Anac
(parere di precontenzioso n. 22 del 13 gennaio 2021), ritiene non conforme alla
normativa di settore l’operato della stazione appaltante che ha calendarizzato
il sopralluogo in date successive alla scadenza del termine stabilito dal bando
per la richiesta di chiarimenti senza contestualmente fissare un nuovo congruo
termine per la richiesta di chiarimenti ed, eventualmente, per la ricezione
delle offerte nel rispetto dell’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50/2016.
“In caso di sopralluogo obbligatorio, le informazioni acquisite in tale sede, in quanto necessarie ai fini della formulazione di una offerta consapevole, sono da considerarsi alla stregua di informazioni complementari della lex specialis, sulle quali ciascun candidato deve essere posto nella condizione di formulare quesiti e richiedere informazioni supplementari entro il termine ultimo indicato dal bando. Non è pertanto conforme alla normativa di settore la calendarizzazione di sopralluoghi obbligatori in date successive alla scadenza del termine per la presentazione di chiarimenti stabilito dal bando che non sia accompagnata dalla contestuale fissazione di un nuovo congruo termine per la richiesta di chiarimenti”.
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