Il frazionamento in lotti degli appalti è disciplinato dall’articolo 51 del d.lgs. 50/2016 ed è finalizzato a favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Il comma 1 dell’articolo 51 impone di non utilizzare la pratica del frazionamento al solo fine di aggirare le procedure del Codice. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 51 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito.
Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a)
quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti
aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della
totalità di tali lotti;
(lettera così modificata dall'art. 1,
comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019)
b)
quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai
commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione
di ciascun lotto.
Per gli appalti di forniture:
a)
quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad
appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui
ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali
lotti;
(lettera così modificata dall'art. 1,
comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019)
b)
quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai
commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Come
riportato all’articolo 3 del bando tipo n. 3 – ANAC, (relativo ai servizi di
architettura e ingegneria – pubblicato sulla G.U. n. 186 dell11/8/2018), in
ragione delle specificità prestazionali, i servizi di architettura e ingegneria
possono essere suddivisi in lotti (progettazione architettonica, strutture,
impianti, ecc.) secondo il principio della verticalità delle prestazioni
(settori dei servizi) che presuppongono anche riconosciute competenze o
abilitazioni specifiche (strutture, impianti, sicurezza, antincendio) senza
ricadere nella fattispecie del frazionamento artificioso.
Si
applica, anche per i servizi di architettura e ingegneria, quanto
disposto dall’articolo 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016 che dispone che le
stazioni appaltanti suddividano gli appalti in lotti funzionali o prestazionali
in conformità ai singoli settori dei servizi (progettazione architettonica,
strutture, impianti …) che non possono essere, però, frazionati al loro interno
(per es. progettazione architettonica suddivisa in due o tre affidamenti) in
quanto si determinerebbe la fattispecie del frazionamento artificioso sanzionata
dal Codice.
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