martedì 18 aprile 2023

NUOVO CODICE - PERIODO TRANSITORIO

 

L’entrata in vigore del nuovo Codice è disposta al 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. È inoltre previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che prevede l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021). In particolare, come previsto dall’art. 225, si applicano:

Per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto, anche successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 202, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Dal 1° luglio 2023, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC, adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida adottate dall’ANAC, laddove non diversamente previsto nel nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni dello stesso e dei suoi allegati.

Fino al 31 dicembre 2023 continuano ad essere in vigore e ad applicarsi le seguenti specifiche norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a)  - Articolo 70 - Avvisi di preinformazione

- Articolo 72 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

- Articolo 73 - Pubblicazione a livello nazionale

- Articolo 127, comma 2 - Pubblicità e avviso periodico indicativo

- Articolo 129, comma 4 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati

- Articolo 21, comma 7- Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

- Articolo 29 - Principi in materia di trasparenza

- Articolo 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione

- Articolo 41, comma 2-bis - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza

- Articolo 44 - Digitalizzazione delle procedure

- Articolo 52 - Regole applicabili alle comunicazioni

- Articolo 53 - Accesso agli atti e riservatezza

- Articolo 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione

- Articolo 74 - Disponibilità elettronica dei documenti di gara

- Articolo 81 - Documentazione di gara

- Articolo 85 - Documento di gara unico europeo

- Articolo 105, comma 7 – Subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell’affidatario)

- Articolo 111, comma 2-bis - Controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC)

- Articolo 213, commi 8, 9 e 10 - Autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell’ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici)

- Articolo 214, comma 6 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).

b) il decreto del MIT 2/12/2016, adottato in attuazione dell’articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”.

Dal 1° gennaio 2024 acquistano efficacia anche le disposizioni dei seguenti articoli del Nuovo Codice Appalti:

·         Articolo 19 - Principi e diritti digitali

·         Articolo 20 - Principi in materia di trasparenza

·         Articolo 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

·         Articolo 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

·         Articolo 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici

·         Articolo 24 - Fascicolo virtuale dell’operatore economico

·         Articolo 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale

·         Articolo 26 - Regole tecniche

·         Articolo 27 - Pubblicità legale degli atti

·         Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici

·         Articolo 29 - Regole applicabili alle comunicazioni

·         Articolo 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici

·         Articolo 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti

·         Articolo 35 - Accesso agli atti e riservatezza

·         Articolo 36 - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso

·         Articolo 37, comma 4 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

·         Articolo 81 - Avvisi di preinformazione

·         Articolo 83 - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione

·         Articolo 84 - Pubblicazione a livello europeo

·         Articolo 85 - Pubblicazione a livello nazionale

·         Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti

·         Articolo 106, comma 3, ultimo periodo, - Garanzie per la partecipazione alla procedura

·         Articolo 115, comma 5 - Controllo tecnico contabile e amministrativo

·         Articolo 119, comma 5 – Subappalto “a cascata”

·         Articolo 224, comma 6 - Disposizioni ulteriori

Nessun commento: