Con
la circolare 3/2012, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti
sull`operatività dell`intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso
di inadempienza dell`appaltatore o del subappaltatore, di cui all’art. 4 del
Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (D.P.R. n. 207/2010).
Tali
chiarimenti risolvono la questione relativa al blocco del Sal per irregolarità
contributiva del subappaltatore, circostanza questa che ormai da tempo creava
forti criticità nell`esecuzione degli appalti, confermando peraltro che il
principio di responsabilità solidale non possa che riferirsi al solo personale
impiegato nell`appalto e che il valore del subappalto costituisce un limite
normativamente previsto.
Premesso,
quindi, che il suddetto art. 4 sancisce che: “in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di regolarità contributiva che segnali un`inadempienza
contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell`esecuzione del
contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l`importo
corrispondente all`inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita` contributiva
e` disposto dai soggetti di cui all`art. 3, comma 1, lett. b), direttamente
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile,
il dicastero ha chiarito quanto segue.
1)
Quando opera l`intervento sostitutivo
-
L`intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il
debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti
e alle Casse Edili, può effettuarsi anche quando lo stesso debito sia in grado
solo in parte di “colmare” le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC).
-
L`intervento sostitutivo potrà intervenire solo successivamente alle ritenute
indicate al comma 3 dell`art. 4 secondo il quale: `` in ogni caso sull`importo netto progressivo delle prestazioni e`
operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l`approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita`,
previo rilascio del documento unico di regolarita` contributiva``.
2)
Come opera la ripartizione dei versamenti
Nel
caso in cui l`importo delle irregolarita` sia superiore rispetto alla capienza
dell`intervento sostitutivo, quest`ultimo deve essere seguito, al fine di
ripartire le somme tra i diversi soggetti (Inps, Inail e Casse Edili), mediante
il principio di proporzionalita` dei versamenti in base ai crediti evidenziati
nel Durc o comunicati dai soggetti stessi, a seguito della richiesta della
stazione appaltante.
3)
Comunicazione dell`intervento sostitutivo
E`
stata individuata l`opportunità che le stazioni appaltanti diano un`immediata
comunicazione agli Istituti e alle Casse Edili dell`intenzione di sostituirsi
nei pagamenti e dell`importo degli stessi, circostanza questa che permetterà il
necessario coordinamento nel caso di interventi azionati da più stazioni
appaltanti.
4)
L`intervento sostitutivo in caso di subappalto
L`intervento
della stazione appaltante nei casi di irregolarità del subappalto, oltre a
riguardare esclusivamente il personale impiegato nell`appalto, a operare
esclusivamente sulle somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 di cui
sopra e oltre ad intervenire solo dopo un eventuale intervento sostitutivo in caso
di irregolarità dell`appaltatore, non può eccedere il valore del debito che
l`appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del
Durc irregolare. Anche quando l`intervento sostitutivo soddisfi solo in parte i
debiti contributivi del subappaltatore, il pagamento nei confronti del
subappaltatore si svincola.
5)
L`intervento sostitutivo e le irregolarità fiscali
Il
dicastero ha altresì precisato che anche nel caso in cui opera la verifica
degli adempimenti fiscali, ogni qualvolta le amministrazioni pubbliche debbano
procedere a pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, comunque l`intervento
per i debiti contributivi ha la precedenza dinanzi a quelli fiscali.
Comunicato ANCE 17/2/2012 n. 101
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