Le
novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016 hanno reso
necessario l’adeguamento della modulistica per i titoli edilizi. Tutti i nuovi
moduli edilizi unificati e standardizzati, approvati il 4 maggio e il 6 luglio
scorsi in Conferenza Unificata, con Accordo tra il Governo, le Regioni e gli
Enti Locali, sono stati adeguati alle normative regionali e approvati, in un
unico provvedimento, con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017,
n. 6894.
I
comuni saranno tenuti a pubblicare sul loro sito istituzionale e ad adottare i
moduli unificati e standardizzati, come adeguati da Regione Lombardia.
Nelle
more di un aggiornamento e riallineamento della normativa regionale, occorre
considerare che il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia) è
stato interessato negli ultimi tempi da ripetuti interventi di modifica, anche
con effetti di prevalenza rispetto a disposizioni presenti nella l.r. n.12/2005.
INTERVENTI
EDILIZI. “A fronte di una giurisprudenza costituzionale consolidata in questi
anni, si è affermato espressamente che «la definizione delle diverse categorie
di interventi edilizi spetta allo Stato». Pertanto la declaratoria degli
interventi edilizi dettata all’art. 27 della l.r. n. 12/2005 è da considerarsi
superata, dovendosi ormai fare riferimento alle definizioni di cui all’art. 3
del d.p.r. 380/2001, in quanto disposizioni espressamente qualificate dalla
Corte costituzionale come «principi fondamentali della materia» di potestà
legislativa concorrente «governo del territorio».”
PROCEDURE
EDILIZIE. “Il d.lgs. n. 222/2016 ha modificato in più punti il D.P.R. 380,
ridefinendo i regimi amministrativi in materia edilizia come dettagliato nella
relativa tabella A e comportando anche i conseguenti aggiornamenti della
modulistica.
Ai
fini della realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia le fattispecie oggi possibili sono le seguenti:
- attività edilizia libera senza titolo
abilitativo e CIL;
- CILA;
- SCIA;
- permesso di costruire;
- permesso di costruire convenzionato;
- SCIA alternativa al permesso di
costruire.
Nel
dettaglio:
1) Attività edilizia
libera: riguarda gli
interventi di cui all’art. 6, comma 1, del d.p.r. 380, che sono eseguiti senza
alcun titolo abilitativo; è richiesta la comunicazione di avvio lavori per la
sola fattispecie di cui alla lettera e bis), ossia «le opere dirette a
soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni».
2) Comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA)
per gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera e non
assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a permesso
di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6 bis e 23 bis, comma
3, del d.p.r. 380.
3) Segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA),
nei casi di cui all’art. 22, commi 1, 2 e 2 bis, del d.p.r. 380, secondo le
procedure di cui all’articolo 19 della legge 241/1990 e all’articolo 23 bis,
commi 1 e 2 dello stesso d.p.r. 380.
4) Permesso di costruire, obbligatorio nei casi di cui all’art.
10, comma 1, del d.p.r. 380, nonché in quelli espressamente previsti dalla l.r.
n. 12/2005: realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate
all’agricoltura (artt. 59 e 60); interventi in deroga (art. 40); mutamenti di
destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere
edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a
centri sociali (art. 52, comma 3 bis); interventi edilizi finalizzati alla
realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo
(art. 33, comma 3 ter); mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non
comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione
o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 52, comma 3
ter). La procedura di rilascio resta normata dall’art. 38 della l.r. n. 12/2005.
5) Permesso di costruire
convenzionato, ai sensi
dell’articolo 28 bis del d.p.r. 380, nei casi previsti dall’art. 14, comma 1
bis, e dall’art. 73 bis, comma 2, della l.r. n. 12/2005, nonché nei casi
previsti dal PGT.
6) Segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA)
in alternativa al permesso di costruire, nei soli casi di cui all’articolo 23,
comma 01, del d.p.r. 380.
Non
è più attivabile la D.I.A. alternativa al permesso di costruire disciplinata
agli articoli 41 (comma 1) e 42 della l.r. n. 12/2005, mentre la comunicazione
di eseguita attività di cui al comma 2 dello stesso art. 41 è da intendersi
sostituita con la fattispecie di SCIA contemplata all’art. 22, comma 2, del
d.p.r. 380, come modificato dal d.lgs. n. 222/2016”.
MUTAMENTI
DI DESTINAZIONE D’USO. “Quanto affermato all’art. 52, comma 1, della l.r. n.
12/2005, ovvero «i mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni
urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non
mutano la qualificazione dell’intervento», non opera più, dovendosi ormai
riferire alla classificazione degli interventi ex art. 3 comma 1, del T.U.
statale, per il quale la modifica della destinazione d’uso rileva ai fini della
qualificazione dell’intervento edilizio, fermo restando che debbano essere
conformi alle previsioni urbanistiche comunali (si vedano, in particolare, le
definizioni di manutenzione straordinaria e di restauro-risanamento
conservativo, quest’ultima appena modificata dall’art. 65 bis del d.l. n.
50/2017, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96).
Per
contro, nella Regione Lombardia non trova applicazione l’art. 23 ter del d.p.r.
380 (introdotto con il d.l. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014), che,
facendo espressamente «salva diversa previsione da parte delle leggi
regionali», detta una disciplina del mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
cui la legislazione di Regione Lombardia risulta già sostanzialmente allineata
(cfr. art. 51 della l.r. n. 12/2005).”
SOTTOTETTI.
“La disciplina dettata dalla l.r. n. 12/2005 ai fini del recupero abitativo dei
sottotetti esistenti contiene, all’art. 64, comma 9, un riferimento alla
denuncia di inizio attività, procedura oggi non più attivabile. A motivo
dell’espressa qualificazione degli interventi di recupero dei sottotetti «come
ristrutturazione edilizia», operata dall’art. 64, comma 2, il regime giuridico
applicabile agli stessi andrà individuato di volta per volta sulla base degli
elementi progettuali che connotano la singola iniziativa: SCIA o permesso di
costruire ai sensi dell’art. 22, comma 7, per la ristrutturazione c.d.
«leggera»; permesso di costruire o SCIA alternativa per la ristrutturazione
c.d. «pesante».
Parimenti
superati vanno considerati anche i riferimenti (presenti nella l.r. n. 12/2005
all’art. 63, comma 4, e all’art. 64, comma 10) al silenzio-assenso, non più
applicabile ai fini del conseguimento dell’agibilità dopo le modifiche
apportate alla relativa disciplina dal d.lgs. n. 222/2016.”
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