il
direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
Laddove
l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un
soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore
assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa
sulla sicurezza, operando in piena autonomia”.
Gli
strumenti per l'esercizio dell'attivita' di direzione e controllo. Il direttore
dei lavori “impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni
operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati
al RUP, nonche' annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni
tecniche e le finalita' perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei
lavori con le modalita' di cui all'articolo 15. L'esecutore e' tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva
la facolta' di iscrivere le proprie riserve”.
Il
direttore dei lavori “controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori
indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente
dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma
1, lettera f).
Nei
casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo
tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente
necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari
per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 15, gli ordini di
servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli
ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
Il
direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di
esperimento di prove e le relazioni per il RUP”.
ABROGAZIONI.
Dal prossimo 30 maggio, data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi
dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice, sono abrogati gli articoli
da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
ASSISTENTE
DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. L'articolo 101, comma 6-bis, del Codice dei
contratti, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017,
prevede che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da
individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la
stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, puo'
nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate
dal medesimo decreto.
L'ESECUTORE
PUO' CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. L'articolo 107, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto
correttivo e integrativo, stabilisce che nel caso di sospensioni totali o
parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l'esecutore puo'
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel
decreto di cui al citato articolo 111, comma 1 del predetto decreto legislativo
n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del
2017.
ENTRATA
IN VIGORE. L'articolo 216, comma 17 del Codice appalti dispone che fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi
I e II, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Infine,
l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, al comma 1,
lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello stesso decreto legislativo
operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore.
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