Viola la direttiva 2014/24/UE la norma italiana secondo la
quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici
partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve
possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di
tale appalto in misura maggioritaria.
L’articolo
63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE,
deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa dell'Italia
secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori
economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico
deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le
prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.
Lo
ha dichiarato la quarta sezione della Corte di giustizia europea nella sentenza del 28 aprile 2022, causa C 642/20, avente ad oggetto la domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza del 14 ottobre 2020.
La
Corte Ue osserva che “imponendo all’impresa mandataria del raggruppamento di
operatori economici di eseguire le prestazioni «in misura maggioritaria»
rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la
maggior parte dell’insieme delle prestazioni contemplate dall’appalto,
l’articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici fissa una condizione
più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2014/24, la quale si limita ad
autorizzare l’amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara,
che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al
raggruppamento di operatori economici.
Secondo
il regime istituito da tale direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
la facoltà di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente
dall’offerente stesso o, se l’offerta è presentata da un raggruppamento di
operatori economici ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva
2014/24, da un partecipante a detto raggruppamento; per contro, secondo il
diritto nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, il legislatore
nazionale impone, in modo orizzontale, per tutti gli appalti pubblici in Italia,
che il mandatario del raggruppamento di operatori economici esegua la maggior
parte delle prestazioni.
È
vero che l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24
prevede che gli Stati membri possano stabilire clausole standard che specifichino
il modo in cui i raggruppamenti di operatori economici devono soddisfare le
condizioni relative alla capacità economica e finanziaria o alle capacità
tecniche e professionali di cui all’articolo 58 di tale direttiva.
Tuttavia,
quand’anche la capacità di svolgere compiti essenziali rientrasse nella nozione
di «capacità tecnica», ai sensi degli articoli 19 e 58 della direttiva 2014/24,
ciò che consentirebbe al legislatore nazionale di includerla nelle clausole
standard previste dall’articolo 19, paragrafo 2, della stessa, una norma come
quella contenuta nell’articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti pubblici, che obbliga il mandatario del raggruppamento di operatori
economici ad eseguire direttamente la maggior parte dei compiti, va al di là di
quanto consentito da tale direttiva. Infatti, una norma del genere non si
limita a precisare il modo in cui un raggruppamento di operatori economici deve
garantire di possedere le risorse umane e tecniche necessarie per eseguire
l’appalto, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, di detta direttiva, in
combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 4, della stessa, ma riguarda
l’esecuzione stessa dell’appalto e richiede in proposito che essa sia svolta in
misura maggioritaria dal mandatario del raggruppamento.
Infine,
è vero che l’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente alle
amministrazioni aggiudicatrici di esigere, per gli appalti di servizi, che
«taluni compiti essenziali» siano svolti da un partecipante al raggruppamento
di operatori economici.
Nondimeno,
nonostante le lievi differenze sussistenti tra le versioni linguistiche della
direttiva 2014/24, si evince manifestamente dai termini «taluni compiti
essenziali», che la volontà del legislatore dell’Unione, conformemente agli
obiettivi di cui ai considerando 1 e 2 della medesima direttiva, consiste nel
limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un
raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo,
al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le
associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto
pubbliche. Un requisito come quello enunciato all’articolo 83, comma 8, terzo
periodo, del Codice dei contratti pubblici, che si estende alle «prestazioni in
misura maggioritaria», contravviene a siffatto approccio, eccede i termini
mirati impiegati all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 e
pregiudica così la finalità, perseguita dalla normativa dell’Unione in materia,
di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di
facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese (sentenza del 2 giugno 2016,
Pizzo, C 27/15, EU:C:2016:404, punto 27).
Del
resto, mentre l’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 si limita ad
autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici ad esigere, per gli appalti di
servizi, che taluni compiti siano svolti dall’uno o dall’altro partecipante al
raggruppamento di operatori economici, l’articolo 83, comma 8, del Codice dei
contratti pubblici impone l’obbligo di esecuzione delle prestazioni in misura
maggioritaria al solo mandatario del raggruppamento, ad esclusione di tutte le
altre imprese che vi partecipano, limitando così indebitamente il senso e la
portata dei termini impiegati all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva
2014/24”.
Alla
luce di quanto precede, la Corte Ue risponde alla questione sollevata
dichiarando che “l’articolo 63 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato
nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa
mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti
previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura
maggioritaria”.