d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207
PROGETTO PRELIMINARE
Art. 22.
Calcolo sommario della spesa e quadro economico
(art. 23, d.P.R. n.
554/1999)
1.
Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i
lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti
prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati
dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri
desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico
estimativo di massima.
2.
Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16,
comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della
spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base
alla stima sommaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a
disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni
effettuate in sede di accertamenti preliminari.
3.
Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico
allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e
della connessa gestione, con l’indicazione:
a)
dell’arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall’articolo
143, commi 6 e 8, del codice;
b)
dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per
consentire al concessionario di perseguire l’equilibrio economico e
finanziario, secondo quanto previsto dall’articolo
143, comma 4, del codice;
c)
della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento, a titolo di
prezzo, dei beni da indicare in conformità di quanto disposto dall’articolo
143, comma 5, del codice;
d)
dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;
e)
dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
4.
Nel caso di appalti di cui all’articolo
53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del
quadro economico relativa ai lavori va indicato l’importo delle spese di
progettazione valutate conformemente al disposto di cui all’articolo 262, comma
2.
PROGETTO DEFINITIVO
Art. 32.
Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del
progetto definitivo
(art. 34, d.P.R. n.
554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1.
Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi
unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione
appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo
133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei
prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. Quando il progetto
definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo
53, comma 2, lettera b), del codice, le quantità totali delle singole
lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione
puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni,
risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico
estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di
contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di
categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale
aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti
di opere cui le aliquote si riferiscono.
2.
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante
analisi:
a)
applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti,
necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i
rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle
locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b)
aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e
diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e
di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
c)
aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile
dell'esecutore.
3.
In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico
estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in
economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro
economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico
dell'esecutore, si intendono:
a)
le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b)
gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione
definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze
assicurative;
c)
la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di
sede dell’esecutore;
d)
la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di
cantiere;
e)
le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento
finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse
da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative
alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f)
le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g)
le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h)
le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili
che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o
del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio
o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i)
le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle
attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
l)
le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a
disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m)
le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni
per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n)
le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;
o)
le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle
spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo
86, comma 3-bis, del codice;
p)
gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
5.
L’elaborazione del computo metrico dell’intervento può essere effettuata anche
attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata
a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati
dalla stazione appaltante.
6.
Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce
in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16.
7.
Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo
le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo
di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a)
la categoria prevalente;
b)
le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell’importo
totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del
concorrente;
c)
nell’ambito delle categorie suddette, quelle di cui all’articolo 37, comma 11,
del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;
d)
quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per
cento.
Il
responsabile del procedimento trasmette l’elaborato riportante gli esiti
dell’aggregazione, verificato dallo stesso responsabile del procedimento ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9,
all’ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di
gara.
PROGETTO ESECUTIVO
Art. 42.
Computo metrico estimativo e quadro economico
(art. 44, d.P.R. n.
554/1999)
1.
Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione
e l’aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto
definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni
precisati all'articolo 41.
2.
Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi
dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantità totali delle singole
lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con
indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole
lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal
computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello
schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi
di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale
aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti
di opere cui le aliquote si riferiscono.
3.
Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:
a)
il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere
di cui all'articolo 15, comma 9, nonché l’importo degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
b)
l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e
per eventuali lavori in economia;
c)
l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili,
come da piano particellare allegato al progetto;
d)
tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.
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