mercoledì 11 maggio 2022

OEPV - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE PROPOSTE MIGLIORATIVE

 

“Ai fini dell’attribuzione del punteggio alle proposte migliorative, la Commissione giudicatrice valuta preventivamente la loro ammissibilità (sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa del progetto), la rispondenza alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante, anche qualora non richiamata dal bando stesso, in forza del principio della eterointegrazione della lex specialis, nonché la loro efficienza ed efficacia”.

Questa la massima contenuta in un parere di precontenzioso (delibera n. 188 del 13 aprile 2022) con il quale l'Anac ha accertato che non è conforme alla normativa di settore il comportamento di una commissione giudicatrice nella gara per lavori.

Secondo la Commissione di gara poiché la richiesta di miglioria poneva l’accento sulla valenza architettonica delle proposte, una volta valutata la coerenza delle proposte alle richieste della stazione appaltante, non è entrata nel merito delle conformità dichiarate né per quanto riguarda le caratteristiche dell’impianto antincendio né per i parapetti: caratteristiche che secondo la commissione dovrebbero essere verificate in fase di progetto esecutivo dalle figure tecniche preposte.

Secondo Anac, la commissione avrebbe dovuto, invece, valutare la rispondenza delle proposte migliorative alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante anche se non richiamata dal bando stesso. Questo perché, in primo luogo, il progetto esecutivo elaborato dall’operatore economico aggiudicatario, sulla scorta del progetto definitivo e comprensivo delle proposte migliorative, dovrebbe potere essere cantierabile senza il ricorso a varianti, o dovrebbe poter essere verificato positivamente prima dell’inizio dei lavori, senza necessità di modifiche al progetto che causino oneri non previsti a carico della stazione appaltante; e poi per non rischiare di premiare con un punteggio elevato offerte che potrebbero rivelarsi inadeguate, a discapito di altre rispettose delle regole di gara, in violazione del principio di parità di trattamento.

Anac, quindi, ha deliberato non conforme alla normativa di settore la mancata valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, della rispondenza delle offerte migliorative dell’operatore economico aggiudicatario alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante.

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