La mancata indicazione del
costo della manodopera ex art. 95, comma 10, del Codice,
non è rimediabile col soccorso istruttorio, tuttavia può essere rimediata con
una richiesta postuma di chiarimenti. Si vedano le delibere ANAC 2 maggio
2018, n. 417 e n. 420
Il
costo della manodopera “costituisce una componente essenziale dell’offerta
economica e non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della
stessa in sede di soccorso istruttorio”.
La
stazione appaltante “può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare
successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da
ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile
ai costi della manodopera”.
Lo
ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione nella delibera n. 417 del 2 maggio 2018, avente ad oggetto una istanza
congiunta di parere di precontenzioso, ex art. 211, comma 1, del nuovo Codice
dei contratti (d.lgs.50/2016) presentata da Roma Capitale – Municipio II e da
Air Control S.r.l. e Csia Sicurezza Srl.
Con
un'altra delibera, la n. 420 sempre del
2 maggio 2018, l'Anac ha precisato che “qualora la lex specialis non
preveda espressamente l’indicazione dei costi della manodopera, la stessa sia
eterointegrata dal contenuto dispositivo di cui all’articolo 95, comma 10, e
che conseguentemente, la stazione appaltante, in caso di mancata indicazione
specifica di tali costi da parte del concorrente, sia tenuta a verificare la
natura sostanziale o formale della relativa carenza, chiedendo all’operatore
economico chiarimenti, a condizione che l’offerta resti invariata nel rispetto
dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016”.
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