L'aggiudicazione
definitiva della gara può, ove previsto dal bando, essere comunicata via fax ed
il relativo rapporto di trasmissione via fax è strumento idoneo a far decorrere
i termini di impugnativa.
In base alla più recente normativa (d.p.r. 28.12.2000, n. 445) il fax è strumento ordinario di comunicazione di atti e documenti, in quanto soddisfa sia la forma scritta che la fonte di provenienza. In forza dell’art. 43, comma 6, un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente. In materia di procedure ad evidenza pubblica, l’art. 77 del d. lgv. n. 163 del 2006 stabilisce che è in facoltà delle stazioni appaltanti e degli operatori economici inviare le comunicazioni via telefax, purché di ciò si dia comunicazione nel bando o nell’invito.
In base alla più recente normativa (d.p.r. 28.12.2000, n. 445) il fax è strumento ordinario di comunicazione di atti e documenti, in quanto soddisfa sia la forma scritta che la fonte di provenienza. In forza dell’art. 43, comma 6, un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente. In materia di procedure ad evidenza pubblica, l’art. 77 del d. lgv. n. 163 del 2006 stabilisce che è in facoltà delle stazioni appaltanti e degli operatori economici inviare le comunicazioni via telefax, purché di ciò si dia comunicazione nel bando o nell’invito.
Sulla
scorta della normativa citata, la giurisprudenza ha ritenuto che il rapporto di
trasmissione via fax è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza
l’effettività della comunicazione e, quindi, a far decorrere i termini di
impugnativa, senza che il soggetto che ha trasmesso il fax debba fornire
ulteriore prova oltre quella risultante dal rapporto di trasmissione che
indichi le regolari avvenute trasmissione e ricezione. Grava, invece, sul
ricevente che assume la mancata ricezione fornirne la prova contraria (Cons.
Stato, sez. V, 18.08.2010, n. 5845; 24.04.2002, n. 2202).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.02.2012 n. 722)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.02.2012 n. 722)
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