Sulla
Gazzetta Ufficiale n.109 del 11 maggio 2019, è stata pubblicata la Legge 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2018”. In
vigore dal 26 maggio 2019.
L'articolo
5 sostituisce l’articolo 113-bis del nuovo Codice dei contratti pubblici
(decreto legislativo n. 50/2016) con il seguente nuovo art. 113-bis:
1. I pagamenti relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta
giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo
che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non
superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla
natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati
di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque
entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
2. All’esito positivo del
collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento
rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da
parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di
trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica
di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso
termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune
sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.
3. Resta fermo quanto
previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n.231.
4. I contratti di appalto
prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali
da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali
dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate
al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento
di detto ammontare netto contrattuale.
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