giovedì 12 maggio 2022

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2022, il Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili recante “Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico” con relativo Allegato A (Linee Guida), in applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 120/2020.

Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti.

Le linee guida prevedono che il ricorso alla costituzione del CCT riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori, sopra la soglia comunitaria ex art. 35 del Codice dei Contratti, diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria nonché i contratti misti per la parte dei lavori che supera la soglia comunitaria; i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici; i lotti di importo pari o superiore alle soglie di comunitarie. Sono esclusi gli affidamenti di forniture e servizi ed i lavori di manutenzione ordinaria. Viene altresì prevista la possibilità di nominare – a discrezione delle stazioni appaltanti – tale organo consultivo già nella fase antecedente l’esecuzione, per acquisire pareri di natura tecnica, sulla scelta dell’iter approvativo, sulla procedura di gara da adottare, sul bando e sullo schema di contratto. Le linee guida raccomandano la costituzione ante operam per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

Il decreto 1 febbraio 2022 n. 23 del medesimo Ministero, in attuazione dell’art. 51, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, reca l’“Istituzione dell’osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici”. L’Osservatorio, composto da diverse amministrazioni fra cui 3 rappresentanti della Conferenza Unificata, svolge delle attività di cui al paragrafo 8 delle linee guida di cui al DM n. 12/2022 (fra cui: cura la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono essere nominati presidenti dei CCT, garantisce l’accesso civico, riceve dati e documentazione da parte dei Presidenti dei CCT).

 

LINEE GUIDA ANSFISA PER I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

 

Sul sito web di Ansfisa sono pubblicate le “Linee guida per la implementazione, certificazione e valutazione delle prestazioni dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS-ISA) per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali”, predisposte a seguito di consultazione e confronto con gli operatori, e sono state adottate con il decreto direttoriale del 22 aprile 2022.

mercoledì 11 maggio 2022

LA CORTE UE BOCCIA IL COMMA 8 DELL’ART. 83 DEL CODICE

 

Viola la direttiva 2014/24/UE la norma italiana secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa dell'Italia secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

Lo ha dichiarato la quarta sezione della Corte di giustizia europea nella sentenza del 28 aprile 2022, causa C 642/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza del 14 ottobre 2020.

La Corte Ue osserva che “imponendo all’impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni «in misura maggioritaria» rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la maggior parte dell’insieme delle prestazioni contemplate dall’appalto, l’articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2014/24, la quale si limita ad autorizzare l’amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici.

Secondo il regime istituito da tale direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall’offerente stesso o, se l’offerta è presentata da un raggruppamento di operatori economici ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, da un partecipante a detto raggruppamento; per contro, secondo il diritto nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, il legislatore nazionale impone, in modo orizzontale, per tutti gli appalti pubblici in Italia, che il mandatario del raggruppamento di operatori economici esegua la maggior parte delle prestazioni.

È vero che l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24 prevede che gli Stati membri possano stabilire clausole standard che specifichino il modo in cui i raggruppamenti di operatori economici devono soddisfare le condizioni relative alla capacità economica e finanziaria o alle capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 58 di tale direttiva.

Tuttavia, quand’anche la capacità di svolgere compiti essenziali rientrasse nella nozione di «capacità tecnica», ai sensi degli articoli 19 e 58 della direttiva 2014/24, ciò che consentirebbe al legislatore nazionale di includerla nelle clausole standard previste dall’articolo 19, paragrafo 2, della stessa, una norma come quella contenuta nell’articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici, che obbliga il mandatario del raggruppamento di operatori economici ad eseguire direttamente la maggior parte dei compiti, va al di là di quanto consentito da tale direttiva. Infatti, una norma del genere non si limita a precisare il modo in cui un raggruppamento di operatori economici deve garantire di possedere le risorse umane e tecniche necessarie per eseguire l’appalto, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 4, della stessa, ma riguarda l’esecuzione stessa dell’appalto e richiede in proposito che essa sia svolta in misura maggioritaria dal mandatario del raggruppamento.

Infine, è vero che l’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di esigere, per gli appalti di servizi, che «taluni compiti essenziali» siano svolti da un partecipante al raggruppamento di operatori economici.

Nondimeno, nonostante le lievi differenze sussistenti tra le versioni linguistiche della direttiva 2014/24, si evince manifestamente dai termini «taluni compiti essenziali», che la volontà del legislatore dell’Unione, conformemente agli obiettivi di cui ai considerando 1 e 2 della medesima direttiva, consiste nel limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche. Un requisito come quello enunciato all’articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici, che si estende alle «prestazioni in misura maggioritaria», contravviene a siffatto approccio, eccede i termini mirati impiegati all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 e pregiudica così la finalità, perseguita dalla normativa dell’Unione in materia, di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese (sentenza del 2 giugno 2016, Pizzo, C 27/15, EU:C:2016:404, punto 27).

Del resto, mentre l’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 si limita ad autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici ad esigere, per gli appalti di servizi, che taluni compiti siano svolti dall’uno o dall’altro partecipante al raggruppamento di operatori economici, l’articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici impone l’obbligo di esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria al solo mandatario del raggruppamento, ad esclusione di tutte le altre imprese che vi partecipano, limitando così indebitamente il senso e la portata dei termini impiegati all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24”.

Alla luce di quanto precede, la Corte Ue risponde alla questione sollevata dichiarando che “l’articolo 63 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”.

OEPV - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE PROPOSTE MIGLIORATIVE

 

“Ai fini dell’attribuzione del punteggio alle proposte migliorative, la Commissione giudicatrice valuta preventivamente la loro ammissibilità (sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa del progetto), la rispondenza alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante, anche qualora non richiamata dal bando stesso, in forza del principio della eterointegrazione della lex specialis, nonché la loro efficienza ed efficacia”.

Questa la massima contenuta in un parere di precontenzioso (delibera n. 188 del 13 aprile 2022) con il quale l'Anac ha accertato che non è conforme alla normativa di settore il comportamento di una commissione giudicatrice nella gara per lavori.

Secondo la Commissione di gara poiché la richiesta di miglioria poneva l’accento sulla valenza architettonica delle proposte, una volta valutata la coerenza delle proposte alle richieste della stazione appaltante, non è entrata nel merito delle conformità dichiarate né per quanto riguarda le caratteristiche dell’impianto antincendio né per i parapetti: caratteristiche che secondo la commissione dovrebbero essere verificate in fase di progetto esecutivo dalle figure tecniche preposte.

Secondo Anac, la commissione avrebbe dovuto, invece, valutare la rispondenza delle proposte migliorative alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante anche se non richiamata dal bando stesso. Questo perché, in primo luogo, il progetto esecutivo elaborato dall’operatore economico aggiudicatario, sulla scorta del progetto definitivo e comprensivo delle proposte migliorative, dovrebbe potere essere cantierabile senza il ricorso a varianti, o dovrebbe poter essere verificato positivamente prima dell’inizio dei lavori, senza necessità di modifiche al progetto che causino oneri non previsti a carico della stazione appaltante; e poi per non rischiare di premiare con un punteggio elevato offerte che potrebbero rivelarsi inadeguate, a discapito di altre rispettose delle regole di gara, in violazione del principio di parità di trattamento.

Anac, quindi, ha deliberato non conforme alla normativa di settore la mancata valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, della rispondenza delle offerte migliorative dell’operatore economico aggiudicatario alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante.