“Ai fini dell’attribuzione del punteggio alle proposte
migliorative, la Commissione giudicatrice valuta preventivamente la loro
ammissibilità (sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa del
progetto), la rispondenza alle previsioni del bando e alla normativa tecnica
vincolante, anche qualora non richiamata dal bando stesso, in forza del
principio della eterointegrazione della lex specialis, nonché la loro efficienza
ed efficacia”.
Questa
la massima contenuta in un parere di precontenzioso (delibera n. 188 del 13
aprile 2022) con il quale l'Anac ha accertato che non è conforme alla
normativa di settore il comportamento di una commissione giudicatrice nella
gara per lavori.
Secondo
la Commissione di gara poiché la richiesta di miglioria poneva l’accento sulla
valenza architettonica delle proposte, una volta valutata la coerenza delle
proposte alle richieste della stazione appaltante, non è entrata nel merito
delle conformità dichiarate né per quanto riguarda le caratteristiche
dell’impianto antincendio né per i parapetti: caratteristiche che secondo la
commissione dovrebbero essere verificate in fase di progetto esecutivo dalle
figure tecniche preposte.
Secondo
Anac, la commissione avrebbe dovuto, invece, valutare la rispondenza delle
proposte migliorative alle previsioni del bando e alla normativa tecnica
vincolante anche se non richiamata dal bando stesso. Questo perché, in primo
luogo, il progetto esecutivo elaborato dall’operatore economico aggiudicatario,
sulla scorta del progetto definitivo e comprensivo delle proposte migliorative,
dovrebbe potere essere cantierabile senza il ricorso a varianti, o dovrebbe
poter essere verificato positivamente prima dell’inizio dei lavori, senza
necessità di modifiche al progetto che causino oneri non previsti a carico
della stazione appaltante; e poi per non rischiare di premiare con un punteggio
elevato offerte che potrebbero rivelarsi inadeguate, a discapito di altre
rispettose delle regole di gara, in violazione del principio di parità di
trattamento.
Anac,
quindi, ha deliberato non conforme alla normativa di settore la mancata
valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, della rispondenza delle
offerte migliorative dell’operatore economico aggiudicatario alle previsioni
del bando e alla normativa tecnica vincolante.
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