Il
comma 8 dell’art. 261 del D.P.R. n. 207 del 2010, così testualmente
prevede: “il requisito di cui all’art. 263 comma 1, lett. c), non è
frazionabile per i raggruppamenti temporanei”.
Tale
requisito si riferisce ai cosiddetti contratti di punta, consistenti
nell’aver espletato negli ultimi dieci anni due servizi di cui
all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
importo totale non inferiore a un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da
effettuare.
L’istante
suffraga la propria tesi richiamando un recente intervento del giudice
comunitario in materia di avvalimento. La Corte di Giustizia – sezione V
- con la sentenza 10 ottobre 2013, in causa C-94/12, ha infatti affermato
che “gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato
disposto con l'articolo 33, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono
essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale
come l'articolo 49, comma 6, del Codice dei contratti, la quale vieta, in
via generale, agli operatori economici che partecipano a una procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una
stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese”.
Questa
Autorità, a seguito di tale importante pronunciamento, ha ritenuto di
fornire chiarimenti al riguardo con apposito Comunicato del Presidente
del 20 marzo c.a. al fine di modificare la precedente determinazione del
1 agosto 2012 n. 2, punto 4, e quindi affermando che la Stazione
appaltante può legittimamente esigere che un livello minimo di
capacità sia raggiunto da un operatore economico unico o,
eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori
economici.
Ma
ai fini della soluzione della questione in esame viene in rilievo il concetto
di frazionabilità/cumulabilità del requisito, pur dovendosi osservare che
il servizio di punta costituisce un requisito oggettivo e pertanto la sua
intrinseca natura non osta di per sé a che di questo possano giovarsi
anche altre imprese associate o associande.
La giurisprudenza ha
chiarito che dalla non frazionabilità non può in alcun modo desumersi,
quando si tratti di requisiti oggettivi, la circostanza per cui il
requisito debba essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate.
Al contrario, se uno dei concorrenti possiede il requisito (oggettivo)
deve ritenersi che esso vada a qualificare tutto il raggruppamento se si
vuole scongiurare una inammissibile moltiplicazione dei requisiti. I
giudici hanno quindi ritenuto che “La non frazionabilità del requisito
dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun
componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero.
Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del
raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla
gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero
da un singolo componente del raggruppamento” (cfr. TAR Puglia Bari,
I, 24 gennaio 2013, n. 81).
Orbene,
non vi è dubbio che, come per l’avvalimento cosiddetto plurimo o
frazionato, la Stazione appaltante gode di una riserva di discrezionalità
che le consente di stabilire se alcuni requisiti di partecipazione siano
o meno frazionabili. Si afferma infatti in giurisprudenza che “È
legittima la norma del bando di gara che, in relazione alla natura
dell'appalto, preveda la non frazionabilità all'interno di
un'associazione di imprese dei requisiti di capacità tecnica e/o economica
richiesti dal bando, considerato che l'associazione temporanea di imprese
consente l'aggregazione economica di potenzialità organizzative e
produttive per la prestazione di beni e servizi, ma non dà luogo alla
creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo
compongono né ad un loro rigido collegamento strutturale, per cui è
congruo far gravare su ciascuna impresa, ancorché mandante, l'onere di
documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica
richiesti per l'affidamento del servizio nei limiti e secondo le modalità
stabilite dal bando, all'evidente scopo di evitare l'esecuzione di quote
rilevanti dell'appalto a soggetti del tutto sprovvisti delle qualità
all'uopo occorrenti”(cfr. T.A.R. Lecce Puglia sez. III,
30 dicembre 2013, n. 2629).
In
proposito, la determinazione dell’Autorità n. 2/2012, al punto 5,
specifica che “l’avvalimento può trovare applicazione anche ai servizi di
ingegneria ed architettura, ed in particolare ai requisiti previsti
dall’articolo 263, comma 1, del Regolamento. Si rammenta, tuttavia,
che i cd “ servizi di punta” (art. 263, comma 1, lett. c) del
Regolamento) ai sensi del comma 8 dell’art. 261 del Regolamento non sono
frazionabili; di conseguenza, si può concludere nel senso che ognuno dei
due “servizi di punta” richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà
esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento”.
La
previsione del disciplinare di gara nel caso di specie riflette autonome
valutazioni della Stazione appaltante, la quale ha inteso recepire il
divieto contemplato nella normativa generale inserendolo nella legge di
gara. Ne consegue che la previsione di lex specialis costituisce ex se
insuperabile ostacolo alla sommatoria delle frazioni dei servizi di punta
in possesso dei singoli associandi. Nel caso di specie, inoltre, nessuna
delle imprese in A.T.I. è risultata in possesso per l’intero del
requisito de quo, di guisa che l’operazione sommatoria auspicata
dall’istante non può che porsi in stridente contrasto con il divieto di
frazionamento.
La
legittimità della previsione di lex specialis nemmeno può ritenersi
inficiata dal recente pronunciamento della Corte europea avendo essa
riguardo alla fattispecie dell’avvalimento, che è ontologicamente diversa da
quella dell’associazione temporanea d’imprese (vedi Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre
2012, punto 4), peraltro nella perdurante vigenza del corrispondente
divieto legale. Anche a ritenere il contrario, l’intervento
della Corte (successivo alla pubblicazione della lex specialis) non
potrebbe refluire sull’andamento della procedura selettiva, in nome della
irrilevanza dello jus superveniens, essendo del tutto pacifico che la
legge di gara, siccome cristallizzatasi nel preciso momento storico della
sua emanazione, non risente delle sopravvenienze normative (T.A.R.
Salerno Campania sez. II, 09 maggio 2012, n. 867).
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