«È
"responsabile dell'abuso" non solamente chi ha posto in essere
materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella
titolarità del bene, in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla
realizzazione dell'utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che
perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal
dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l'autore
materiale dell'abuso preesistente».
Adottando
l'orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n.3345/2022, pubblicata il
27 aprile 2022), i giudici della Prima Sezione del Tar Puglia (Lecce), con la
pronuncia n.932/2022 del 3 giugno 2022, confermano la linea secondo
cui la responsabilità di un abuso edilizio resta saldamente in capo al
proprietario, anche se quest'ultimo non coincide con l'autore dell'abuso. I
giudici del Tar, peraltro fanno osservare che «basterebbe il passaggio del bene
ad altro soggetto per eludere la regola che impone il ripristino dello stato
dei luoghi, con il risultato paradossale - certamente contrario alla ratio
legis - di consentire l'immunità delle opere da eventuali misure
ripristinatorie (e dunque di fatto sanate) per effetto della mera alienazione
da parte di colui che le ha realizzate».
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